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Circolare Ministeriale 27 aprile 1998, n.202 Prot. n.27142/BL Oggetto: Personale del comparto scuola - Decreto interministeriale del 30 marzo 1998 ai sensi dellart.59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1998 è stato pubblicato il decreto del 30 marzo 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica e per gli affari generali, con il quale è stato programmato laccesso al pensionamento di anzianità ai sensi dellart.59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Lart.2 di tale decreto interministeriale riguarda in modo specifico il personale del comparto scuola. Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti opportuni per la concreta attuazione della norma stessa. 1 - Destinatari Rientra nella disciplina del citato art.2 tutto il personale del comparto scuola che abbia presentato domanda di dimissioni volontarie dal servizio dal 16 marzo 1997 al 2 novembre 1997, ancorchè sia stata revocata dal 3 novembre 1997 al 16 marzo 1998, in possesso dei requisiti di cui allart. 1, commi 26 e 27 della legge 8 agosto 1995, n.335. 2 - Conferma dellistanza di dimissioni volontarie. Il personale che abbia revocato la domanda di dimissioni nel periodo dal 3 novembre 1997 al 16 marzo 1998 e che si trovi nelle condizioni per conseguire il diritto a pensione, previste dal successivo paragrafo 3, potrà confermare, con apposita istanza, da presentare per via gerarchica alla Direzione Generale, Ispettorato o Provveditorato agli studi competente dal 15 al 30 giugno1998, la richiesta di collocamento a riposo, che avrà effetto dalle decorrenze indicate allo stesso paragrafo 3. 3 - Decorrenza del trattamento pensionistico e requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti. La decorrenza del trattamento pensionistico è così prevista:
4 - Riduzione dellimporto del trattamento pensionistico. Limporto del trattamento pensionistico è ridotto:
Si precisa, infine, che potrà accedere al trattamento pensionistico dallinizio dellanno scolastico o accademico 1998/99 il personale che abbia presentato domanda di dimissioni volontarie dal 3 novembre 1997 al 16 marzo 1998 in possesso entro il 31 dicembre 1998 dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla legge 27 dicembre 1997, n.449. Decreto Interministeriale 30 marzo 1998 Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art, 59, comma 55, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 Art. 1 Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, che hanno presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo è consentito:
Art. 2 I dipendenti del comparto scuola che hanno presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 6 marzo ed il 2 novembre del 1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 26 e 27, dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, sono collocati a riposo nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 nel limite del contingentamento richiamato in premessa ovvero, per gli eventuali casi di incapienza, nell'anno successivo. Nel caso di eccedenza, il Ministro della pubblica istruzione formerà la graduatoria degli aventi diritto in base ai criteri di maggiore anzianità anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda. TABELLA REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997
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