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Circolare Ministeriale 28 aprile 1998, n. 203 prot. n. 4691N Oggetto: Art. 59 - comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - "Servizio utile" e "Servizio effettivo". Prot. n. 126786 del 10 aprile 1998 (Ministero del Tesoro) Oggetto: Art. 59, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449. Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se, ai fini dei riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza secondo i nuovi requisiti previsti dalla tabella D allegata alla legge 27.12.1997, n. 449, possa computarsi, in aggiunta al "servizio effettivo", maturato dal personale dipendente, anche il "servizio utile" costituito dagli aumenti di cui al Capo III del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092. La richiesta č motivata dalla circostanza che le recenti disposizioni introdotte dalla riforma previdenziale, richiamando il generale concetto di "anzianitą contributiva" sembrano superare, ai suddetti fini, la cennata distinzione tra "servizio effettivo" e "servizio utile". Al riguardo la scrivente, fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 1, lettera a) della citata legge n. 449/1997, ritiene di poter convenire con l'avviso espresso da codesta Amministrazione nel senso di considerare il "servizio utile" nell'anzianitą contributiva necessaria per il riconoscimento dei diritto a pensione come definita dalla medesima legge n. 44911997. Infatti, appare sostenibile l'ipotesi che il legislatore, nel fissare i nuovi requisiti per il conseguimento dei trattamento pensionistico, abbia voluto ricondurre la nozione di "servizio utile" a quella di "anzianitą contributiva", intendendola quale requisito unitario distinto da quello dell'etą anagrafica. Indietro |
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