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 Normativa

Circolare Ministeriale 15 maggio 1998, n. 229

Prot. n. 1440

Oggetto: Esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e maturità, anno scolastico 1997/98: indennità e compensi

Si confermano per il corrente anno scolastico 1997/1998 le disposizioni e le indicazioni procedurali riguardanti il trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni costituite per le tipologie di esami evidenziati in oggetto, contenute nel DI n. 84 del 21/2/1996 e nelle circolari n. 183 del 10/5/1996, n. 210 del 30/5/1996, n. 62 del 27/1/1997 e n. 381 del 18/6/1997.

Stante però la stratificazione nel tempo delle suddette disposizioni e tenuto conto delle recenti modifiche legislative in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, si è ritenuto utile predisporre l’accluso testo coordinato delle suddette circolari, integrandolo con le norme, per la parte che qui interessano, recate dai decreti legislativi n. 241/97, n. 314/97 e n. 446/97.

Il testo coordinato reca anche la raccolta organica delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trattamento economico di missione, utile ai fini del pagamento delle indennità al personale del comparto scuola impegnato nelle commissioni di esami diversi da quelli della maturità.

I provveditori agli studi sono pregati di riprodurre la presente, completa di allegato, e di trasmetterla con la massima sollecitudine ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, artistiche ed educative della propria circoscrizione territoriale.

Allegato alla CM n. 229 del 15 maggio 1998

Testo coordinato del dm del 21/2/1996, delle cm n. 181 del 10/5/1996, cm n. 210 del 30/5/1996, cm n. 62 del 27/1/1997 e cm n. 381 del 18/6/1997 e integrato dalle disposizioni, per la parte che qui interessano, dei decreti legislativi n. 241/97, n. 3141/97, n. 446/97 e n. 137/98.

Oggetto: Esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e maturità Anno scolastico 1997/98 indennità e compensi.

Finalità e ambito di applicazione

Il presente testo coordinato reca, nell’ambito del quadro normativo vigente afferente alle procedure amministrativo-contabili di tutti i tipi di esami, i seguenti punti e profili:

  • indicazioni volte a disciplinare la puntuale applicazione delle norme di legge riguardanti il trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni costituite per gli esami di licenza nelle scuole medie, per gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di qualifica professionale, per gli esami presso le scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute per l’esame di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio per gli esami di maturità;
  • indicazioni degli adempimenti contributivi e fiscali correlato al pagamento dei compensi e delle indennità dovute al personale in attività di servizio o estraneo all’amministrazione impegnato nelle commissioni di esame;
  • fissazione del termine per l’invio da parte dei provveditori agli studi della richiesta di provvista finanziaria occorrente per il funzionamento delle commissioni di tutti i tipi di esame;
  • disposizioni ai responsabili amministrativi, impegnati nella liquidazione e nel pagamento delle indennità spettanti ai componenti delle commissione d’esame di maturità, per il calcolo dei tempi di percorrenza da prendere a riferimento per l’attribuzione della quota del compenso forfettario riferita alla trasferta;
  • suggerimenti per l’indizione di riunioni di servizio da parte dei provveditori agli studi da tenere ai dirigenti scolastici e ai responsabili amministrativi delle scuole sedi di commissioni d’esame di maturità per l’analisi delle problematiche connesse all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di indennità e compensi;
  • indicazioni in ordine alla procedura prevista per la proroga temporanea del contratto individuale di lavoro a tempo determinato per il personale docente nominato nelle commissioni d’esame di maturità;
  • raccolta organica delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trattamento economico di missione, utile ai fini del pagamento delle indennità al personale del comparto scuola impegnato nelle commissioni di esami diversi da quelli della maturità.

Quadro normativo di riferimento

Nel precisare che resta confermata la vigenza della normativa primaria e secondaria qui citata, si segnala che nella predisposizione del presente testo coordinato, riguardante il trattamento economico (e relative ritenute previdenziali e fiscali) spettante ai componenti delle commissioni costituite per tutti i tipi di esame, si è tenuto conto, oltre che del quadro normativo generale e delle circolari ministeriali, che in varia misura attengono alla materia in parola, anche delle seguenti disposizioni:

  1. Esami di licenza nelle scuole medie, ivi comprese quelle annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica: legge 29/6/51, n. 489 (indennità di 1/5 del trattamento di missione); legge 31/7/52, n. 1083; legge 15/4/61, n. 291, art. 24; legge 5/2/70, n. 22 (compensi giornalieri, aboliti dalla legge 449/97); dlgs 16/4/94, n. 297 art. 185 (formazione commissioni esami); legge 8/8/95, n. 335 artt. 2 e 3 (nuovi criteri ritenute previdenziali); dlgs 446 del 16 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef); legge n. 449 del 27 dicembre 1997 art. 40 (abolizione compensi giornalieri).
  2. Esami di ammissione, di promozioni, di idoneità (compresi quelli dei corsi integrativi), di licenza e di qualifica professionale: dlgs 7/5/48, n. 1076, art. 5 ratificato con legge 21/3/53, n. 190, richiamato dall’art. 3 del dl 21/6/80, n. 383 (compensi giornalieri e trattamento in 30/mi); dl 21/6/80 n. 267 convertito in legge 27/3/80, n. 383 (compensi esami); dpr 19/5/90, in G.U. n. 263 del 10/11/90 (rivalutazione compensi); dlgs 16/4/94, n. 297 artt. 180 e segg. (formazione commissioni esami); legge 8/8/95, n. 335 artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali); dlgs 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef).
  3. Commissari governativi agli scrutini ed esami presso le scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute: legge 31/7/1952, n. 1083 (indennità di 1/5 del trattamento di missione); dpr 30/9/73, n. 600 e successive modificazioni, art. 29 (comunicazione imponibile); legge 12/12/73, n. 836 (trattamento di missione); dpr 16/1/78, n. 513 (trattamento di missione); dpr 23/8/88, n. 395 (trattamento di missione); dlgs 16/4/94, n. 297 art. 358 e art. 361; legge 8/8/95, n. 335 artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali); dlgs 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap).
  4. Esami finali nelle scuole magistrali: Rd 26/4/1928, n. 1297 art. 144 (nomina commissioni esami abilitazione scuole magistrali); dlgs 7/5/48, n. 1076 art. 2 (compensi esami); legge 20/5/66, n. 335 art. 2 (compensi esami); dl 21/6/80, n. 267 convertito in legge 23/7/80, n. 383 (compensi esami); dlgs 16/4/94, n. 297 art. 198 (composizione commissioni); dlgs 16/4/94, n. 297, art. 358; legge 8/8/95 n. 335 artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali); dlgs 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef).
  5. Esami di maturità: dlgs 16/4/94 n. 297 art. 198 (composizione commissioni d’esame); dlgs 16/4/94, n. 297 artt. 526 e segg. (retribuz. pers. non di ruolo); CC.N.L. comparto scuola 4/8/5 artt. 18 e 47 (rapporto di lavoro a tempo determinato); legge 23/12/94, n. 724 art. 23 (composizione commissioni d’esame); legge 8/8/95 n. 335 artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali); d.i. n. 84 del 21/2/96 (nuovi compensi); dlgs 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef); decreto finanze del 24/3/1998 (adempimenti contributivi e fiscali).
  6. Ritenute previdenziali e fiscali: Legge 30/4/69, n. 153 art. 12 (contributi Inps); dpr 29/973, n. 600 art. 25 comma 1 e art. 29 modificato con dl 2/3/89, n. 69 convertito con legge 27/4/89, n. 154 (aliquota Irpef estranei all’Amministrazione); Tuir approvato con dpr 22/12/86, n. 917 art. 48, modificato con dl 23/2/95 n. 41, convertito con legge 22/3/95 n. 85 (esenzione indennità di missione); legge 28/2/86, n. 41 art. 31 commi 6, 8 e 13 e dl 19/9/92 n. 384 art. 6 converito con legge 14/11/92, n. 438 (aliquote Ssn); dlgs 30/12/92, n. 502 (contributo Ssn); legge 8/8/95 n. 335 artt. 2 e 3 (nuovi criteri contribuzione previdenziale); d.i. n. 84 del 21/2/96 art. 7 (esenzione compenso forfettario); dlgs 314/97 (armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale e certificazione unica del sostituto d’imposta; dl 446 del 15 dicembre 1997 (soppressione Ssn e istituzione Irap e addizionale Irpef).

CAPO I

ESAMI Dl LICENZA NELLE SCUOLE MEDIE, IVI COMPRESE QUELLE ANNESSE AGLI ISTITUTI D’ARTE E Al CONSERVATORI Dl MUSICA

A decorrere dall’anno scolastico 1997/98 sono stati aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esame di licenza media (legge n 449 del 27/12/1997 art. 40). Pertanto, al presidente della commissione di esame di licenza nelle scuole medie, ivi comprese quelle annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica, spetta, se dovuto, esclusivamente il trattamento di missione.

Il presidente di commissione degli esami di licenza, qualora svolga contemporaneamente le funzioni di commissario governativo presso le scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, il trattamento economico di missione a lui spettante è a carico dello stato.

Per i giorni in cui il predetto presidente svolge soltanto le funzioni di commissario governativo, il trattamento economico a lui dovuto, dovrà essere corrisposto secondo le indicazioni previste dal successivo capo III.

Ai presidi e ai professori incaricati della presidenza di commissioni di licenza media, entro il perimetro del centro urbano della sede di servizio o di residenza o nell’ambito di distanza inferiore a quella minima prevista dalle norme vigenti in materia di missione, spetta una indennità forfettaria pari ad 1/5 della indennità di missione stabilita dalla legge 29/6/51 n. 489.

Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (ex non di ruolo) impegnati nelle operazioni d’esame rientranti nel presente capo, per l’eventuale trattamento di missione spettante ai presidenti delle commissioni di esame di stato di licenza media e per le ritenute previdenziali, e Irpef, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi capo Vl, capo VII e capo VIII.

CAPO II

ESAMI Dl AMMISSIONE, Dl PROMOZIONE, DI IDONEITÀ (compresi quelli dei corsi integrativi), Dl LICENZA E Dl QUALIFICA PROFESSIONALE

Ai presidenti e ai membri delle sottoelencate commissioni d’esame, che siano di provenienza esterna alla scuola sede di esame, spetta un compenso giornaliero, rispettivamente di £ 4.300 e di £ 2.700, in aggiunta all’eventuale trattamento di missione:

  1. qualifica negli istituti professionali di stato;
  2. licenza negli istituti d’arte statali;
  3. promozione e conferma, licenza, compimento di periodo e diploma nei conservatori di musica;
  4. ammissione promozione e idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;
  5. colloqui finali dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Tali compensi spettano per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, compresi quelli della seduta preliminare e conclusiva, nonché quelli festivi intermedi, a condizione che la commissione svolga effettivamente i propri lavori in detti giorni.

Analoghi compensi spettano, con esclusione di ulteriori retribuzioni, anche al personale che non abbia rapporto di impiego alle dipendenze dello stato chiamato a far parte delle commissioni dell’esame conclusivo dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Per i membri delle commissioni d’esame di qualifica professionale e di licenza negli istituti d’arte statali nominati come esperti che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello stato o delle pubbliche amministrazioni, si fa riferimento alle disposizioni contenute al successivo capo VI.

I direttori dei conservatori di musica possono chiamare esaminatori estranei alla pubblica amministrazione a far parte delle commissioni per gli esami di ammissione, revisione e promozione. Conseguentemente è attribuita ai direttori dei conservatori di musica la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l’uso del proprio mezzo di trasporto, del mezzo aereo e marittimo e al pernottamento in località diversa da quella di missione, richieste dai predetti commissari d’esame.

Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti a tempo determinato (ex personale non di ruolo) impegnati nelle operazioni d’esame rientranti nel presente capo, per l’eventuale trattamento di missione spettante ai componenti le commissioni di esame e per le ritenute previdenziali e Irpef, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi capo VI, capo VII e capo VIII.

CAPO III

COMMISSARI GOVERNATIVI AGLI SCRUTINI ED ESAMI PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE SECONDARIE PAREGGIATE E LEGALMENTE RICONOSCIUTE

Il commissario governativo incaricato della vigilanza e del controllo delle operazioni di scrutinio e di quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi delle scuole e istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate, è nominato dal provveditore agli studi tra il personale direttivo e docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole secondarie statali con sede di servizio o di abituale dimora nella provincia del comune sede di scrutini e esami, salvo che motivazioni particolari non rendano necessario il ricorso a personale di altra provincia. La scelta va comunque operata in modo tale che gli oneri connessi con le indennità di trasferta siano contenuti in misura ragionevole.

Il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese dovute al predetto commissario governativo sono a carico dei soggetti gestori delle scuole di istruzione secondaria pareggiate e legalmente riconosciute (art. 358 del dlgs 297/94 T.U.).

In proposito, si precisa che al predetto personale spetta una indennità pari a 1/5 della diaria giornaliera in vigore, ovvero l’ordinario trattamento di missione qualora sussistano le condizioni per fruire dell’indennità di trasferta.

Per il commissario governativo esiste l’obbligo di presentare al gestore apposita formale dichiarazione, ovvero la tabella di missione debitamente sottoscritta, con allegata in originale la documentazione giustificativa delle spese ammesse a rimborso e contenente tutti gli elementi (indirizzo, codice fiscale, qualifica, sede di servizio e di abituale dimora, data e ora di inizio e fine dell’incarico, aliquota massima Irpef applicata sulla retribuzione, mezzo prescelto per la riscossione) necessari per contabilizzare le somme dovute.

Per la corretta liquidazione delle spettanze dovute al commissario governativo, il gestore sottoporrà tutta la documentazione all’ufficio di ragioneria del rispettivo Provveditorato agli studi, che dovrà verificare l’esattezza dei conteggi e la regolarità della documentazione ammessa a rimborso, apponendo sulla stessa un "visto" autorizzativo di pagamento.

Analogamente si dovrà procedere per la concessione di eventuali anticipi sull’indennità di trasferta.

Si rammenta l’obbligo, per i gestori delle istituzioni scolastiche che erogano i compensi e indennità d’esame, di invio alla direzione provinciale del tesoro (dpt) che liquida il trattamento economico principale ai commissari governativi della certificazione attestante l’importo lordo dei compensi corrisposti e le ritenute effettuate.

Per quanto concerne l’eventuale trattamento di missione e il trattamento previdenziale e fiscale sui compensi e indennità corrisposti al personale che svolge la funzione di commissario governativo, si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente ai successivi capo VII e capo VIII.

CAPO IV

ESAMI FINALI NELLA SCUOLA MAGISTRALE

a) Scuole magistrali statali

Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami finali della scuola magistrale statale, che siano di provenienza esterna alla scuola sede d’esame, spetta un compenso giornaliero di £ 8.300 e una propina di £ 1.200 per ogni candidato esaminato, oltre all’eventuale trattamento di missione.

Ai presidenti di due o più commissioni la propina è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima commissione. Il compenso giornaliero è dovuto in misura intera per ognuna delle prime due commissioni e al 50% per le altre.

Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnati nelle operazioni d’esame, per l’eventuale trattamento di missione spettante ai presidenti delle commissioni di esame di stato di licenza media e per le ritenuta Irpef, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi capo VI, capo VII e capo VIII.

b) Scuole magistrali convenzionate

La funzione di presidente di commissione per gli esami finali della scuola magistrale convenzionata è affidata a un rappresentante ministeriale; a esso spettano lo stesso compenso giornaliero e la stessa propina di cui al precedente punto a), nonché il trattamento di missione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa.

Il provveditore agli studi, per esigenze di bilancio, nominerà tale rappresentante scegliendolo tra il personale abitualmente dimorante o titolare nella stessa località sede di esame e appartenente a una delle seguenti categorie:

a) professori di pedagogia nelle università;

b) presidi di istituti magistrali o di altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano tenuto la presidenza di istituti magistrali;

c) titolari di filosofia e storia nei licei e negli istituti magistrali;

d) presidi di scuola media abilitati all’insegnamento di filosofia e storia nei licei o all’insegnamento di filosofia pedagogia e psicologia negli istituti magistrali;

e) titolari di italiano e storia o di latino e storia negli istituti magistrali e titolari di materie letterarie negli altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano insegnato negli istituti magistrali (cfr om 29 marzo 1974 in suppl. ordinario n. 3 del B.U. n 11/12 del 17/24 marzo 1983 lettere a), b), c), d), e), del paragrafo 8).

In nessun caso può essere corrisposta a detto presidente l’indennità forfettaria pari a 1/5 del trattamento di missione in quanto la funzione svolta non si identifica con quella ispettiva.

Per quanto concerne la contribuzione previdenziale e tributaria sui compensi e indennità corrisposti, per il tramite dei provveditori agli studi, a carico del cap. 3602 al personale che svolge la funzione di presidente di commissione, si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente ai successivi capo VIII e, qualora ricorrano le condizioni per il trattamento di missione, al capo VII.

CAPO V

ESAMI Dl MATURITÀ

Ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica spetta un compenso forfettario che assorbe ed esclude qualsiasi altro compenso di esame comunque denominato, ivi compreso il trattamento di missione.

Non deve essere presa in considerazione, pertanto, alcuna documentazione (fatture o ricevute fiscali per spese di albergo, di vitto, biglietti di viaggio ecc.) eventualmente prodotta dal componente di commissione a giustificazione della richiesta di liquidazione di somme diverse da quelle previste per gli stessi dalla presente circolare.

Conseguentemente, non devono essere rilasciate ai componenti delle commissioni di esame di maturità autorizzazioni per l’uso del mezzo proprio, aereo o marittimo, ovvero per il pernottamento fuori sede.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le misure dei compensi forfettari, ivi compresi le integrazioni spettanti, per l’anno scolastico 1997/98, a ciascun componente di commissione d’esame di maturità:

Lett. A) COMPENSI FORFETTARI RIFERITI ALLA FUNZIONE

1. Presidente 1.900.000

2. Membro esterno 1.400. 000

3. Membro aggregato 1.400.000

4. Membro interno 700.000

Al personale che, nell’ambito della commissione d’esame, viene chiamato a svolgere contemporaneamente più funzioni (commissario nominato anche presidente; membro interno nominato anche membro aggregato a pieno titolo) è dovuto il compenso più elevato).

Lett. B) Integrazioni dei compensi forfettari (da sommare ai compensi di cui alla lett. A

1. Maggiorazione di complessive Lit. 100.000 (centomila) per commissioni operanti in comuni con più di 500 mila abitanti in base ai dati Istat, i comuni in questione sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova. Tale maggiorazione va attribuita esclusivamente avendo riguardo alla sede principale della commissione.

2. Maggiorazione per i componenti nominati su più commissioni: 50% per ogni commissione successiva alla prima, da calcolarsi sui compensi forfettari di cui alla lett. A. integrati delle eventuali maggiorazioni riferite alla consistenza della popolazione del comune sede d’esame delle commissioni successive alla prima.

Lett. C) Quote compensi forfettari per trasferte (da sommare ai compensi di cui alla

lett. A)

1. £ 200.000 ai componenti nominati in sede d’esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti.

2. £ 800.000 ai componenti nominati in sede d’esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo compreso fra 61 e 100 minuti.

3 £. 4.000.000 ai componenti nominati in sede d’esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti.

Le misure dei compensi e delle maggiorazioni eventualmente dovute sono riportate anche nell’allegata tabella "A"; mentre il facsimile del modello per la liquidazione dei predetti compensi è previsto nella tabella "B".

Ai fini del contenimento del la spesa riferita alle quote dei compensi per trasferta, si rammenta che i membri delle commissioni giudicatrici nominati dal provveditore agli studi in sostituzione di componenti legittimamente impediti allo svolgimento dell’incarico, nonché i membri aggregati nominati dai presidenti di commissione, devono tassativamente essere scelti tra il personale indicato nei tabulati riepilogativi disponibili presso i provveditorati agli studi e, solo in subordine:

  • tra il personale di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia cui appartiene il comune sede d’esame;
  • tra il personale docente che abbia l’abituale dimora nella medesima provincia;
  • tra quello proveniente da altra provincia limitrofa;
  • da altra provincia della stessa regione;
  • da altra regione.

Sui provvedimenti di nomina adottati dai provveditori agli studi, ancorché predisposti dal sistema informativo del ministero, dovrà essere espressamente indicata e sottoscritta la motivazione della procedura seguita.

Fermi restando i suddetti vincoli in materia di sostituzioni di rinunciatari e di membri aggregati, si precisa che la quota del compenso forfettario riferito alla trasferta spetta a tutti i componenti le commissioni d’esame per i periodi di tempo in cui operano in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora.

Per quanto riguarda il personale nominato dal ministero, vanno prese in considerazione, per l’attribuzione della quota del compenso per trasferta, esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di abituale dimora dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati dal Ced di Monteporzio, forniti tempestivamente alle istituzioni scolastiche interessate dai rispettivi provveditori agli studi.

Ai fini dell’attribuzione del compenso spettante, non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di abituale dimora rilasciate da componenti di commissione nominati dal ministero prima, durante o dopo le operazioni d’esame.

Per quanto riguarda le nomine di presidente o di membro di commissione conferite dal provveditore agli studi e quelle di membro aggregato conferite dai presidenti di commissione, le indicazioni riferite alla sede di servizio e di abituale dimora devono risultare da apposita specifica dichiarazione, sottoscritta dal docente interessato, da allegare al provvedimento di nomina e da conservare agli atti della scuola sede d’esame per gli opportuni riscontri amministrativi.

I tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della quota del compenso forfettario per trasferta da attribuire. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento dell’incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc.)

La quota del compenso forfettario riferito alla trasferta eventualmente spettante ai componenti le commissioni e determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani più veloci che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d’esame, utilizzabili per raggiungere quest’ultima località in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l’espletamento dell’incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale).

Ai fini dell’individuazione dei tempi di percorrenza, nell’ipotesi in cui esistano più mezzi di trasporto (treno e/o autobus) per raggiungere la sede d’esame di maturità in tempo utile per l’espletamento dell’incarico, va preso a riferimento il mezzo più veloce.

Agli stessi fini, vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani in vigore all’inizio delle operazioni d’esame, anche in caso di variazione degli orari stessi intervenuta nel corso di svolgimento degli esami di maturità.

Circa la locuzione "mezzo più veloce" il ministero del tesoro (rgs circ. n. 70/1978) ha precisato che "il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra urbano, utilizzabile, che, in base all’orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso.

I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra urbani. Non debbono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell’ambito del territorio comunale con mezzi urbani.

Solo come base di calcolo per la determinazione della misura del compenso spettante riferito alla trasferta, nell’ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.

Qualora la sede di abituale dimora dell’interessato risulti essere, in termini di tempi di percorrenza, più vicina alla sede d’esame rispetto a quella di servizio, per l’individuazione degli anzidetti tempi dovrà essere presa in considerazione la sede di abituale dimora.

Nell’ipotesi in cui le località interessate siano raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extraurbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali.

Per i periodi nei quali la commissione opera nelle sedi aggiunte, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti fra sede di servizio o di abituale dimora e sede aggiunta d’esame. Il compenso va attribuito in proporzione al periodo continuativo impiegato nella sede aggiunta, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame.

Ai membri interni delle sedi aggiunte intercomunali, il compenso per trasferta, calcolato in base ai criteri esposti in precedenza, spetta per i giorni effettivi di impegno nella sede principale.

I componenti di commissione (provenienti o) nominati nelle Isole minori (Elba, Eolie, ecc. ) in sede ubicata in comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora, anche se raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti, è attribuita la quota del compenso per trasferta di £. 800.000. Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d’esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell’incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d’esame.

Ai membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta o per le prove orali integrative spettano i compensi forfettari previsti per i membri aggregati a pieno titolo, in misura proporzionale ai giorni di effettiva partecipazione agli esami.

Per la corresponsione dei compensi forfettari ai componenti le commissioni, le istituzioni scolastiche utilizzeranno la tabella di liquidazione debitamente sottoscritta dall’interessato e dal presidente della commissione.

Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza spetta il compenso forfettario, comprensivo anche del trattamento di missione, pari a £. 2.800.000, corrispondente a quello previsto per il presidente nominato in sede d’esame raggiungibile in un tempo di percorrenza compreso fra 61 e 100 minuti, in città con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

Detto compenso, gravante sul cap. 1033 dello stato di previsione della spesa del ministero della p.i., iscritto al centro di responsabilità dg. personale, verrà corrisposto direttamente dalla stessa dg del personale ufficio II di ragioneria.

Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnati nelle operazioni d’esame e le ritenute previdenziali e Irpef da applicare sui compensi d’esame di maturità, si osservano le istituzioni contenute rispettivamente ai successivi capo VI e Capo VII.

CAPO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DOCENTE CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME, A TEMPO DETERMINATO E AL PERSONALE ESTRANEO ALL’AMM.NE DELLO STATO (COMPRESI I PENSIONATI) O ALLE PUBBLICHE AMM.NI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI D’ESAME

1. Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale(part-time)

I docenti con rapporto di lavoroa tempo parziale non hanno l’obbligo di presentare la domanda di partecipazione alle commissioni di maturità, ma possono essere nominati a domanda componenti le commissioni stesse ed essere designati a svolgere la funzione di rappresentante di classe.

I docenti part-time sono tenuti, se nominati, a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo di effettiva partecipazione, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa (art. 12 om 22/7/1997 n. 446).

2. Personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato.

Esclusivamente al sotto indicato personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (ex non di ruolo), nominato a pieno titolo, dal ministero, dal provveditore o dal presidente, nelle commissioni d’esame di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, spetta anche la retribuzione principale, correlata al numero di ore di insegnamento risultanti dal contratto, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d’esame:

  1. docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal provveditore agli studi fino al termine delle attività didattiche;
  2. docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal provveditore agli studi sino al termine dell’anno scolastico, ma che non matura il diritto alla retribuzione durante il periodo estivo;
  3. docente con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal capo d’istituto fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore non superiore a sei settimanali.

Per compiutezza di informazioni si rammenta che al personale docente supplente breve e saltuario il cui contratto di lavoro come è noto si conclude con la fine delle lezioni, non compete la retribuzione principale ancorché nominato nelle commissioni di esame di maturità.

La retribuzione ai predetti docenti, limitata al periodo di durata delle operazioni di esame di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, viene corrisposta dalle competenti dd.pp.tt. a conclusione delle operazioni d’esame sulla base della proroga del contratto di nomina (per un numero di ore pari a quelle risultanti dall’ultimo contratto), corredato della dichiarazione del presidente di commissione riguardante l’effettiva partecipazione alle operazioni d’esame (cm tesoro n. 763 del 27/5/97).

Pertanto gli uffici scolastici provinciali e le istituzioni scolastiche rispettivamente nei confronti del personale docente di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comunicheranno tempestivamente alle competenti dd.pp.tt. la proroga del contratto di nomina ai fini del relativo pagamento per l’effettiva partecipazione alle operazioni d’esame.

Ai docenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente capo, viceversa, se nominati dal presidente di commissione degli esami di maturità membri aggregati non a pieno titolo per le prove orali integrative dei privatisti e per le prove orali della materia aggiunta, che partecipano ai lavori della commissione limitatamente per i candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, la retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente pari a 1/30 dell’ultimo stipendio tabellare percepito e dell’indennità integrativa speciale, e dell’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Per ogni altra tipologia di docente con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata temporanea, se impegnato negli scrutini e negli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie, negli esami di qualifica negli istituti di istruzione professionale, i relativi contratti saranno stipulati per i giorni di effettivo impegno nelle attività sopra indicate e per un numero di ore pari a quelle risultanti dall’ultimo contratto. Ciò dà diritto alla corresponsione della retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente, dell’indennità integrativa speciale e dell’eventuale assegno per il nucleo familiare.

3. Personale esperto negli istituti professionali e d’arte.

Per i membri delle commissioni d’esame di licenza negli istituti d’arte statali e qualifica professionale nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello stato o delle pubbliche amministrazioni, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, un compenso pari a 1/30 dello stipendio tabellare iniziale, dell’indennità integrativa speciale, e dell’eventuale assegno per il nucleo familiare spettante ai professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle materie per le quali gli esperti sono chiamati nelle commissioni d’esame.

4. Estranei all’amministrazione dello stato ivi compresi i pensionati e supplenti brevi e saltuari.

Al personale estraneo all’amministrazione dello stato o alle pubbliche amministrazioni (ivi compresi i pensionati e i supplenti brevi e saltuari) nominato nelle commissioni esami di maturità, devono essere corrisposti esclusivamente i compensi previsti per l’espletamento del predetto incarico, con esclusione quindi di qualsiasi altro tipo di retribuzione.

CAPO VII

TRATTAMENTO Dl MISSIONE (PER GLI ESAMI DIVERSI DA QUELLI DI MATURITÀ)

Come detto in precedenza, i compensi forfettari, spettanti ai componenti le commissioni esami di maturità, sono onnicomprensivi anche del trattamento di missione.

Il trattamento di missione continua invece a essere corrisposto ai componenti le commissioni di esami diversi da quelli di maturità (ammissione, promozione, idoneità licenza, qualifica professionale, abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio), sempreché ricorrano le condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Preliminarmente si rammenta che al personale del comparto scuola non è più consentita l’opzione per il trattamento di missione previsto anteriormente alla data di entrata in vigore del citato articolo 5 del dpr 395/1988, essendosi realizzata la condizione stabilita dal comma 2 dell’art. 1 della legge 7 giugno 1989, n. 221 (nota n. 960 in data 28 febbraio 1996 del dipartimento per la funzione pubblica).

Ciò premesso, si riportano di seguito, nelle linee essenziali, le norme vigenti in materia di trattamento di missione, da applicare solo nei confronti del personale impegnato nelle commissioni d’esame diverse da quelle di maturità:

1 Indennità di trasferta (solo per gli esami diversi da quelli di maturità)

Ai sensi dell’art. 1 della legge 836/1973, ai dipendenti inviati in missione fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri (così modificato dalla legge 417/1978), spettano le indennità di trasferta commisurate al tempo di durata della missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, cioè a dire dall’ora e giorno della partenza a quella del giorno di rientro in sede. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui ha sede la scuola presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio (art. 1 legge 417/1978). Ai sensi dell’art. 3 della legge 836/1973, come modificato dall’art. 5 della legge 417/1978 e dal dl n. 283/1981, per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l’indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera. L’indennità di trasferta non è dovuta (m. Tesoro, nota, n. 162855 del 16/11/1982) per le missioni compiute:

  1. nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del compenso si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
  2. nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.

L’indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni nel luogo nel quale i dipendenti siano stati inviati in missione (art. 1 legge 417/1978).

Ai sensi dell’art 4 della legge n. 417/1978, il dipendente inviato in missione deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti dalla sede di servizio più di 90 minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

I 90 minuti vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani. Non debbono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell’ambito del centro abitato con mezzi urbani.

Circa la locuzione "mezzo più veloce" il ministero del tesoro (rgs Igop, circ. n. 70 del 21/8/1978) ha stabilito che il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extraurbano, utilizzabile, che, in base all’orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso.

1.1 Determinazione della indennità di missione (solo per gli esami diversi da quelli di maturità)

Per incarichi di durata superiore a 12 ore, ai sensi dell’art. 5 del dpr 23 agosto 1988, n. 395, al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di spesa fissato dalle vigenti disposizioni.

Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

Oltre alle spese innanzi dette, compete un importo pari al 30% delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere.

Non è ammessa opzione per l’indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

Si precisa che, per le missioni di durata inferiore alle otto ore, anche nel caso in cui siano liquidate otto ore per effetto dell’arrotondamento, la corrispondente indennità deve essere erogata in misura intera.

Pertanto, anche le missioni di durata compresa fra le 7 ore e 30 minuti e le 7 ore e 59 minuti sono da liquidare in otto ore senza riduzione del 30%, quest’ultima riferita al rimborso del pasto che in ipotesi di arrotondamento non compete.

2 Rimborso spese di albergo e dei pasti (solo per gli esami diversi da quelli di maturità)

Ai sensi dell’art 5 del dpr 23 agosto 1988, n. 395, innanzi citato, il dipendente inviato in missione ha diritto al rimborso della spesa dell’albergo di 1ª categoria (4 stelle) o di 2ª categoria (3 stelle) a seconda della fascia di appartenenza del personale indicato nella unita Tabella "C".

Anche se in occasione dello svolgimento degli esami diversi da quelli della maturità non si verifica la condizione del superamento dei 30 giorni, si rammenta comunque che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del dpr 395/1988, nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

La categoria di albergo prevista, differenziata per le due fasce di personale, nel senso che il dipendente può chiedere il rimborso della spesa per albergo di categoria inferiore a quella consentita, di cui abbia eventualmente fruito, anche per mancanza di alberghi della categoria spettante (circ. min tesoro Igop n. 87 del 20/10/1978). Lo stesso criterio può essere seguito nei casi di pernottamento in residenza turistico alberghiera.

Il rimborso della spesa sostenuta e subordinata alla presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’albergatore che va necessariamente integrata con l’indicazione delle generalità del dipendente (telex min. tesoro n. 8652 dell’11/4/1981).

Si precisa che non sono rimborsabili le spese relative a prestazioni diverse dal pernottamento, come telefono, bar, garage, lavanderia ecc. Le spese riguardanti la prima colazione e l’aria condizionata sono rimborsabili nel solo caso in cui il dipendente sia comunque tenuto a sopportare le stesse, in quanto inscindibilmente comprese nel costo del pernottamento (nota min. tesoro Igop, n. 142816 del 28/7/1993).

È consentito il rimborso solo della spesa relativa al per nottamento in camera singola. Pertanto, nel caso di utilizzo di camera doppia, sia pure dovuto a indisponibilità di camere singole, si può rimborsare la spesa sino alla concorrenza dell’importo corrispondente al costo di una camera singola, costo che deve essere evidenziato dall’albergatore sul documento giustificativo della spesa.

Il rimborso della spesa per i pasti, prevista dall’art. 5 del dpr 395/1988, innanzi citato, per il personale appartenente al comparto scuola, può riguardare uno o due pasti giornalieri.

Per incarico di durata non inferiore a otto ore compete, come detto innanzi, il rimborso di un solo pasto.

Il rimborso di uno o due pasti deve essere contenuto nei limiti degli importi annualmente definiti con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per la funzione pubblica, ai sensi del comma 5, del citato dpr 395/1988, in relazione all’andamento del costo della vita.

I limiti di spesa tuttora vigenti per uno o due pasti giornalieri, in vigore dal 1° gennaio 1996, sono stati stabiliti con decreto del tesoro del 14/3/1996: lire 43.100 per un pasto, lire 85.700 per due pasti.

Per una migliore visione d’assieme si riportano, di seguito, i limiti di rimborso per la spesa dei pasti e le indicazioni riguardanti le indennità di trasferta eventualmente dovute al personale della scuola e universitario se impegnato negli esami diversi dalla maturità:

a) per il personale della scuola

  • per le missioni di durata di almeno quattro ore e inferiore a otto ore la corresponsione dell’indennità di trasferta oraria intera senza rimborso delle spese per il vitto;
  • per le missioni di durata compresa fra otto e 12 ore, il rimborso della spesa per un pasto entro il limite di £ 43.100 e la corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 30% dell’indennità di trasferta oraria;
  • per le missioni di durata superiore a 12 ore, i rimborsi spese per il pernottamento, per due pasti entro il limite complessivo di £ 85.700 e la corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 30% della indennità di trasferta giornaliera e/o oraria.

b) per i professori universitari

  • corresponsione dell’indennità di trasferta, in relazione alla qualifica rivestita, ridotta, in caso di richiesta di rimborso delle spese di alloggio, di vitto o di entrambi, rispettivamente di 1/3, del 50% e di 2/3;
  • rimborso spese per vitto entro il limite complessivo di £.118.300 per due pasti giornalieri e entro il limite di £ 59.150 per un pasto giornaliero;
  • rimborso delle spese corrispondenti al prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1ª categoria).
  • obbligo della copertura assicurativa per l’uso del proprio mezzo di trasporto.

Si richiama l’attenzione sulla necessità che le ricevute fiscali presentate dai dipendenti per il rimborso della spesa dei pasti siano esattamente compilate con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto della prestazione. In proposito, si fa presente che a norma della circolare del ministero delle finanze direz. gen. delle tasse e imposte dirette sugli affari, n. 3 del 19/1/80, si può omettere di indicare il dettaglio delle varie componenti la somministrazione del pasto, qualora si sia in presenza di pasto completo a prezzo fisso e di ciò sia fatta menzione sul medesimo documento fiscale.

Occorre, per questo, richiamare l’attenzione del personale che si rechi in missione affinché, ove ricorra il caso, la ricevuta fiscale rilasciata dal ristoratore con l’indicazione "pasto completo" sia completata con la dicitura "a prezzo fisso".

Le missioni che durano più di un giorno consentono il rimborso della spesa di due pasti per ogni 24 ore; le ore residuali consentono il rimborso di un pasto, se raggiungono almeno le otto ore, ovvero di due, se almeno le 12 ore.

Si precisa che, ai fini del rimborso della spesa esposta, le ricevute fiscali rilasciate dagli esercizi alberghieri o di ristoro debbono recare già al momento del rilascio le generalità del fruitore dei servizi medesimi.

Nelle ricevute cumulative per pernottamento e vitto le prestazioni devono risultare singolarmente indicate.

Di regola, il pernottamento e la consumazione dei pasti deve avvenire nella località di missione. Eventuali deroghe, per comprovati motivi, debbono essere autorizzate.

3 Il rimborso delle spese di viaggio (solo per gli esami diversi da quelli di maturità)

I rimborsi delle spese effettivamente sostenute per i viaggi per tutti i servizi resi fuori dell’ordinaria sede di servizio competono anche se il personale non acquista titolo all’indennità di trasferta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 12 della legge 838/1973.

3.1 Viaggi in ferrovia o con altri mezzi di linea (solo per gli esami diversi da quelli di maturità).

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 836/1973, ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso e per la classe di diritto stabilita, riportata nella unita Tabella "C".

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal provveditore agli studi, ovvero dal direttore di conservatorio a seconda del tipo di esame. Il rimborso è limitato all’importo delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto de biglietti di viaggio. Le spese di viaggio possono essere rimborsate solo se documentate dai relativi biglietti; nessun altro documento è idoneo ai fini del rimborso a dimostrare in maniera inoppugnabile che sia stata effettivamente sostenuta una spesa e per quale importo (min. tesoro Igop nota n. 137818 del 30/3/1982). Nessun rimborso spese compete ove si faccia uso di mezzo proprio non autorizzato o di mezzi gratuiti.

CAPO VIII

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI

Con l’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 241/97, n. 314/97 e 446/97, quest’ultimo modificato dal dlgs 137/98, le aliquote e gli adempimenti contributivi e fiscali hanno subito sostanziali modifiche. Nel rinviare alle specifiche disposizioni legislative e alla varie circolari ministeriali applicative di detta normativa, si evidenziano qui solo le novità contributive e fiscali che hanno incidenza sulla materia trattata.

A) Reddito imponibile ai fini previdenziali e fiscali

Il quadro normativo introdotto dall’1/1/1998 ha operato una sorta di allineamento tra la legislazione fiscale e contributiva, facendo coincidere, in linea generale, la base di reddito imponibile contributiva con quella fiscale (dlgs 314/97, art. 6).

In relazione ai compensi e alle indennità corrisposte ai componenti di commissione d’esame, la nuova normativa prevede l’assoggettabilità degli stessi alla base imponibile previdenziale e fiscale, secondo l’ammontare e le misure di seguito indicate.

A. 1) = Esami diversi da quelli di maturità

I compensi e le indennità spettanti ai componenti delle commissioni costituite per gli esami diversi da quelli di maturità (ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale) concorrono per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile e quindi sono assoggettate per tale misura percentuale all’Irap, all’Inpdap e al Fondo credito se si tratti di personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Mentre, i compensi e le indennità dovuti al personale docente a tempo determinato, indicato alle lettere a), b) e c) del punto 2 del precedente capo Vl, concorrono anch’esse per il 100% a formare la base contributiva, ma sono da assoggettare solo all’Irap. Ciò in quanto le ritenute Inpdap e fondo credito si applicano, nei confronti di tale personale, solo per la parte eccedente la quota di maggiorazione del 18% prevista dal art. 15 della legge 23/12/94 n. 724 (cfr cm. n 138 del 4/4/96), che al momento della liquidazione non è nota alle istituzioni scolastiche.

L’indennità pari a 1/5 del trattamento di missione per le trasferte nell’ambito del territorio comunale spettanti ai presidente di commissione di esami di licenza media e ai commissari governativi incaricati della vigilanza e del controllo delle operazioni d’esame di idoneità e integrativi presso le scuole pareggiate e legalmente riconosciute, concorrono anch’esse per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile e debbono, quindi, essere assoggettate per tale misura percentuale alle ritenute previdenziali (Irap, Inpdap e fondo credito).

Va da sé che ai fini dell’assoggettabilità all’Irpef, i compensi e le indennità di esame e l’indennità di 1/5 sostitutiva del trattamento di missione concorrono per intero a formare la base contributiva fiscale.

A.2) Indennità di trasferta (diarie)

Le indennità di trasferta (diarie) dovute esclusivamente ai componenti di commissione diverse da quelle della maturità non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini previdenziali e fiscali in quanto la loro misura è inferiore al limite di esenzione giornaliero di £ 90.000 fissato dall’art. 3 comma 5, del dlgs 314/97.

A.3) Compensi per esami di maturità

I compensi forfettari spettanti ai componenti le commissioni d’esame di maturità riferiti alla funzione e le integrazioni dei compensi stessi (capo V, lett. A e B) debbono essere assoggettate per intero alle ritenute previdenziali ed erariali.

Le somme attribuibili a titolo di "quota compensi forfettari per trasferte" (capo V lett. C) concorrono a formare il reddito imponibile ai fini previdenziali e dell’Irpef per la parte eccedente le 90.000 giornaliere. In tale categoria rientrano solo le quote riferite ai tempi di percorrenza superiori a 100 minuti. Ai fini della determinazione della parte eccedente la quota giornaliera si deve rapportare il compenso forfettario spettante (4.000.000) alla durata delle operazioni d’esame risultante dal calendario dei lavori della commissione.

Si riportano, comunque, nel prospetto che segue, le voci di reddito sulle quali calcolare le varie ritenute previdenziali ed erariali (vedi tab. 1 e tab. 2)

B) Calcolo delle ritenute previdenziali

B.1) Ritenute previdenziali Inpdap e fondo credito

Come detto precedentemente, sui compensi e indennità da includere nella base imponibile corrisposti al personale dirigenziale scolastico (presidenti di commissione) e docente quest’ultimo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) impegnato nelle commissioni d’esame delle scuole di ogni ordine e grado, vanno operate le ritenute per il contributo pensioni Inpdap e Fondo credito a carico del dipendente nella misura, rispettivamente dell’8,75% e dello 0,35%.

Si rammenta che il versamento dei contributi, calcolati sui compensi e indennità d’esami dovuti all’Inpdap per fondo pensioni e per fondo credito sia per la parte a carico del dipendente che per quella a carico dello stato, verrà effettuato dagli uffici centrali del ministero.

L’ammontare delle ritenute Inpdap e fondo credito non deve pertanto essere preso in considerazione ai fini della determinazione del fabbisogno da segnalare al provveditore agli studi.

Le istituzioni scolastiche si limitano, pertanto, alla quantificazione dei netti spettanti applicando sui compensi lordi anche le ritenute Inpdap e fondo credito a carico del dipendente.

Per quanto riguarda i professori universitari impegnati nelle commissioni d’esame di maturità o negli esami dei corsi integrativi (istituti magistrali e licei artistici) si precisa che sui compensi corrisposti non vanno operate le ritenute Inpdap e Fondo credito, in quanto trattasi di compensi dovuti per attività non direttamente connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.

Resta confermata l’assoggettabilità dei compensi in parola alle ritenute Irap e Irpef.

B.2) Ritenuta Irap

A decorrere dall’1/1/98, per effetto dell’istituzione dell’Irap, sono stati aboliti i contributi per il servizio sanitario nazionale. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, nei confronti del personale in attività di servizio, va applicata la ritenuta Irap a carico dello stato nelle misure in precedenza previste per il contributo Ssn (9,60% per imponibile fino a 40 milioni, 3,80% per imponibile compreso fra 40 e 150 milioni).

Le modalità di calcolo e di versamento delle ritenute per Irap e per l’addizionale Irpef da versare a cura delle istituzioni scolastiche e artistiche, sono riportale nella cm n 179 del 3/4/1998.

Si ritiene utile rammentare che se l’ammontare dell’imposta Irap dovuta a ciascuna tegione, sia pari o inferiore a lire 20.000, l’obbligo del versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo (cm tesoro n. 6 del 26/1/98).

B.3) Contributi Inps (Tbc Ds Enaoli)

Sui compensi corrisposti al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnato nelle commissioni d’esame vanno applicate le sotto indicate misure di contributi Inps a carico dello stato (vedi tabella 3).

Per quanto riguarda le modalità di versamento degli anzidetti contributi Inps si fa riserva di impartire apposite istruzioni dopo averle concordate con le amministrazioni centrali interessate.

C) Calcolo delle ritenute fiscali e addizionale all’Irpef

Dall’importo netto delle ritenute previdenziali operate sui compensi e indennità corrisposte va detratta l’imposta sul reddito (Irpef), secondo l’aliquota fissata per i nuovi scaglioni di reddito in vigore dal l’1/1/1998 (dlgs 446/97, art. 46), prevista sullo stipendio del percipiente all’atto del pagamento dei compensi spettanti.

Inoltre è prevista, a carico del dipendente, un’addizionale regionale Irpef, fissata su tutto il territorio nazionale allo 0,50% per gli anni 1998 e 1999, da operare in sede di conguaglio (dlgs 446/97, art. 50). A partire dall’anno 2000 detta addizionale potrà essere rideterminata dalle singole regioni (tra 0,50% e 1%) con apposito provvedimento da pubblicare in G.U. entro il 30 novembre dell’anno precedente.

Detta addizionale dovrà essere calcolata in occasione del conguaglio fiscale da parte dell’ufficio tenuto al rilascio della certificazione unica (cud).

D) Comunicazione ai fini del conguaglio contributivo e fiscale

Le istruzioni in ordine alla comunicazione da effettuarsi alle dd.pp.tt. ai fini del conguaglio contributivo e fiscale sui compensi corrisposti al personale impegnato nelle commissioni d’esame e delle ritenute operate sui compensi stessi, saranno impartite con apposite annuali circolari da emanarsi, a cura della direzione generale del personale di questo ministero, stante la connessione con le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni principali e accessorie per il personale scolastico.

E) Certificazione unica dipendenti (cud)

In virtù delle innovazioni introdotte dal dlgs 314/97 (art. 7), il sostituto di imposta sede d’esame, (nella fattispecie l’istituzione scolastica) dal 1998, è tenuto a rilasciare un unico certificato, valido sia a fini fiscali che a quelli previdenziali, nonché ai fini dei contributi dovuti all’Inps.

Si ritiene utile precisare che il nuovo modello di certificazione unica cud è disponibile al sito Internet del ministero delle finanze all’indirizzo "www.Finanze.it".

Al termine delle operazioni d’esame viene rilasciata, da parte delle istituzioni scolastiche statali, pareggiate e legalmente riconosciute, al personale impegnato nelle commissioni d’esame costituite in scuole diverse da quella presso la quale lo stesso presta servizio durante l’anno scolastico, un esemplare di modello cud, nel quale viene attestato il compenso percepito, l’imponibile preso a base per il calcolo del contributo a carico della scuola e i contributi previdenziali che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile; un secondo esemplare del modello cud sarà inviato, a cura della scuola sede d’esame, all’istituzione scolastica ove l’interessato presta servizio.

F) Personale estraneo all’amministrazione dello stato (compresi i pensionati statali) o alle pubbliche amministrazioni

Sui compensi corrisposti al personale estraneo all’amministrazione dello stato e ai pensionati impegnati nelle commissioni di esami non vanno operate le ritenute previdenziali Inpdap e Fondo credito. Di contro gli stessi compensi, da assoggettare a ritenuta di acconto Irpef del 20%, siccome originano da esercizio di pubbliche funzioni, costituiscono anche presupposto per l’applicazione dell’Irap, in base all’art. 2 del dlgs 446/97.

Sulle tabelle di liquidazione delle indennità e dei compensi, detto personale deve dichiarare di essere "estraneo all’amministrazione dello stato o alle pubbliche amministrazioni".

Per quanto riguarda le ritenute erariali e l’Irap calcolati sui compensi corrisposti al personale estraneo all’amministrazione, ivi compresi i pensionati impegnati nelle operazioni di esame, si rammenta che il versamento degli stessi deve essere effettuato direttamente dagli interessali, ai quali le istituzioni scolastiche rilasciano la certificazione unica (modello cud), nella quale viene attestato il compenso lordo percepito.

CAPO IX

RISORSE FINANZIARIE LIQUIDAZIONE SPETTANZE Al COMPONENTI LE COMMISSIONI CONCESSIONE Dl ANTICIPI

I fondi occorrenti per il pagamento delle spettanze ai componenti le commissioni vengono accreditati da questo ministero, imputandoli ai relativi centri di responsabilità, ai competenti provveditorati agli studi, che li assegnano, a seconda delle necessità, alle istituzioni scolastiche interessate con appositi ordinativi.

I fondi occorrenti per i fini di cui sopra agli istituti comprensivi e alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore funzionanti con sezioni aggregate di diverso ordine e tipo verranno accreditali con imputazione al centro di responsabilità ministeriale al quale appartiene il grado o l’ordine della scuola "madre".

Le istituzioni scolastiche comunicheranno i dati concernenti i reali fabbisogni per il pagamento dei compensi e delle indennità d’esame ai provveditori agli studi, i quali, dopo le opportune verifiche, richiederanno le provviste finanziarie ai rispettivi uffici centrali del ministero, entro il 30 giugno 1998, utilizzando l’unito modello riportato nella Tabella "D".

Atteso che al versamento dei contributi Inpdap e fondo credito, sia a carico dello stato che a carico del dipendente, provvederà direttamente l’amministrazione centrale, la quantificazione dell’ammontare dei finanziamenti da richiedere sarà determinata rendendo in considerazione le somme sotto indicate, da specificare peraltro nella richiesta di finanziamento

a) Indennità e compensi netti spettanti

b) Rilenuta Irap a carico dello stato

c) Ritenute Irpef

Per gli istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica (conservatori di musica, accademia belle arti e licei artistici) i fondi verranno accreditati dal ministero direttamente a favore dei funzionari delegati, i quali richiederanno i fondi occorrenti direttamente a questo ministero ispettorato per l’istruzione artistica.

Per le scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d’arte, dotate di autonomia amministrativa, i competenti provveditori agli studi assegneranno le somme necessarie ai bilanci delle predette scuole medie, con imputazione della spesa al cap. 2005.

Le istituzioni scolastiche imputano ai pertinenti capitoli dei propri bilanci le assegnazioni di fondi e le spese comprensive degli oneri a carico dello stato.

Alla liquidazione dei compensi provvedono le istituzioni scolastiche statali presso le quali si svolgono gli esami.

I compensi spettanti ai componenti le commissioni d’esame operanti presso le scuole e gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti vengono liquidati dall’istituzione scolastica di analogo tipo di istruzione con sede più vicina alle predette scuole o istituti, designata dal provveditore agli studi.

Le spettanze dovute ai componenti le commissioni operanti presso i licei artistici legalmente riconosciuti sono liquidate dal competente provveditore agli studi.

Nel caso in cui agli istituti statali siano stati aggregati istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i compensi e le indennità spettanti ai componenti le commissioni vengono liquidati dall’istituzione scolastica statale per l’intero periodo degli esami.

Il dirigente scolastico, unitamente al componente della giunta esecutiva e al responsabile amministrativo della scuola, è tenuto a firmare i titoli e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa.

Qualora il capo di istituto o il membro della giunta si trovino fuori sede per servizio, sono esonerati dal rientro in sede nel caso in cui nell’istituto sia presente il loro legittimo sostituto.

Alla chiusura dell’esercizio finanziario le somme eventualmente non utilizzate dovranno essere riportate a nuovo con le stesse modalità per essere riutilizzate nel corso dell’anno successivo.

ANTICIPAZIONE TERMINE PER IL PAGAMENTO

Ai componenti le commissioni d’esame di maturità nominati in commissioni con sede principale in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti.

Al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie verifiche sulla corretta utilizzazione delle somme assegnate, le istituzioni scolastiche provvedono a corrispondere agli aventi diritto, all’inizio delle operazioni d’esame, un primo acconto pari alla metà degli anticipi determinati come sopra.

Nel corso della seconda metà del periodo di durata delle operazioni d’esame, verrà corrisposta la somma residuale degli acconti.

Le indennità spettanti a saldo sono corrisposte al termine delle operazioni di esame e comunque non oltre 30 giorni dall’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 3 della legge 417/1978.

Ai componenti di commissioni diverse da quelle di esami di maturità con diritto al trattamento di missione possono essere concessi, a richiesta degli interessati, anticipi pari al 75% del trattamento complessivo di missione spettante, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 395. Il rimborso delle spese di viaggio a saldo sono corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 417/1978. Fermo restando quanto precede, le istituzioni scolastiche, ove abbiano disponibilità di fondi, possono corrispondere ulteriori acconti entro il limite delle somme dovute con certezza ai componenti di commissione.

Nessun anticipo compete ai componenti le commissioni nominati nel comune di servizio o di abituale dimora.

TABELLA 1

Esami di maturità

 

Base imponibile

 

Irap

Inpdap Fondo cr

Irpef

1) Personale con contratto a tempo indeterminato

 

 

 

a) Compenso riferito alla funzione (capo V, lett. a)

100%

100%

100%

b) Integrazioni compenso forfettario (capo V, lett. b)

100%

100%

100%

c) Quote compenso forfettario riferito alla trasferta (capo V, lett. c)

oltre 90.000

oltre 90.000

oltre 90.000

2) Personale con contratto a tempo determinato

 

 

 

a) Compenso riferito alla funzione (capo V, lett. a)

100%

Esente (1)

100%

b) Integrazioni compenso forfettario (capo V, lett. b)

100%

Esente (1)

100%

c) Quote compenso forfettario riferito alla trasferta (capo V, lett. c)

oltre 90.000

oltre 90.000

oltre 90.000

 

 

 

 

(1) La ritenuta Inpdap e fondo credito si applicano solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18% previsto dall’art. 15 della legge 724/94.

TABELLA 2

Altri tipi di esami

 

Base imponibile

 

Irap

Inpdap Fondo cr

Irpef

1) Personale con contratto a tempo indeterminato

 

 

 

a) Compensi e indennità esami

100%

100%

100%

b) Indennità di 1/5 sostitutivo del trattamento di missione

100%

100%

100%

2) Personale con contratto a tempo determinato

 

 

 

a) Compenso e indennità esami

100%

esente (1)

100%

b) Indennità di 1/5 sostitutivo del trattamento di missione

100%

esente (1)

100%

3) Indennità di trasferta (Diarie)

 

 

 

a) Personale dipendente dell’amm.

 

 

 

1) con contratto a tempo indeterminato (già di ruolo)

 

 

 

2) con contratto a tempo determinato (già non di ruolo)

oltre 90.000

oltre 90.000

oltre 90.000

b) Personale estraneo all’amm.ne dello stato

 

 

 

(1) La ritenuta Inpdap e fondo credito si applicano solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18% previsto dall’art. 15 della legge 724/94.

TABELLA 3

Contributi Inps

 

Tbc

Ds

Enaoli

1) Personale docente con contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a un anno

0,35%

1,61%

 

2) Personale docente con contratto a tempo determinato assunto per un periodo inferiore a un anno

0,35%

1,61%

0,16%

Per quanto riguarda le modalità di versamento degli anzidetti contributi Inps si fa riserva di impartire apposite istruzioni dopo averle concordate con le amministrazioni centrali interessate.

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