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 Normativa

Circolare Ministeriale 25 giugno 1998, n. 282

Oggetto: L. 27.12.97, n. 449 - art. 59 - comma 9. Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola

Il personale del comparto scuola con domanda di dimissioni volontarie presentata entro il 15.3.97 e rimasto in servizio per effetto del D.L. 19.5.97, n. 129 - convertito con modificazioni dalla L. 18.7.97, n. 229 - appartenente al II scaglione costituito a norma dell'art. 59 - comma 9 - della L. 27.12.97, n. 449 e il cui collocamento a riposo è previsto nell'anno scolastico o accademico 1999-2000, potrà avere accesso al trattamento pensionistico già a partire dal 1.9.98 se appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento o profili professionali, nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.

L'entità del predetto soprannumero sarà quella risultante a conclusione delle operazioni di movimento in rapporto agli organici definiti a seguito della C.M. 16.4.98, n. 190.

Nel caso in cui le richieste di cessazione dal servizio acquisite siano superiori ai posti risultati in soprannumero, gli interessati verranno a cessare secondo il requisito della maggiore età anagrafica.

Successivamente, nella misura dell'esubero che dovesse ancora permanere dopo il pensionamento del predetto personale, potranno essere individuati ulteriori collocamenti a riposo, con decorrenza 1.9.98, nell'ambito delle dimissioni volontarie dal servizio presentate posteriormente al 15.3.97, con l'attribuzione del trattamento pensionistico, dalla stessa data del 1.9.98, ai dipendenti scolastici che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 - comma 27 - della L. 8.8.95, n.335, come precisati nella C.M. n. 103, prot. n. 257/N, dell'8.3.96.

Pertanto, limitatamente al personale oggetto della presente, l'accettazione della domanda di dimissioni volontarie per gli effetti a valere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998/1999, riguarderà coloro che, in possesso dei suddetti requisiti pensionistici; si trovano nella posizione dianzi delineata riguardo all'esubero, nonché quelli che, sforniti dei nuovi requisiti anagrafici e/o contributivi (53 anni di età e 35 anni contributivi o, in mancanza del requisito anagrafico, 36 anni contributivi) richiesti dalla L. 27.12.97, n. 449, non abbiano condizionato l'accoglimento della richiesta di cessazione anticipata dal servizio alla sussistenza della situazione di esubero, né, ovviamente, al conseguimento del diritto a pensione.

In quest'ultimo caso deve trattarsi di dimissioni volontarie presentate nel periodo dal 3.11.97 al 16.3.98, in quanto per quelle pervenute dal 16.3.97 al 2.11.97 il personale interessato è destinatario della disciplina di cui all'art. 2. del D.I. del 30.3.1998, emanato ai sensi dell'art. 59 - comma 55 - della L. 27.12.97, n. 449.

(Il Ministro)

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