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 Normativa

Circolare Ministeriale 26 giugno 1998, n. 287

Prot. n.2916543L

Oggetto: Comparto scuola. Contratto decentrato nazionale (CDN) concernente il fondo per il miglioramento dei servizi al personale delle scuole di ogni ordine e grado; le indennità di direzione e di amministrazione al personale dirigente, direttivo e responsabile amministrativo ed i compensi per attività aggiuntive prestate dai dirigenti scolastici per l'anno scolastico 1997/98. Finanziamento per l'esercizio finanziario 1998.

Si fa seguito alla comunicazione telegrafica n. 27703/BL del 5 maggio 1998, con la quale è stata data notizia dell'avvenuta sigla dell'ipotesi di CDN relativo alle materie in oggetto indicate e si trasmette allegato alla presente il testo della suindicato contratto ed il relativo decreto ministeriale n. 231 del 15 maggio 1998 di autorizzazione alla stipula, vistato dall'Ufficio Centrale per il Bilancio.

In considerazione del fatto che il quadriennio contrattale disciplinato dal CCNL – scuola del 4 agosto 1995 è scaduto il 31 dicembre 1997 e che, anche a seguito della disdetta del CCNL da parte delle organizzazioni sindacali, il CCNL medesimo “vive” in regime di "prorogatio", a norma del suo art.2, si è ritenuto opportuno confermare le disposizioni recate dal contratto sottoscritto per il decorso anno.
L'attuale testo ricalca quindi sostanzialmente quello sottoscritto per l'anno 1997, limitando tuttavia l'accreditamento dei fondi previsti sui relativi capitoli del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1998 ai soli primi otto mesi (8/12) del corrente esercizio finanziario e rinviando a successiva trattativa con le organizzazioni sindacali i criteri di erogazione degii ulteriori 4/12 degli stanziamenti dell'esercizio finanziario stesso. Detta limitazione trae origine dalla necessità di tenere conto dal prossimo anno scolastico delle novità che dovessero essere eventualmente previste dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola per il quadriennio 1998-2001.
Altra novità è costituita dal fatto che, com'è noto, per effetto del D.L.vo n.279 del 7 agosto 1997 e del D.M. (Tesoro) 27 dicembre 1997 (S.O. n. 258 alta G.U. n.303 del 31/12/1997), lo stanziamento in precedenza accentrato in un unico capitolo di spesa del bilancio di questo Ministero è stato ripartito, per il corrente esercizio finanziario, su più capitoli intestati al diversi centri di spesa di questo stesso Ministero (capitoli 1051-elementari; 5967-materna; 5963-I grado; 5964-classica, scientifica e magistrale; 5965-tecnica; 5966-professionale; 5968-artistica). Al riguardo e con riferimento agli aspetti strettamente gestionali delle risorse che saranno assegnate alle SS.LL., si richiama la circolare di questo Ministero n. 108 del 19 febbraio 1998 e il D.M. 2 gennaio 1998 ad essa allegato, concernenti l'utilizzazione delle procedure di contabilità speciale nell'ambito dei finanziamenti destinati alle istituzioni scolastiche in materia di retribuzione accessoria del personale della scuola. In detta circolare è positivamente affermata l'esistenza di margini di flessibilità nell'adozione da parte delle SS.LL., dei provvedimenti di riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche. Si precisa, a tale proposito che detta flessibilità deve trovare adeguata motivazione da un lato nella possibile discordanza fra quantificazione delle somme provenienti da un centro di responsabilità e reale consistenza dei parametri di finanziamento delle istituzioni scolastiche ad esso riferibili e dall'altro nell'esigenza di organizzare in forma unitaria i finanziamenti da porre a carico del fondo provinciale, giusta quanto stabilito nell'accordo decentrato nazionale.

Per quanto concerne l'assegnazione dei fondi da parte del Ministero ai provveditorati agli studi, come per lo scorso anno, la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi provvederà a segnalare immediatamente alle SS.LL. l'ammontare del 90% del fondo provinciale e di quello d'istituto che sarà accreditato a ciascuna provincia, rispettivamente in base al numero degli alunni (fondo provinciale) e per il 50% in base al numero degli addetti e per l'ulteriore 50% in relazione al numero degli alunni (fondo d'istituto). Per il successivo saldo sarà utilizzata la quota del 10% rimasta a disposizione di questo Ministero. Detto saldo avverrà però solo dopo che sarà pervenuta da parte delle SS.LL. la richiesta complessiva di fondi necessari al finanziamento del fondo d'istituto.
A tal fine codesti provveditorati inviteranno le singole istituzioni scolastiche a compilare ed inviare alle SS.LL. medesime con la massima urgenza la scheda per la determinazione dello stanziamento del fondo d'istituto, allegata alla presente, che deve ovviamente essere adattata per i conservatori e le accademie sulla base del diverso parametro previsto dal CDN, nella quale vengono esposti analiticamente i dati relativi ai parametri di finanziamento del fondo stesso. I dati segnalati dalle scuole saranno quindi riepilogati dalle SS.LL. in un'unica scheda da inviare alla Direzione Generale del Personale - Ufficio II di Ragioneria, - contestualmente alla richiesta complessiva di fondi.
In merito alla compilazione della citata scheda ed al fine di consentire la massima precisione nella determinazione, da parte delle istituzioni scolastiche, del fabbisogno per il fondo d'istituto da iscrivere sul capitolo 4/3 delle entrate dei rispettivi bilanci, si ricorda che i valori- finanziari di cui alla tabella C del CCNL-scuola non rappresentano compensi lordi tabellari, quali invece sono quelli indicati nelle altre tabelle annesse al contratto stesso, ma parametri per il calcolo dello stanziamento di bilancio e comprendono quindi nel loro ammontare anche l'onere per l'IRAP a carico dello Stato (9,60%) che va versato direttamente da parte della scuola. Essi non comprendono, invece, l'importo della ritenuta per fondo pensioni INPDAP a carico del dipendente (8,75%), poichè detta ritenuta, come noto, viene versata da quest'Amministrazione centrale.
Pertanto, per determinare lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1997, - dal totale A+B di cui alla citata scheda allegato alla presente circolare va detratta la ritenuta fondo pensioni INPDAP a carico del dipendente (8,75%). Al fine di rendere il più possibile semplice la determinazione di detto stanziamento, la già citata scheda reca la formula per definire lo stanziamento stesso da iscrivere in bilancio, comprensiva dell’IRAP, da versare a cura della scuola. Le risorse come sopra determinate coprono i primi 8/12 dell'esercizio finanziario 1998, finanziando le attività retribuibili con il fondo d'istituto per l'anno scolastico 1997/98, insieme ai 4/12 già attribuiti per l'esercizio finanziario 1997.

Si ricorda che le attività retribuibili con il fondo d'istituto, da programmare per l'anno scolastico di riferimento, sono quelle individuate:

  • per la generalità del personale docente delle scuole‚ di ogni ordine e grado, dall'art. 43 del CCNL-scuola;
  • per la generalità del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, dall'art. 54 del CCNL-scuola;
  • per il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, dall'art. 4 dell'accordo successivo sottoscritto il 22 febbraio 1996 (G.U. n. 113 del 16 maggio 1996);
  • per il personale docente dei conservatori e delle accademie, dall'art. 10 dell'accordo successivo sottoscritto il 1 agosto 1996 (errata-corrige a pag. 55 della G.U. n. 212 del 10 settembre 1996);
  • per il personale ATA dei conservatori e delle accademie, oltre che dall'art. 54 del CCNL-scuola, anche dall'art. l1 del succitato accordo successivo del 1 agosto 1996.

Per l'individuazione e l'assegnazione dei singoli incarichi e attività da svolgere da parte del personale docente, educativo e ATA, i capi d’istituto acquisiscono:

A) - a norma dell'art. 72 del CCNL-scuola, le proposte di svolgimento delle attività aggiuntive relative al personale docente ed educativo, elaborate dal collegio dei docenti e del personale educativo sulla base della programmazione effettuata per l'anno scolastico di riferimento;
B) - le proposte di svolgimento delle attività aggiuntive relative al personale ATA, formulate, come previsto dal comma 2 dell'art. 54 del CCNL-scuola dal responsabile dei servizi amministrativi, che a norma dell'art. 51 del CCNL-scuola coordina il personale addetto e ne organizza l'attività e da tutto il personale ATA, anche mediante apposita riunione. Dette proposte devono tenere conto delle esigenze connesse alla programmazione effettuata dagli organi collegiali e del piano generale delle attività di funzionamento della scuola.

Il capo d'istituto, sulla base delle proposte di cui ai precedenti punti A) e B) elabora il piano delle attività da incentivare da sottoporre al consiglio di circolo/d'istituto/d'amministrazione per l'approvazione e la delibera del relativo finanziamento, sulla base delle risorse disponibili nel fondo d'istituto.
Successivamente alla delibera di cui sopra, i capi d'istituto, a norma dell'art. 72 del CCNL-scuola provvederanno all'assegnazione degli incarichi e delle attività al personale interessato mediante apposita lettera che deve recare l'esplicitazione dell'attività da svolgere, il periodo di riferimento, la retribuzione stabilita dal Consiglio di circolo/d' istituto/d'amministrazione.
Si ricorda che l'art. 72 comma 2, ultimo paragrafo, del CCNL-scuola stabilisce che la materia inerente l'individuazione delle attività aggiuntive deve formare oggetto, insieme agli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale ATA, di informazione e di eventuale esame congiunto nei confronti delle organizzazioni sindacali. Si richiama pertanto la responsabile attenzione dei capi d'istituto sulla necessità di adottare procedure che, nel rispetto delle indicazioni contrattuali garantiscano la tempestiva informazione delle anzidette organizzazioni sindacali.

Si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. sull'assoluta necessità di avviare in tempi brevi la contrattazione decentrata provinciale. Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con c.m. n. 173 (prot. n 26394/BL) del 2 aprile 1998, con la quale è stata attribuita ai Provveditori agli Studi la competenza ad autorizzare la stipula dei contratti decentrati periferici.
Va infine segnalato che il CDN che si trasmette prevede il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti tramite il fondo di cui trattasi in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo. La modulistica relativa a detto monitoraggio è attualmente in fase di definizione presso il Servizio di Controllo interno di questo Ministero.
La presente circolare è stata concordata con la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi di questo Ministero ed è stata oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il relativo CDN e di successivo esame congiunto.

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