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 Normativa

Circolare Ministeriale 8 luglio 1998, n. 302

Oggetto: Tutela della libertą religiosa. Legge 8-3-1989, n. 101. Calendario delle festivitą religiose ebraiche per il 1999.

Prot. n. 29534/BL

MINISTERO DELL’INTERNO

Decreto 6 giugno 1998, in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 25 giugno 1998

Determinazione del calendario delle festivitą ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunitą ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdģ ad un'ora dopo il tramonto dei sabato;
2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivitą autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, dei riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto e esercitato nel quadro della flessibilitą dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
3) nel fissare il diario di prove di concorso le autoritą competenti terranno conto dell'esigenza dei rispetto dei riposo, sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autoritą scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festivitą religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festivitą č comunicato dall'Unione al Ministero dell’interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festivitą religiose ebraiche č determinato, per il 1999, come segue:

  • tutti i sabati;
  • 31 marzo - 1, 2, 7, 8 aprile: Pesach (Pasqua);
  • 21 e 22 maggio: Shavuoth (Pentecoste);
  • 22 luglio: digiuno del 9 di Av;
  • 11 e 12 settembre: Rosh Ha Shaną (Capodanno);
  • 19 e 20 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
  • 25, 26 settembre, 2 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);
  • 3 ottobre: Simchat Torą (Festa della legge).

Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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