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Circolare Ministeriale 3 agosto 1998, n. 342
Prot. n. 5473
Oggetto: Istituzioni scolastiche non statali
meramente private d'istruzione secondaria. Scuole secondarie legalmente
riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate. Funzioni
demandate ai Provveditori agli Studi
Premessa
In coerenza con i processi in atto di decentramento
e di semplificazione delle procedure, per una maggiore celerità ed efficacia
dell'azione amministrativa rispetto alle esigenze dei diversi contesti
territoriali, questo Ministero intende demandare ai Provveditori agli
Studi, a decorrere dall'anno scolastico 1998-99, tutti gli adempimenti
istituzionali in tema di istituzioni scolastiche meramente private d'istruzione
secondaria, nonchè alcune altre incombenze relative alle scuole secondarie
legalmente riconosciute e pareggiate e alle scuole magistrali convenzionate.
Con la presente circolare si forniscono, pertanto, indicazioni sulla
operatività che le SS.VV. hanno da tenere in tale settore.
A) Istituzioni scolastiche non statali meramente
private d'istruzione secondaria
I) "Presa d'atto"
La fonte normativa primaria è costituita dalle disposizioni
contenute nell'art. 352 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297.
A termini delle disposizioni vigenti (si richiama anche
la sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, pubblicata
sul numero 148 della Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958) il gestore
non ha un obbligo di notifica dell'istituzione scolastica aperta, ma
la facoltà di comunicare all'Amministrazione scolastica l'iniziativa
assunta; e ciò allo scopo di ottenere una "presa d'atto" del
regolare funzionamento.
La "presa d'atto", quindi, si configura quale
provvedimento amministrativo, attivato su istanza di parte e realizza
un potere-dovere di vigilanza che si conclude con un semplice accertamento
dichiarativo (si richiama la circolare ministeriale n. 214 prot. n.
9405 del 18 settembre 1994 - paragrafi 1, 2, 3).
Ciò premesso, a modifica della circolare ministeriale n. 214 prot. n.
9405 del 18-9-1974, la competenza ad emanare il decreto di "presa
d'atto" viene devoluta al Provveditore agli Studi; detta competenza
attiene, quanto ai procedimenti amministrativi attivati ad istanza di
parte, oltrechè alle istanze di presa d'atto, anche ai passaggi di gestione
e al trasferimento di sede delle istituzioni scolastiche meramente private
che già ne fruiscono, e, quanto ai procedimenti attivati di ufficio,
alle revoche delle "prese d'atto" per accertate ragioni sopravvenute.
Per quanto concerne il potere di chiusura "per ragioni di ordine
morale e didattico", come testualmente dispone l'art. 354 del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è in corso un apposito provvedimento
di delega al Provveditore agli Studi; non appena perfezionato l'iter
relativo, se ne darà comunicazione.
Le disposizioni che seguono sono volte a richiamare, semplicemente coordinandole,
le circolari precedentemente emanate (circolare ministeriale n. 259
prot. n. 8364 del 5 agosto 1958; circolare ministeriale n. 214 prot.
n. 9405 del 18 settembre 1974; circolare ministeriale n. 87 prot. n.
2810 del 2 aprile 1976; circolare ministeriale n. 256 prot. n. 8320
del 6 novembre 1976; circolare ministeriale prot. n. 9024 del 6 dicembre
1991) salve ovviamente le modifiche qui evidenziate concernenti l'organo
dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione competente a definire
i vari adempimenti.
II) Adempimenti del gestore
L'istanza di "presa d'atto" di regolare funzionamento
dell'istituzione scolastica aperta, redatta con l'osservanza della legge
sul bollo, va indirizzata non più a questo Ministero, ma direttamente
al Provveditore agli Studi competente, corredata dei documenti elencati
nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente circolare.
Del pari le istanze di "presa d'atto" per passaggio di gestione
e trasferimento di sede, redatte nell'osservanza della legge sul bollo,
vanno indirizzate al Provveditore agli Studi competente corredate dei
documenti di cui agli allegati B e C della presente circolare.
Al Provveditore agli Studi dovrà essere notificato anche il mutamento
del rappresentante legale del soggetto gestore - società o persona giuridica,
unitamente ai documenti elencati nell'allegato D della presente circolare.
Si ricorda che al pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge
23-12-1996, n. 662, di quanto dovuto all'ispettore tecnico per l'indennità
di missione e rimborso spese in tutti i casi di procedimenti attivati
ad iniziativa di parte, provvede direttamente il gestore con le modalità
indicate dalla circolare ministeriale prot. n. 5433 del 30 maggio 1997.
III) Adempimenti del Provveditore agli Studi
La "presa d'atto" del Provveditore agli Studi,
con le stesse procedure già seguite da questo Ministero, vale a dire
in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 352 e 353 del
Decreto Legislativo 297/94 è disposta sulla scorta dei risultati di
appositi accertamenti effettuati da ispettore tecnico e in base ad ogni
altro elemento di giudizio comunque emergente dagli atti in possesso
dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
L'accertamento ispettivo ha carattere preventivo anche per quanto concerne
i procedimenti relativi a passaggio di gestione o trasferimento di sede
o radicale modificazione della sede scolastica.
Compete anche al Provveditore agli Studi procedere di ufficio ai dovuti
accertamenti presso le competenti Autorità Giudiziarie circa l'assenza
o meno di precedenti penali o di carichi penali eventualmente pendenti
in relazione al disposto dell'art. 353, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo
297/1994.
In base alla normativa vigente, ogni procedimento amministrativo, di
accoglimento o negativo, attivato sia ad iniziativa di parte sia di
ufficio, dovrà concludersi con un provvedimento espresso e congruamente
motivato circa l'iter logico seguito ai fini della determinazione assunta.
Si richiamano i termini previsti, per la conclusione dei vari procedimenti
amministrativi, dal D.M. 6 aprile 1995,n. 190 (pubblicato sul supplemento
n. 59 alla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 1995), emanato in
adempimento all'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente
ai procedimenti relativi alle istituzioni scolastiche meramente private:
- presa d'atto: giorni 300;
- passaggio di gestione: giorni 120;
- trasferimento o ampliamento di sede: giorni 90;
- mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore: giorni
60.
Le SS.VV. avranno cura di trasmettere al Ministero
- Direzione Generale per l'istruzione media non statale una copia del
provvedimento positivo o negativo di "presa d'atto".
Si ricordano, in particolare, le indicazioni contenute nella Circolare
Ministeriale n. 87 prot. n. 2810 del 2 aprile 1976 sul fatto che le
funzioni di vigilanza proprie dell'Amministrazione scolastica non possono
esaurirsi con il provvedimento di "presa d'atto", in quanto
deve essere assicurata la permanenza degli stessi requisiti e condizioni
di funzionalità che hanno determinato tale provvedimento.
In sostanza, occorre coniugare l'esigenza di non limitare il libero
esercizio dell'attività formativa con quella - particolarmente rilevante
anche per gli affidamenti insorti - di garantire che l'impegno per la
qualità dell'attività formativa, sotteso alla richiesta di presa d'atto,
venga concretamente realizzato e mantenuto nel tempo.
Restano, ovviamente, ferme le competenze in materia affidate a Regioni
e Province autonome.
IV) Verifica ispettiva
Si fa presente che questo Ministero, secondo una prassi
consolidata in sede di conferimento del relativo incarico, ha richiesto
che l'ispettore tecnico accerti l'idoneità dell'istituzione scolastica
a perseguire effettivamente gli obiettivi prefissi e pubblicizzati.
In particolare, con la relazione ispettiva sono di norma forniti elementi
informativi specifici sotto i seguenti profili:
- idoneità didattica quanto a locali e attrezzature;
- modalità di svolgimento dell'azione didattica e relativa congruenza
con gli obiettivi prefissi e pubblicizzati; proficuità del rapporto
docente-alunno;
- entità numerica degli alunni iscritti e frequentanti per ogni singolo
corso di cui si chiede la presa d'atto.
E' da tener presente che le istituzioni scolastiche
che assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli
esami, ai sensi dell'art. 352, comma 2, del Decreto legislativo 16-4-1994,
n. 297, hanno fini, struttura e durata atipici e organizzazione che
si verifica nel quadro della libertà di gestione: si richiama il successivo
comma 3 del citato art. 352.
Si sottolinea, comunque, l'esigenza che le relazioni ispettive siano
caratterizzate da congrua, coerente e chiara motivazione in ordine ai
pareri formulati, in modo da consentire la massima trasparenza e correttezza
amministrativa.
Resta ferma la competenza della Direzione Generale per l'istruzione
media non statale a disporre gli accertamenti ispettivi che riterrà
necessari o opportuni.
V) Disposizioni finali
Rientra nella competenza dei Provveditori agli Studi
la trattazione di tutti i procedimenti attivati con istanze presentate
successivamente alla pubblicazione della presente circolare.
B) Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate
e scuole magistrali convenzionate
I) Chiusura della scuola per libera determinazione
del gestore (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del
9-12-1987).
La relativa comunicazione va dal soggetto gestore comunicata
al Provveditore agli Studi, il quale, con provvedimento espresso (indirizzato
per conoscenza anche a questo Ministero - Direzione Generale per l'istruzione
media non statale) gli rilascerà - di regola entro 30 giorni - apposita
dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la decorrenza di
chiusura e la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, per
il deposito degli atti scolastici.
II) Sospensione di funzionamento di classi non collaterali
(paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9-12-1987)
La relativa comunicazione del gestore e del preside,
con nota a firma congiunta, circa la sospensione di funzionamento di
una o più classi, va rivolta al Provveditore agli Studi, il quale con
provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero
- Direzione Generale per l'istruzione media non statale) - di regola
entro 30 giorni - rilascerà loro apposita dichiarazione di esserne stato
edotto, specificando la classe sospesa e la scuola a cui si riferisce.
Detta comunicazione al Provveditore agli Studi è da effettuarsi entro
i primi dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico.
Si ricorda che, come precisato dalla circolare ministeriale suindicata,
qualora una stessa classe non venga attivata per più di un anno scolastico,
tranne che non sussistano particolari motivi evidenziati da gestore
e preside e accettati dal Provveditore agli Studi, la scuola va considerata
in via di chiusura graduale; sulla base anche degli elementi informativi
acquisiti dagli atti di ufficio, il Provveditore agli Studi avrà cura
di notificare a gestore e preside detta chiusura, specificando la scuola
prescelta per il deposito degli atti scolastici.
Del pari si richiama la circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre
1987, quanto al principio che, qualora una classe venga meno nel corso
dell'anno scolastico per il ritiro dalle lezioni di tutti gli alunni
oppure venga ad essere costituita - in conseguenza anche di ritiri in
corso d'anno - con un numero di allievi effettivamente frequentanti
inferiore al minimo prescritto (almeno tre alunni), la classe stessa
è da considerarsi comunque come non attivata, per gli effetti di cui
sopra (è fatto salvo il valore legale degli studi per gli alunni che
continuino la frequenza scolastica).
III) Istituzione classi collaterali (paragrafo
VI della circolare ministeriale n. 377 del 9-12-1987) ed esami d'idoneità.
In ordine all'istituzione di classi collaterali nelle
scuole secondarie di II grado, occorre, in via preliminare, tenere conto
della nuova normativa di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore", e al relativo
regolamento di esecuzione in corso di perfezionamento.
Si fa riserva, pertanto, di eventuali specifiche istruzioni nella materia
con rinvio a successiva circolare ministeriale, che, ove necessario,
sarà emanata - comunque tempestivamente - dopo l'entrata in vigore del
citato regolamento di esecuzione della legge 425/1997.
C) Considerazioni finali
Tutte le determinazioni assunte dal Provveditore agli Studi nei procedimenti
richiamati nella presente Circolare Ministeriale hanno carattere definitivo.
I Provveditori agli Studi vorranno dare la più ampia divulgazione alla
presente Circolare.
IL MINISTRO
ALLEGATO A
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE CON L'ISTANZA DI
"PRESA D'ATTO"
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni)
Premessa
E' fatta salva la normativa comunitaria in riferimento
ai cittadini e agli enti degli Stati membri dell'Unione Europea, nonchè
la normativa di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 in ordine alla
"semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa"
e ai relativi regolamenti di applicazione.
A) Documentazione relativa al gestore.
1) Se il gestore è persona fisica
- dichiarazione o certificato di nascita;
- dichiarazione o certificato di cittadinanza italiana;
- dichiarazione o certificato di godimento dei diritti politici;
- curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione
di non essere pubblico dipendente;
2) Se il gestore è una società
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- certificato della Camera di Commercio da cui si rilevi l'esistenza
della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione
del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale
consiglio di amministrazione;
3) Se il gestore è un ente morale
- copia dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'ente;
- certificato della competente Autorità che attesti l'esistenza dell'ente
ed il nominativo del legale rappresentante.
4) Se il gestore è un ente ecclesiastico
- certificato della competente Autorità da cui risulti l'esistenza
dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;
- nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla apertura
dell'istituzione scolastica.
5) Se il gestore è un ente pubblico territoriale
(regione-provincia-comune): copia della deliberazione consiliare relativa
alla apertura dell'istituzione scolastica;
E inoltre, per tutte le situazioni gestionali di cui
ai numeri 2, 3 e 4, le dichiarazione o i certificati relativi al rappresentante
legale quali sopra specificati per il gestore persona fisica.
B) Documentazione relativa ai locali
- Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa
al titolo di disponibilità dei locali;
- Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta,
sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato
ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:
- ubicazione;
- superficie netta, altezza media e volume netto di ciscun ambiente;
- destinazione di ciascun ambiente, specificamente numerato;
- specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri
tipi di scuola con le relative indicazioni;
- numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile
dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria
o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto
spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno; in tale ultimo caso
tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con
riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate
ecc.
- Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e
per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio,
ai sensi e nei limiti dellla vigente normativa, rilasciata dalla competente
autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali
limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione
di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scolastico.
Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato
di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme
di legge.
- Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità
comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente
indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro
complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano
utilizzabili per uso scolastico. Nel caso in cui il certificato sia
stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza
di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica
redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato
ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei
locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella
quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali linitazioni
- i locali. nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun
ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato
medesimo;
- Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità
sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente
indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro
complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano
utilizzabili per uso scolastico.
C) Documentazione relativa al funzionamento (a firma
del gestore)
- Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba
intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascun
gruppo di alunni;
- elenco nominativo degli alunni, distinti per corso, con l'indicazione
per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo
di studio con scuola e data di conseguimento;
- prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino,
per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, titoli di studio
e di abilitazione all'insegnamento, materie insegnate e corso nel
quale gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali
di lezione;
- prospetto del personale non docente con specificazione per ciascuno
del titolo di studio posseduto e della funzione svolta;
- Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione
della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione
scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione
dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole
deve farsene espressa menzione.
D) Documentazione varia
- Dichiarazione datata, a firma del gestore, da cui si rilevi che
il corso, per gli effetti dell'art. 366 del Decreto legislativo 16-4-1994,
n. 297, non è indirettamente promosso da persone o enti stranieri
o che sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi
non abbia rapporti amministrativi(per l'art. 353 del Decreto legislativo
297/1994 non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da
enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano
ottenuto la personalità giuridica in Italia);
- Elenco delle persone - e relative generalità - incaricate di compiere
comunque atti di gestione;
- Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso
gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione,
dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.
ALLEGATO B
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE CON L'ISTANZA DI
"PRESA D'ATTO" PER PASSAGGIO DI GESTIONE
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche
Amministrazioni)
Vanno presentati tutti i documenti elencati nell'Allegato
A) ai punti A e D. Ed inoltre:
a) nel caso di passaggio di gestione "inter vivos"
copia dell'atto di cessione con indicazione dell'anno scolastico da
cui ha effetto;
b) nel caso di passaggio di gestione "mortis causa"
- se il precedente gestore era persona fisica, dichiarazione o certificato
di morte, copia del titolo di successione (dichiarazione di successione
per gli eredi legittimi oppure testamento), atto dimostrativo dei
rapporti intercorrente fra più coeredi;
- se il precedente gestore non era persona fisica, certificato della
competente Autorità che attesti l'avvenuta estinzione e atto dimostrativo
della conseguente devoluzione ad altro soggetto.
ALLEGATO C
Istanza relativa al trasferimento o alla modificazione
della sede scolastica (in bollo tutte le certificazioni rilasciate da
Pubbliche Amministrazioni)
Vanno presentati tutti documenti elencati nell'allegato
A) al punto B, intitolato "Documentazione relativa ai locali"
ALLEGATO D
Notifica del mutamento del rappresentante legale (in
bollo tutte le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni)
Vanno presentati tutti documenti elencati nell'allegato
A, al punto A, relativi al gestore "persona fisica"; ed inoltre
il certificato della competente Autorità da cui si rilevi il nominativo
del nuovo rappresentante legale.
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