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Circolare Ministeriale 25 settembre 1998, n. 397 prot. n.582 Oggetto: Comparto scuola - C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.1995. Attribuzione benefici previsti da norme speciali Come già evidenziato nella C.M. 595 - prot. 5446/BL - del 20 settembre 1996, nella determinazione del trattamento economico può incidere l'attribuzione di particolari benefici che, in quanto previsti da norme specifiche in funzione di situazioni particolari, pur nel silenzio delle norme contrattuali, possono trovare ultroneo motivo di vigenza nella loro fonte istitutiva. Ciò premesso, è facile rilevare come, tra i vari benefici che il legislatore ha previsto, assumono particolare rilievo, nell'ambito del comparto - scuola, quelli correlati all'art. 44 del R.D. 30.9.1922, n.1290 esteso agli invalidi per servizio dall'art.1 della L. 15.7.1950 ,n.539, e all'art. 22 del R.D. - L. 21.8.1937, n. 1542, per come sostituto, in sede di conversione, dall'articolo unico della Legge 3.1.1939, n.1, benefici per il cui riconoscimento si ritengono utili i sottostanti chiarimenti. Art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 e L. 15 luglio 1950, n.
539 Detto beneficio, inizialmente previsto per coloro le cui infermità fossero riconducibili a fatti di guerra, venne, poi, esteso anche agli invalidi per servizio con la legge 15 luglio 1950, n.539. Nella pratica applicazione, tuttavia, per molto tempo, si è ritenuto che esso fosse attribuibile esclusivamente in presenza di equo indennizzo o pensione privilegiata e, cioè, allorquando il nesso causale tra servizio ed infermità accertata fosse passato al vaglio positivo del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie. Sottoposta la suddetta problematica all'esame del Consiglio di Stato, detto Consesso, con il parere n. 742/92 emesso nell'Adunanza Generale del 12 maggio 1993, ha precisato che:
Ha sottolineato, poi, sempre in ordine alla problematica in argomento come la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell'incremento retributivo conseguente alla mera anzianità di servizio , non implica l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore aveva inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti. Se le leggi n. 539 del 1950 e n. 336 del 1970 hanno fatto richiamo allo scatto, al fine di quantificare la misura in cui il trattamento stipendiale del dipendente invalido o ex combattente doveva essere incrementato rispetto a quello di pari qualifica , nulla impedisce, pertanto, in linea di principio, che il suddetto incremento continui ad essere accordato, nell'identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione. Le considerazioni del Consiglio di Stato fin qui riportate consentono di poter formulare alcune prime risposte ai quesiti che, sulla problematica in esame, continuano a pervenire, risposte che così si sintetizzano.
Accettandosi, pertanto, tale assunto, il miglioramento economico da riconoscersi ai richiedenti che ne abbiano diritto dovrà sostanziarsi rispettivamente nel 2,50% dello stipendio corrispondente alla posizione stipendiale di appartenenza di cui alla Tab."B" del C.C.N.L. 4.8.1995, per le indennità ascrivibili alle prime sei categorie di cui alla Tab."A" di cui al D.P.R. 834/81 e nell'1,25% nell'ipotesi che le infermità siano, invece, ascrivibili alle ultime due. Tale miglioramento economico, riconosciuto ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non è soggetto a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né può essere rivalutato. Altro aspetto del problema che induce i vari uffici interessati a proporre quesiti è quello connesso alla decorrenza dalla quale il beneficio può essere riconosciuto. Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, nell' Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego tenuta il 20.11.1995, ha fornito il seguente parere (parere n. 335): "Tutto ciò premesso deve concludersi che, sia che si provveda d'ufficio o a domanda, l'abbreviazione di anzianità non può avere decorrenza anteriore alla dichiarazione di "ascrivibilità" della infermità o della lesione risultanti dal provvedimento con cui l'Amministrazione fa proprio il giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di ascrivibilità, espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera. La domanda, pertanto, non potrà essere presentata che successivamente al provvedimento avanti indicato ed i suoi effetti non potranno avere decorrenza anteriore alla data di detto provvedimento". Per quanto, poi, concerne la concreta applicazione, si ritiene che, fermi gli altri requisiti, la decorrenza iniziale vada individuata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della L. 11 luglio 1980, n.312, nel primo giorno del mese in cui è stata presentata la relativa domanda. Regio Decreto - Legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella
legge 3 gennaio 1939, n. 1 Giova, al riguardo, tener presente che la fonte normativa primaria del suddetto beneficio è da identificarsi nell'art.22 del R.D.L. 21.8.1937, n. 1542, per come sostituito nella legge di conversione 3.1.1939, n. 1 che, al primo comma, testualmente recita "Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo". Tale essendo la disposizione, appare chiaro come, a parte la nascita di un figlio, la condizione unica richiesta per la concessione anticipata dell'incremento stipendiale in cui si sostanzia il beneficio in argomento, è che la carriera di appartenenza del richiedente presenti anche una articolazione in aumenti periodici da corrispondere nella presente ipotesi, anticipatamente in concomitanza della nascita di un figlio. Consegue, quindi, da siffatto assunto che, ove una carriera (quale quella attualmente definita, per il personale del comparto scuola, dal C.C.N.L. 4.8.1995) non prevede automatismi con attribuzione di periodici aumenti biennali, la disposizione di cui alla precitata L. 1/1939 deve ritenersi inapplicabile. La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. La stessa, a norma dell'art.190 delle vigenti Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, è concertata con La Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i Direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie, nonché ai coordinatori degli I.S.I.A. IL MINISTRO Indietro |
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