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MINISTERO DELLE
FINANZE
CIRCOLARE 9 gennaio 1998, n.
3/E.
Decreto legislativo 15
dicembre 1997, il. 446.
Revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta.
Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate
Alla direzione generale degli affari generali e del personale
Al segretariato generale
Ai ministeri
Alle ragionerie centrali dei ministeri
Alla ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'istituto nazionale della previdenza sociale
Premessa
In attuazione dell'articolo 3,
commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti
legislativi concernenti disposizioni volte alla istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi locali, è
stato emanato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che ha: istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) (articoli da 1 a 45);
soppresso il contributo per il servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n, 41, come da
ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n.
85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1 terzo
comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20,
ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n 1338, concernente
l'addizionale per l'assistenza malattia dei pensionati e la quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle
prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui
all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alcuni
tributi, quali l'imposta locale sui redditi, l'imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, la tassa
sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di
partita IVA e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti, i cui
presupposti si verificano anteriormente alla data dalla quale,
nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro
abolizione (in via generale 10 gennaio 1998) , sono effettuati
anche successivamente a tale data (articolo 36);
dettata una specifica disciplina in merito alla decorrenza degli
effetti dell'istituzione dell'IRAP e della soppressione dei
predetti contributi e tributi per i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare (articolo 37);
rivisti gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) (articolo 46);
- rivista la disciplina e gli importi delle detrazioni per
carichi di famiglia ai fini dell'IRPEF (articolo 47);
modificate le detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di
impresa minore ai fini dell'IRPEF (articolo 48);
- aumentata la riduzione dall'ammontare netto del trattamento di
fine rapporto e delle indennità equipollenti ai fini della
determinazione dell'imponibile, fissata nell'articolo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
(articolo 48);
ridotta la percentuale prevista per gli oneri che danno diritto
ad una detrazione dall'IRPEF (articolo 49);
- istituita una addizionale regionale all'IRPEF (articolo 50);
- riordinata la disciplina dei tributi locali (articoli da 51 a
64).
Di seguito vengono illustrate
le disposizioni concernenti la revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF, nonché quelle
dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di fornire gli
opportuni chiarimenti e gli indirizzi generali, cosi da
consentirne una uniforme interpretazione da parte degli Uffici.
Restano confermati i
chiarimenti in merito all'attribuzione delle nuove detrazioni in
sede di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a
questi assimilati, già forniti con circolare n. 326/E del 23
dicembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 256 alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.
Va, inoltre, precisato che con
l'approvazione del decreto legislativo in esame risultano
superate e tacitamente abrogate le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre 1997, concernente l'adeguamento ai fini dell'IRPEF
delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui agli
articoli 12 e 13 del TUIR, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 1997, n. 245.
1. Revisione delle
aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
1.1 Generalità
L'articolo 46 del decreto
legislativo in commento sostituisce il comma 1 de I articolo il
del TUIR, concernente gli scaglioni e le aliquote ai fini della
determinazione dell'IRPEF.
Per effetto della nuova formulazione del citato comma 1, gli
scaglioni di reddito risultano ridotti da sette a cinque e sono
modificate anche le precedenti aliquote.
Si precisa che l'articolo/li in esame è stato modificato, con
l'inserimento di un ulteriore comma, anche dal decreto
legislativo di attuazione della delega recata dall'articolo 3,
comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente disposizioni per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio.
Al riguardo, saranno fornite apposite istruzioni unitamente a
quelle relative, appunto, alla citata imposta sostitutiva.
1.2 Nuove aliquote e
scaglioni di reddito
Le nuove aliquote e gli
scaglioni di reddito sono i seguenti:
a) fino a lire
15.000.000 18,5%;
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%;
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%;
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%;
e) oltre lire 135.000.000 45,5%.
Tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo, i
nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con riferimento
ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di
reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1°
gennaio 1998, con la sola esclusione degli emolumenti arretrati
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR.
Per questi ultimi, infatti, assoggettabili a tassazione separata,
applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla
metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui sono percepiti, il comma 2 dello stesso
articolo 66 stabilisce che la revisione delle aliquote e degli
scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d'imposta che
iniziano dopo il 31 dicembre 1999 e, quindi, dal 1° gennaio
2000.
Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del
TUIR, qualora nell'anno in cui avrebbe dovuto essere percepito il
reddito, successivamente assoggettato, quale arretrato, al regime
di tassazione separata, non siano state fruite, in tutto o in
parte, le detrazioni di imposta spettanti ai sensi degli articoli
12 e 13 del medesimo TUIR, queste sono riconosciute, per la parte
non fruita, in diminuzione dell'imposta risultante
dall'applicazione del regime di tassazione separata, negli
ammontari previsti per l'anno cui si riferisce il reddito.
Resta fermo che l'imposta lorda è determinata applicando le
suddette aliquote per scaglioni di reddito al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10 del TUIR, tenuto conto, per i non residenti, di
quelli espressamente menzionati nell'articolo 21, comma 2, dello
stesso TUIR.
1.3. Trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto
Il comma 2 dell'articolo 48
del decreto legislativo in commento, modifica l'articolo 17,
comma 1, del TUIR relativamente all'importo della riduzione da
operare dall'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e
delle indennità equipollenti ai fini della determinazione
dell'imponibile.
La riduzione in questione è elevata da lire 5OOmila a lire
6OOmiIa per ciascun anno preso a base di commisurazione con
esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
La modifica intende compensare il maggior aggravio della
tassazione delle indennità in questione a seguito
dell'applicazione dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove
aliquote e, pertanto, il nuovo importo della riduzione va
applicato a tutte le indennità di fine rapporto e a quelle
equipollenti che vengono assoggettate a tassazione applicando,
appunto, i nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote.
Al riguardo, si precisa che, coerentemente con quanto già
chiarito in analoghe occasioni (ad esempio, nella circolare n.
326/E del 23 dicembre 1997 a proposito della nuova disciplina
delle somme concesse per incentivi all'esodo) le nuove
disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito, alle
aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le
indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonché
per le altre indennità corrisposte a seguito di cessazioni del
rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, vale a
dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 erano in
costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme
sorge, quindi, dal primo gennaio 1998.
2. Revisione delle
detrazioni per carichi di famiglia
2.1 Generalità
L'articolo 47 del decreto
legislativo in esame ha sostituito, con effetto dal primo gennaio
1998, l'articolo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per
carichi di famiglia. La nuova formulazione dell'articolo 12
contiene la modifica degli importi in vigore nel 1997, ma
soprattutto una revisione della disciplina precedentemente in
vigore al fine di apportare semplificazioni, consentire una più
completa utilizzazione delle detrazioni in questione e superare
anche talune incongruenze.
Resta confermato che le detrazioni per carichi familiari si
effettuano dall'imposta lorda e fino a concorrenza della stessa.
Resta, altresì, confermato che le detrazioni per carichi di
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
2.2 Limite di
reddito per essere considerato a carico
Per quanto riguarda il limite
di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato
fiscalmente a carico, il comma 4 del nuovo articolo 12 stabilisce
che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione
che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri
deducibili, e che in detto limite devono essere computate anche
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali,
Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti
direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa
Cattolica.
Si ricorda che le retribuzioni in questione sono esenti
dall'IRPEF e, pertanto, non sono comprese nel reddito
complessivo.
Ai soli fin dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per
carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere
considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una
ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda
considerare a carico.
Se l'importo del reddito complessivo del familiare, così
ricostruito, risulta superiore al predetto limite di lire
5.500.000, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione
per carichi familiari.
E' appena il caso di sottolineare che il limite di reddito per
essere considerato a carico è fissato con riferimento all'intero
periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in
cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.
Pertanto, se al termine del periodo d'imposta il familiare
possiede un reddito complessivo, come sopra determinato,
superiore a detto limite, il contribuente non ha diritto ad
alcuna detrazione, neppure per i mesi in cui il familiare è
stato privo di reddito ed anche se il reddito è stato prodotto
nell'ultimo giorno del periodo d'imposta considerato.
2.3 Detrazione per
coniuge a carico
Il nuovo testo dell'articolo
12 del TUIR conferma, al comma 1, lettera a), l'attribuzione di
una specifica detrazione per il coniuge a carico a condizione che
questi non sia legalmente ed effettivamente separato.
L'importo della detrazione è ancora graduato in relazione al
reddito del contribuente, tuttavia, in base alla nuova
formulazione della lettera a), ai fini dell'individuazione della
detrazione spettante, si deve fare riferimento al reddito
complessivo del contribuente e non più al reddito imponibile.
Pertanto, rispetto alla previgente disciplina, la detrazione
d'imposta non è più influenzata dalla presenza di oneri
deducibili eventualmente sostenuti da parte del contribuente,
superando la precedente incongruenza.
Si ricorda, infatti, che, nel precedente sistema, il sostenimento
di oneri da parte del contribuente produceva effetti diversi
circa l'importo della detrazione d'imposta spettante, a seconda
che si trattasse di oneri deducibili, da portare in diminuzione
del reddito complessivo, ovvero di oneri che danno diritto alla
detrazione, che, come tali, non influenzano il reddito
imponibile.
Gli importi della detrazione per coniuge a carico sono stati
così determinati:
- lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
- lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
- lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
- lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
100.000.000.
2.4 Detrazione per
figli e altri familiari a carico
Particolarmente innovativa è
la disciplina fissata per i figli e gli altri familiari a carico,
per i quali è stata eliminata la previgente distinzione relativa
all'importo della detrazione e alle modalità di attribuzione
della stessa.
Infatti, l'articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR (che in
pratica sostituisce le precedenti lettere b) e c), nonché il
comma 2) stabilisce che per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, compete una detrazione complessivamente di importo
pari a lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto
alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno.
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, con riferimento alla
detrazione spettante per i figli, che se l'altro genitore manca o
non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, si applica per il primo figlio la
detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, mentre per gli altri figli si applica la
detrazione ordinariamente prevista per i figli e gli altri
familiari a carico.
Per quanto riguarda i soggetti che possono dare diritto alla
detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR,
si ricorda che l'articolo 433 del codice civile stabilisce che
sono tenuti a prestare gli alimenti il coniuge; i figli legittimi
o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli. e le
sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali.
Pertanto, tenuto conto che lo stesso articolo 12, comma 1, del
TUIR, alla lettera a), stabilisce una specifica detrazione per il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la detrazione
quale "altro familiare" può spettare soltanto per il
coniuge che, invece, sia separato o divorziato.
Per quanto riguarda i figli, si sottolinea che nella nuova
formulazione della lettera b) dell'articolo 12 si fa riferimento
ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, e agli altri familiari
indicati nell'articolo 433 del codice civile, mentre non è stata
riprodotta la specifica previsione relativa ai figli minori di
età o permanentemente inabili al lavoro o di età non superiore
a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Ne consegue che per i figli la detrazione compete
indipendentemente dalla circostanza che questi siano compresi tra
i soggetti indicati nel citato articolo 433 del codice civile,
cosicché nessun rilievo assume, quindi, ora, la circostanza che
i figli abbiano o meno superato i predetti limiti di età o che
siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito,
poiché ai fini dell'attribuzione della detrazione non passano
mai nella categoria di "altri familiari".
Da ciò discende, inoltre, che nell'ipotesi di assenza fisica
dell'altro genitore, per decesso o mancato riconoscimento (non
più anche nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti anche
dall'altro genitore, ma esclusivamente a carico del contribuente)
compete per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge
in luogo di quella per i figli, indipendentemente dall'età del
figlio stesso.
Si ricorda che la prestazione del servizio militare di leva da
parte del figlio non fa perdere il diritto alla detrazione.
Va precisato che l'importo è fissato complessivamente (non più
per quanto riguarda i figli per quota singola per ciascun
genitore) e per ciascun figlio o altro familiare a carico. La
distinzione tra figli e altri familiari rileva, quindi,
effettivamente soltanto nella predetta ipotesi di assenza fisica
dell'altro genitore.
La detrazione compete, come si è già detto, soltanto con
riferimento ai figli e agli altri familiari a carico che
convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e va
ripartita fra coloro che ne hanno diritto in proporzione
all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.
In merito a questo punto va chiarito che la nuova formulazione
della norma attribuisce volutamente, anche per quanto riguarda i
figli, maggiore discrezionalità al contribuente nello stabilire
la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto.
Infatti, come chiarito anche nella relazione illustrativa del
provvedimento, la fissazione di un importo complessivo da
ripartire tra gli aventi diritto ha consentito l'eliminazione del
precedente comma 2 dell'articolo 12, che prevedeva le ipotesi in
cui la detrazione per figli a carico spettava in misura doppia e
raggiunge effetti redistributivi migliori di quelli ottenibili
con il previgente sistema, poiché è possibile la piena
utilizzazione della detrazione attribuendo la quota di detrazione
non fruita, per qualunque motivo, da un genitore all'altro
genitore.
In pratica, la detrazione per i figli non deve necessariamente
essere suddivisa al 50 per cento tra i genitori.
Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda la detrazione
per altri familiari a carico per la quale, però, era già
previsto un importo totale da ripartire tra gli aventi diritto.
Resta fermo che se il contribuente fruisce al 100 per cento della
detrazione per un figlio o un altro familiare a carico nessun
altro soggetto può fruire della detrazione per quel figlio o
altro familiare a carico, cosi come se ne fruisce, ad esempio,
all'80 per cento gli altri aventi diritto non possono che
ripartire il rimanente 20 per cento.
Qualora gli aventi diritto fruiscano della detrazione in misura
complessivamente superiore a L. 336.000, gli uffici procederanno
a rideterminare la stessa in quote uguali fra gli aventi diritto
medesimi; resta ferma la possibilità di provare da parte di uno
degli aventi diritto la correttezza della misura della detrazione
attribuitasi e, in tal caso, l'ufficio procederà alla
corrispondente riduzione della detrazione spettante agli altri
aventi diritto.
3. Detrazioni per
lavoro dipendente. autonomo e di impresa
L'articolo 48 del decreto
legislativo in commento sostituisce l'articolo 13 del TUIR,
concernente le altre detrazioni dall'imposta.
3.1. Detrazioni per
redditi di lavoro dipendente
Il comma 1 del nuovo articolo
13 del TUIR, sostituendo i commi 1 e 2 del precedente articolo
13, prevede che se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o
pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla
produzione del reddito, graduata in relazione all'ammontare del
reddito complessivo di lavoro dipendente.
Gli importi della detrazione per lavoro dipendente, a decorrere
dal 1° gennaio 1998, risultano, dunque, cosi fissati:
a) lire
1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
15.000.000;
d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire
15.300.000;
e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire
15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente superiore a lire 15.600.000 ma non a lire
15.900.000;
g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire
30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 30.000 000 ma non a lire
40.000.000;
i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire
50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire
60.000.000;
m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire
60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire
70.000.000;
o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire
80.000.000;
p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire
90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire
90.400.000;
r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire
100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 100.000.000.
Il successivo comma 2 del
nuovo articolo 13 del TUIR introduce una previsione del tutto
nuova in base alla quale se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di
importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.
Resta confermato, invece, che le detrazioni per lavoro dipendente
vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e
cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del
rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle
detrazioni per lavoro dipendente.
Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto al reddito
di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici)
'soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa la
detrazione.
In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le
festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non
lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta
alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita,
quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di
assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di
particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro,
quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di
giornate di sciopero.
Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo
determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi
nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i
quali non compete il diritto alla retribuzione.
In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato
caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni" a
giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti
agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di
riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel
periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine
ditali rapporti di lavoro deve essere determinata
proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate
effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti
collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo
indeterminato delle medesime categorie.
ll risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità
successiva.
Si ricorda che ai fin dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno
deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli
anni bisestili.
Si precisa, altresì, che le detrazioni competono nell'anno in
cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a
tassazione, ciè anche con riferimento ai redditi sostitutivi di
quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e
somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le
detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto
all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione,
con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato
diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di
studio.
In merito a queste ultime si conferma che le detrazioni spettano
con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini
dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni
precedenti).
Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il
rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione
spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in
relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il
periodo di durata del corso stesso.
Infine, si ricorda che, in presenza di più redditi di lavoro
dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali
spettano le detrazioni, quelli compresi in periodi contemporanei
vanno computati una volta soltanto e che, tra i giorni relativi
ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle
detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di
lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle
detrazioni.
3.2 Detrazione per
redditi di lavoro autonomo e d'impresa
Il comma 3 del nuovo articolo
13 del TUIR stabilisce che se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di
cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR o di impresa di cui
all'articolo 79 dello stesso TUIR spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per
redditi di lavoro dipendente, graduata in relazione all'ammontare
del reddito di lavoro autonomo e d'impresa.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle detrazioni in
questione risultano così fissati:
a) lire 700.000 se
l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi. di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000;
f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a
lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a
lire 60.000.000.
Resta confermato che le
detrazioni in questione spettano con riferimento al reddito di
lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni di
cui all'articolo 49 comma 1, del TUIR e al reddito d'impresa
minore di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR.
Non possono fruire delle detrazioni in questione, dunque, i
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 49 del
TUIR, cioè, ad esempio quelli costituiti da diritti di autore o
collaborazioni, coordinate e continuative, etc. e neppure i
redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera I), dello stesso TUIR, così come sono esclusi
dal diritto alle detrazioni i redditi di imprese in contabilità
ordinaria e quelli derivanti da attività commerciali non
esercitate abitualmente di cui allo stesso articolo 81, comma 1,
lettera i), del TUIR.
Resta, inoltre, confermato che le detrazioni per redditi di
lavoro autonomo e di impresa minore non sono cumulabili con
quelle previste per i redditi di lavoro dipendente.
4. Detrazioni per
oneri
L'articolo 49 del decreto
legislativo in esame stabilisce, al comma 1, che ai fini delle
imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa
in detrazione dall'imposta lorda, a condizione che gli oneri
stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, è
fissata al 19 per cento.
ll successivo comma 2 precisa che la disposizione si applica con
riferimento agli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso
alla data del 1° gennaio 1998.
Risulta evidente che il legislatore ha usato una formula ampia e
generica per ridurre dal 22 per cento al 19 per cento l'importo
della detrazione prevista per gli oneri che danno diritto ad una
detrazione.
In tal modo ha evitato di individuare tutte le disposizioni,
contenute o meno nel TUIR, che fissavano al 22 per cento
l'importo della detrazione spettante.
In pratica, per tutti gli oneri sostenuti a decorrere dal 1°
gennaio 1998, per i quali in assenza di questa modifica
normativa, si sarebbe applicata la detrazione del 22 per cento,
il contribuente ha diritto, invece, ad una detrazione del 19 per
cento.
A titolo di esempio, rientrano nella previsione normativa gli
oneri indicati negli articoli 13-bis, 91-bis, 110-bis e 114 del
TUIR, nonché gli interessi passivi per mutui stipulati per
ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1, comma 4, del
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo di questa
disposizione le spese per la realizzazione di interventi di
ristrutturazione degli immobili, per le quali l'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha istituito una specifica
detrazione, fissata nell'importo del 41 per cento.
5. Addizionale
regionale all'IRPEF
5.1 Generalità
L'articolo 50 del decreto
legislativo in esame istituisce, a decorrere dal periodo
d'imposta 1998 (cfr. articolo 66 del decreto legislativo stesso),
l'addizionale regionale all'IRPEF.
L'addizionale regionale non è deducibile ai fin di alcuna
imposta, tassa o contributo.
5.2 Soggetti
obbligati
Sono obbligati al pagamento
dell'addizionale regionale all'IRPEF, tutti i contribuenti,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato a norma
dell'articolo 2 del TUIR, per i quali, nell'anno di riferimento,
risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni
d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta di cui agli
articoli 14 e 15 del TUIR, cioè i crediti d'imposta sugli utili
distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti
all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di
imposte a titolo definitivo.
Pertanto, non sono soggetti all'addizionale regionale all'IRPEF:
- i contribuenti soggetti alI'IRPEG;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti
daIl'IRPEF;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti ad
imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti a
tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui
corrisponde una IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui agli
articoli 12, 13 e 13-bis del TUIR (carichi di famiglia, lavoro
dipendente o autonomo e impresa minore e oneri che danno diritto
alla detrazione) e dei crediti d'imposta di cui agli articoli 14
e 15 dello stesso TUIR (credito d'imposta sui dividendi e per
redditi prodotti all'estero), non devono IRPEF ovvero devono
IRPEF per un importo non superiore a lire 20.000.
5.3 Base imponibile
e aliquota
I contribuenti che, secondo
quanto specificato nel precedente paragrafo, sono soggetti
all'addizionale regionale, determinano l'importo dovuto
applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il
contribuente è residente, al reddito complessivo determinato ai
fini delI'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai
fini dell'IRPEF stessa.
Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo non hanno
concorso utili distribuiti da società ed enti, la base
imponibile dell'addizionale regionale è la medesima deIl'IRPEF.
Se, invece, al reddito complessivo hanno concorso i predetti
utili, la base imponibile è determinata sottraendo dal reddito
complessivo, indicato nel rigo Ni del Mod. 740 o nel rigo 6 del
Mod. 730/3, gli oneri deducibili, esposti nel rigo N3 del Mod.
740 o nel rigo 8 del Mod. 730/3.
Da ciò consegue che i crediti d'imposta sui dividendi di cui
all'articolo 14 del TUIR, indicati nel rigo N2 del mod. 740 o nel
rigo 7 del mod. 730 non sono assoggettati all'addizionale
regionale.
Inoltre, la predetta addizionale regionale non è dovuta sui
redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il
contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la
tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del
reddito complessivo.
L'aliquota dell'addizionale regionale è fissata, tra Io 0,50 e
l'un per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 novembre
dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.
Ai fini dell'individuazione della aliquota da applicare e della
Regione a favore della quale effettuare il versamento
dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale
del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa, determinato a norma degli
articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
AI riguardo, si ricorda che, salvo i casi di domicilio fiscale
stabilito dall'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 59
citato, a norma del predetto articolo 58, le persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale.
nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui
si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più
comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un
rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il
domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
Per quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento
all'ultimo domicilio fiscale del de cuius.
Va precisato che per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota
dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio
nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.
5.4 Redditi di
lavoro dipendente e assimilati
Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati, l'addizionale
regionale alI'IRPEF è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio
relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo
d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine
del periodo d'imposta. La base imponibile sarà costituita
dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e
assimilati a quelli di lavoro dipendente sul quale il sostituto
effettua le operazioni di conguaglio, comprensivo anche di
eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito
abbia chiesto di conguagliare.
La base imponibile risulterà già al netto di oneri che il
sostituito abbia chiesto di escludere dalla formazione del
reddito da assoggettare ad IRPEF.
Per coerenza interpretativa si ritiene che, anche in sede di
trattenuta alla fonte, vadano esclusi dall'assoggettamento
all'addizionale regionale i redditi soggetti a tassazione
separata al fine di evitare una ingiustificata disparità di
trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti.
L'aliquota da applicare è, in linea generale, quella fissata
dalla regione in cui il sostituito ha la residenza alla data del
31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima del termine del 31
dicembre e, quindi, di conguaglio in corso d'anno, l'aliquota da
applicare deve essere determinata con riferimento alla regione in
cui il sostituito ha la residenza all'atto delle operazioni di
conguaglio.
L'importo dell'addizionale regionale alI'IRPEF trattenuto dal
sostituto d'imposta deve essere indicato nella certificazione
unica a fini fiscali e previdenziali che quest'ultimo è tenuto a
consegnare.
Se il sostituito possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad
un ulteriore versamento di addizionale regionale all'IRPEF,
dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto
trattenuto dal sostituto d'imposta.
Poiché l'aliquota è fissa, il sostituito potrà procedere o
determinando l'addizionale sul reddito complessivo depurato dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati, oppure determinando
l'addizionale su tutto il reddito complessivo e sottraendo
dall'importo che ne risulta quanto già trattenuto dal sostituto
d'imposta.
5.5 Versamenti e
compensazioni
L'addizionale regionale è
versata in unica soluzione, cioè non è dovuto alcun acconto,
con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle
ritenute dovute in sede di conguaglio e del saldo deIl'IRPEF,
dovuto in base alla dichiarazione.
ll versamento va effettuato alla regione in cui il contribuente
ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi
assimilati, l'addizionale regionale è versata sulla base del
domicilio fiscale del sostituito alla data di effettuazione delle
operazioni di conguaglio e, quindi, in linea generale, al 31
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale e, in caso di
interruzione del rapporto prima della fine del periodo d'imposta,
in base al domicilio fiscale del sostituito a tale data.
Per i contribuenti titolari di partita IVA è possibile il
versamento unitario e la compensazione dei debiti e crediti di
imposte e contributi anche con riferimento all'addizionale
regionale all'IRPEF.
E' stato, infatti, opportunamente integrato l'articolo 17, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante, tra
l'altro, norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e i
relativi versamenti, con l'inserimento di una ulteriore lettera
concernente l'addizionale regionale alI'IRPEF.
In merito ai versamenti e alle compensazioni dell'addizionale
regionale alI'IRPEF saranno fornite ulteriori separate
istruzioni.
5.6 Dichiarazione,
liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, etc.
Per espressa previsione
normativa, per la dichiarazione, la liquidazione l'accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti
non espressamente disciplinati, si applicano le disposizioni
'previste per l'IRPEF.
Da ciò consegue, ad esempio, che i dati relativi all'addizionale
regionale alI'IRPEF devono essere esposti nella dichiarazione dei
redditi, naturalmente per i contribuenti che presentano tale
dichiarazione e che, se il contribuente si avvale dell'assistenza
fiscale, il soggetto che presta l'assistenza deve determinare
anche l'addizionale regionale all'IRPEF, eventualmente dovuta.
Si applica anche il differimento dei termini previsto, a favore
degli eredi dei contribuenti deceduti, dall'articolo 65 del
citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. E', inoltre, previsto
che le regioni partecipino alle attività di liquidazione e
accertamento dell'addizionale regionale, segnalando elementi e
notizie e che, dopo aver acquisito gli elementi necessari presso
l'amministrazione finanziaria, devono provvedere
all'effettuazione degli eventuali rimborsi richiesti dai
contribuenti.
Da ciò consegue che eventuali istanze di rimborso della predetta
addizionale devono essere rivolte direttamente alla regione
competente, cioè a quella cui è stato effettuato il relativo
versamento, entro i termini previsti per le istanze di rimborso
dell'IRPEF.
Gli Uffici in indirizzo sono
pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate ROMANO
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