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Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Comunicazione di servizio 27 marzo 1998 Prot. n. 964 Oggetto: Liceo Ginnasio Statale "Bagatta" di Desenzano del Garda - Compensi per ore eccedenti prestate in classi collaterali - Risposta a quesito AL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BRESCIA E' pervenuta a questa Direzione Generale l'acclusa lettera n. 2309 dell'8 ottobre 1997, con la quale il preside del liceo ginnasio in oggetto indicato chiede di conoscere se il compenso per ore eccedenti prestate in classi collaterali debba essere liquidato per l'intera durata dell'anno scolastico. L'anzidetto art. 6 del D.P.R. n. 209/1987 dispone che "al personale che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina". Ne discende che, qualora l'incarico di svolgimento di ore eccedenti in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico sia attribuito a personale a tempo indeterminato, il relativo compenso dovrà essere liquidato per l'intera durata dell'anno scolastico mentre se detto incarico è conferito a personale a tempo determinato, il relativo compenso sarà corrisposto fino al termine del rapporto d'impiego dell'interessato.
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