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 Normativa

Decreto Interministeriale 2 dicembre 1998, n. 440

Contributi alle scuole di ogni ordine e grado e alle università per l’acquisto di un personal computer – art. 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Il Ministro delle Finanze,
di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione
e
con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DECRETA

ART. 1

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche è riconosciuto il contributo statale di lire 200 mila per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, acquistato entro il 31 dicembre 1998, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d’asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all’importo del contributo stesso.

2. Il contributo è evidenziato nella fattura di acquisto con riferimento all’articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per ciascuna unità operativa acquistata, come definita al comma 4.

3. L’Iva si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo e al netto dello sconto del venditore.

4. Agli effetti del comma 1 del presente regolamento si intende per "personal computer multimediale completo" un personal computer dotato di

a) unità centrale;
b) unità disco rigido;
c) unità lettore Cd-rom;
d) scheda di gestione dell’audio e del video;
e) diffusore sonoro;
f) monitor;
g) dispositivo di connessione di periferiche;
h) tastiera e mouse;
i) sistema operativo capace di gestire le risorse sopra elencate.

Nel caso in cui le università e le istituzioni scolastiche acquistino più personal computer che condividono un unico accesso ai servizi telematici, la fornitura può comprendere più unità operative, comunque capaci di elaborazioni autonome, ciascuna dotata, al minimo,
di quanto indicato ai punti a), f), g), h), i).
Agli stessi effetti si intende per "modem" a corredo del "personal computer" qualsiasi dispositivo interno o esterno adatto al collegamento remoto del Pc (modem per linee telefoniche analogiche, terminal adapter per linee telefoniche digitali (Isdn), router per linee dedicate ecc.), e per "software" sia quello di base che quello applicativo.
L’istituzione che chiede di accedere al beneficio deve poter dimostrare di possedere o di acquistare almeno uno di tali dispositivi con il quale consentire la connessione del personal computer acquistato ai servizi di rete.

ART. 2

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, nel limite dell’importo complessivo di 9 miliardi, stabilisce il numero massimo dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, concedibili in ogni provincia alle istituzioni scolastiche. 0gni scuola che, voglia accedere a tale beneficio deve comunicarlo al Provveditore agli studi, chiedendone l’autorizzazione.
Il provveditore può concedere autorizzazioni fino al raggiungimento del numero assegnato alla provincia.

2. Per le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, la ripartizione è effettuata su base nazionale tenendo conto della dislocazione del predetti istituti e dei relativi bacini di utenza. Alle autorizzazioni provvede il ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l’istruzione artistica, previa richiesta dei predetti istituti.

ART. 3

1. Gli atenei, nel limite di un miliardo di contributo complessivamente utilizzabile per il sistema universitario, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente decreto per acquisti delle attrezzature di cui all’articolo 1, comma 4, da destinare preferenzialmente all’uso diretto da parte degli studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo può avvalersi delle agevolazioni per un numero di personal computer non superiore a uno ogni 320 iscritti.

ART. 4

1. Il venditore recupera l’importo del contributo di cui all’articolo 1 quale credito di imposta da far valere ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

2. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta non utilizzati nei predetti periodi di imposta.

ART. 5

1. Il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

2. I soggetti beneficiari, ai fini dei successivi controlli, devono conservare copia del verbale di collaudo.

ART. 6

1. Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria provvedono, anche nell’ambito delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per fruire del credito d’imposta, nonché al controllo del suo corretto utilizzo nelle dichiarazioni.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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