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Circolare Ministeriale 10 settembre 1998, n. 383 Oggetto: Decreto interministeriale 28 luglio 1998, n. 334 assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno consolidati Prot.n. 31243 Per aderire ad osservazioni formulate dal Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica, nonché ad una più corretta applicazione dellart.40,
comma 3, della legge 449/1997, il decreto interministeriale n.334 del 28 luglio 1998 è
stato modificato e integrato, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili
per assunzioni a tempo indeterminato del personale docente su posti di sostegno. IL MINISTRO Decreto Interministeriale 28 luglio 1998, n. 334 di concerto con Disposizioni sulla programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. anno scolastico 1998/99 VISTO l'art. 442, comma 4, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, che dispone la programmazione delle nuove nomine in ruolo; VISTA la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art.1, commi 70 e seguenti; VISTA la Legge del 27 dicembre 1997 n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art.40; VISTO il D.M. del 24 novembre 1994, n.334 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre della scuola secondaria, coordinato nel testo di cui al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39; VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995; VISTO il Decreto interministeriale n.330 del 24 luglio 1998; VISTO il decreto ministeriale n.331 del 24 luglio 1998 e in particolare le disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale della scuola; VISTO il CCDN concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed ATA stipulato in data 23 giugno 1998; RILEVATA la necessità di definire per l'anno scolastico 1998/99 criteri e modalità per la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di non coprire i posti dei quali non si preveda la permanenza nell'anno scolastico successivo per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto ministeriale in data 22 luglio 1998 relativo alla determinazione degli organici del personale della scuola; RITENUTO di non poter considerare disponibili ai fini delle nuove assunzioni le eventuali cattedre e posti relativi ad insegnamenti soggetti a graduale esaurimento, in seguito alla progressiva attuazione del nuovo ordinamento degli studi negli istituti tecnici e professionali; CONSIDERATO che i criteri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario sono in fase di revisione, ai sensi del comma 4 dell'art.40 della L.449/97. CONSIDERATO che il processo di revisione di cui sopra, comporterà dall'a.sc. 1999-2000 un decremento delle dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico ausiliario, non inferiore al 3% per tutti i profili, e, in particolare, per il profilo di assistente amministrativo nei circoli didattici non inferiore al 15%. D E C R E T A Art. 1 1.1 Per l'anno scolastico 1998/99 i posti disponibili per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Capi d'istituto sono stabiliti, separatamente per ciascun grado di scuole, tenuto conto del numero dei posti rimasti vacanti dopo tutte le operazioni di trasferimento e passaggio, nonché degli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Art. 2 2.1 Il contingente di cattedre e posti sui quali possono essere disposte nuove
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente viene
fissato preliminarmente, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso,
nonché per tipo di posto direttamente dal Ministero attraverso il Sistema informativo. Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1998/99 sarà definito mettendo a confronto le disponibilità come sopra accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo. 2.2 Per l'anno scolastico 1998/99, in attesa che si consolidi la situazione del personale delle classi di concorso maggiormente interessate all'attuazione dei nuovi curricula degli istituti di istruzione tecnica e professionale, pur in presenza di eventuali disponibilità di cattedre e posti relativi alla classe di concorso 75/A "Dattilografia e Stenografia", non saranno comunque effettuate nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2.3 Entro i limiti dei contingenti determinati in conformità delle disposizioni impartite al precedente comma 1 le assunzioni avverranno sui posti che risultano effettivamente disponibili dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal. CCDN, stipulato in data 23 giugno 1998, nell'ordine da esso stabilito. 2.4 Esclusivamente per i docenti vincitori di concorsi per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità ai sensi della L.n.537/93 ai fini del recupero delle cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, l'assunzione avrà luogo, fino alla concorrenza di tale numero dei posti, con precedenza rispetto alle operazioni di utilizzazione. 2.5 Le assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno, per lanno scolastico 1998-99, debbono essere contenute nel limite della meta dellincremento complessivo dei relativi organici provinciali attribuiti con la tabella D1 allegata al DM 24 luglio 1998, n.331, rispetto alle corrispondenti dotazioni per lanno scolastico 1997-98; la quota-parte dellincremento sopra specificato va distribuita per gradi di scuole, proporzionalmente alla consistenza dei rispettivi organici già definiti dai Provveditori agli Studi o, se necessario, in relazione alle diverse esigenze accertate. Nel successivo anno scolastico potranno essere coperti, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti in organico rimasti disponibili, nella stessa entità complessiva stabilita per lanno scolastico 1998-99. 2.6 Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale educativo si applica il precedente comma, tenuto conto della prevedibile diminuzione del numero dei posti per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione delle istituzioni educative disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662. Art. 3 3.1 Per le assunzioni nel profilo professionale di responsabile amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i posti disponibili sono stabiliti tenuto conto dei posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità, nonché degli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della legge n. 662/96 citata nelle premesse. 3.2 Per le assunzioni di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i responsabili amministrativi, il contingente dei
posti sui quali possono essere disposte le suddette assunzioni, è fissato per ciascuna
provincia, qualifica funzionale e profilo professionale, dal Ministero, attraverso il
Sistema informativo, mettendo a confronto da una parte il numero dei posti in organico,
determinati ai sensi dell'O.M.n.354 del 22 luglio 1996 e successive modifiche, e,
dall'altra, l'entità del corrispondente personale titolare nella provincia. 3.3 Fermo restando il numero dei posti disponibili come definito ai sensi del comma 2, le assunzioni su posti di assistente amministrativo sono disposte con riguardo prioritario alle esigenze delle scuole e degli istituti di istruzione di istruzione secondaria; a tal fine le disponibilità nei circoli didattici possono restare scoperte fino il limite del 15 % della dotazione organica determinata in ciascun circolo per l'anno scolastico 1998/99. 3.4 Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semi-convittori o semiconvittrici sono disponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti relativi ad attività da svolgere in orario antimeridiano e pomeridiano Il presente decreto interministeriale sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ALLEGATO A - PERSONALE DOCENTE A.1 - Si segnala che, per quanto concerne i concorsi per soli titoli, l'anno
scolastico 1998/99 rappresenta il 3° anno di validità delle graduatorie formulate a
seguito dei concorsi banditi nel 1996. A.2 - Partendo dal numero delle cattedre e posti vacanti dopo le operazioni di
trasferimento e passaggio il Sistema Informativo perverrà a determinare, applicando i
criteri previsionali individuati nel Decreto Interministeriale allegato, il numero massimo
di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
disporre per l'anno scolastico 1998/99, mettendo a confronto le disponibilità così
accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo. A.3 - Nel limite massimo del contingente come sopra determinato i Provveditori agli Studi effettueranno le assunzioni sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai contratti collettivi decentrati provinciali. A.4 - Il numero dei posti che possono essere conferiti per assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo aver detratto i posti da recuperare a favore dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami le cui graduatorie risultino approvate successivamente al 31 agosto 92, ovviamente nel limite del numero dei posti a suo tempo accantonati; sarà ripartito a metà tra i vincitori dei concorsi per titoli ed esami e quelli dei concorsi per soli titoli. A.5 - Qualora il contingente complessivo per l'anno scolastico 1998/99 sia un
numero dispari, troverà applicazione, come negli anni scolastici precedenti, il principio
dell'alternanza. A.6 - A norma dell'art. 461 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si
dà luogo a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio
dell'anno scolastico, pertanto, dopo tale data, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato che venisse individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro
in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà spostarsi, ma
resta salva la facoltà di opzione con effetto dall'anno scolastico successivo. A.7 - Per quanto concerne l'ordine e le modalità da seguire nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato si confermano le disposizioni impartite con la C.M. n.240 del 4 agosto 1993, facendo presente tuttavia che l'assegnazione della sede definitiva ai docenti assunti nell'anno scolastico 1998/99 avverrà nel corso delle operazioni di trasferimento relative all'anno scolastico 1999/2000. A.8 - Come già precisato nelle annuali Circolari Ministeriali sulle nomine in ruolo, si ribadisce che per i docenti già di ruolo nel decorso anno scolastico ai quali non sia stato possibile assegnare la sede definitiva per mancanza di posti disponibili, tale assegnazione avverrà d'ufficio su posti di dotazione organica provinciale, in soprannumero rispetto al contingente delle dotazioni medesime. A.9 - Si confermano le disposizioni impartite nella citata circolare n.240/93 per
quanto concerne l'assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di secondo
grado. A.10 - I Provveditori agli studi consentiranno a tutti i docenti inseriti nelle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli la presentazione immediata e, comunque, in
tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l'anno
scolastico 1998/99, dei diplomi di specializzazione richiesti per la nomina sui posti di
tipologia speciale delle scuole materne ed elementari e sui posti di sostegno delle scuole
di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione ai concorsi. ALLEGATO B - PERSONALE EDUCATIVO B.1 - Le direttive operative impartite con il presente decreto interministeriale si
applicano, in quanto compatibili, anche al personale educativo. ALLEGATO C - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO C.1 - Il Sistema informativo determinerà il numero massimo delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che possono essere disposte in applicazione dell'art.442, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a norma del decreto interministeriale a cui è accluso questo allegato, in relazione al numero di posti che risultano vacanti dopo l'effettuazione delle operazioni di trasferimento e di mobilità professionale, dei quali sia prevista la disponibilità` anche per l'anno scolastico 1999/2000, mettendo a confronto le disponibilità accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo nonché, tenendo conto della diminuzione del numero delle classi per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23.12.1996, n. 662. C.2 - Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere incrementato o diminuito direttamente dai Provveditori agli studi. mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e potrà essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo). C.3 - Per ciascuna qualifica e profilo professionale i Provveditori agli Studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex art. 200 T.U. n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità. C.4 - Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli studi effettueranno assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai contratti collettivi decentrati provinciali. C.5 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1°
settembre 1998 va assegnata una sede provvisoria. C.6 - In caso di contrazione del numero di posti accantonati, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge. C.7 - Nessuna riduzione dovrà, invece, essere apportata ai posti accantonati per
le assunzioni ai sensi dell'art. 556 del Decreto Legislativo n.297/94, salvo che i posti
in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e
riservati. C.8 - Responsabili Amministrativi (seconda qualifica funzionale ex quinta) C.9 - Assistenti Amministrativi ed equiparati (terza qualifica funzionale, ex quarta) C.10 - Collaboratori Scolastici ed equiparati (quarta qualifica funzionale, ex terza) C.11 - Ordine Delle Operazioni
2 - Assegnazione della sede provvisoria
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