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Direttiva 8 giugno 1998, n. 264 Contributi per larredamento scolastico ART.1 - Contributi sussidi per iniziative varie e arredamento scolastico (capitoli 5571 e 6863) A) Modalità ed erogazione dei sussidi per iniziative varie Legge 641/1967, art. 29 I sussidi possono essere concessi per lavori di piccola edilizia, da eseguirsi negli edifici della scuola elementare con i fondi del capitolo 5571 e della secondaria di primo grado con quelli del capitolo 6863, ai comuni, proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, aventi una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti ovvero anche superiore, ove lintervento riguardi scuole di frazioni con popolazione al di sotto dei 3.500 abitanti. Le istanze di sussidio dovranno pervenire a questo ministero entro il 30 aprile di ciascun anno, con lindicizzazione dei lavori da eseguire e lammontare degli stessi, tramite il competente provveditore agli studi che, valutate opportunamente le singole richieste, esprimerà il proprio parere a riguardo. Esse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
Il ministero, acquisiti gli elementi di cui sopra, provvederà alla redazione di un piano di ripartizione dei fondi, dandone comunicazione ai comuni ammessi al beneficio e informandone, nel contempo, il provveditore agli studi. I sussidi di che trattasi verranno erogati solo a lavori ultimati, previa presentazione della sottoindicata documentazione:
B) Modalità di erogazione dei contributi per acquisto di arredamento scolastico Legge 28/7/1967, n. 641, art. 30 Ai sensi dellarticolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, i contributi in questione potranno essere concessi ai comuni per lacquisto di arredamento scolastico, rispettivamente con i fondi del capitolo 5571 per le scuole elementari e del capitolo 6863 per le scuole secondarie di primo grado, in misura non superiore ad un terzo della spesa preventivata. A tal fine nella delibera di approvazione del preventivo di spesa dovrà risultare la disponibilità del comune ad accollarsi gli ulteriori due terzi dellimporto. Le richieste di contributo da parete dei comuni, con in calce il parere del competente provveditore agli studi, dovranno pervenire a questo ministero, tramite i competenti uffici scolastici periferici, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate dalla seguente documentazione:
Il ministero, acquisiti gli elementi sopraindicati, provvederà alla redazione di un piano di ripartizione dei fondi, dandone comunicazione ai comuni ammessi al beneficio. Solo dopo il ricevimento della formale promessa di contributo gli enti obbligati potranno procedere ai relativi acquisti. Successivamente, i contributi, come sopra determinati, verranno erogati previa presentazione della seguente documentazione comprovante gli acquisti effettuati:
ART. 2 - Contributi per forniture dirette di arredamento (capp 5531 e 6719) Modalità e criteri per lerogazione Leggi 1/6/1942, n. 675 e 17/2/1968 n. 106. I contributi per forniture dirette di arredamento, gravanti sui capitoli di spesa 5531 e 6719, rispettivamente, per le scuole elementari e secondarie di primo grado, saranno attribuiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ai comuni per arredare le scuole dellobbligo (arredi per aule normali o speciali e armadi di sicurezza), ove essi non siano in condizioni di far fronte agli oneri loro imposti in materia e in tutti quegli altri casi nei quali i competenti provveditori agli studi ne ravvisino la necessità od opportunità. I contributi predetti verranno accreditati direttamente ai provveditori agli studi che, a tal fine, faranno pervenire a questo ministero, entro il 30 aprile di ciascun anno, lindicazione del relativo fabbisogno rappresentato in due elenchi, formulati separatamente per le scuole elementari e per quelle secondarie di primo grado, evidenziando i relativi capitoli di spesa. Questo ministero, acquisiti gli elementi di cui sopra, provvederà alla redazione di due distinti piani di ripartizione, relativi, rispettivamente, alle scuole elementari e a quelle secondarie di primo grado, attribuendo i contributi direttamente ai provveditori agli studi che, ai sensi dellart. 97 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, assegneranno, a loro volta, i fondi alle istituzioni scolastiche aventi titolo, le quali procederanno ai necessari acquisti nel rispetto delle procedure e delle modalità contemplate dalla vigente normativa in materia. ART. 3 Per il corrente anno trovano applicazione le disposizioni emanate con circolare n. 225 del 13/5/1998, prot. 1457. Indietro |
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