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 Normativa

Decreto Legislativo 29 giugno 1998, n. 278

Disposizioni correttive dei Decreti Legislativi emanati a norma degli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della Legge n.335/95, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”

Art.1 - Modifiche al dlgs 30/4/97 numero 180

1.    All’art.2 del dlgs 30/4/97, n.180, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel comma 2, le parole: “in base a quanto stabilito dall’articolo 1”, sono sostituite dalle seguenti: “ su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all’articolo 1”;
  2. nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione”;
  3. nel comma 8, le parole: “i coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1”, sono sostituite dalle seguenti: “quanto disposto dall’articolo 1”.

Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 30/4/97, n. 184

1. All’art. 5, comma 2, del dlgs 30/4/97, n. 184, le parole: “nella gestione presso la quale” sono sostituite dalle seguenti: “nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale”.

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 16/9/96, n. 564

1. Al dlgs 16/9/96, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’art. 1, i commi 5 e 6 sono abrogati;

  2. all’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6 bis. All'’rticolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58, dopo le parole “servizio militare” sono inserite le seguenti: 'di maternità' ";

  3. all’articolo 3:
    1)    nel comma 3, primo periodo, le parole: “entro il 31 marzo dell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre dell’anno successivo”;
    2)    nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;
    3)    il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel caso in cui l’aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano a effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in 30 rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'art.4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n.140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31/12/98”.";

  4. all’articolo 8, nella rubbrica, dopo le parole “di tipo verticale” è aggiunta la seguente “, orizzontale”; al comma 1, dopo le parole: “di tipo verticale” è inserita la seguente “, orizzontale”.

2. La domanda per l’accredito figurativo di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa successivi alla data di entrata in vigore del predetto decreto e ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 30/4/97 n. 181

1. Al dlgs 30/4/97, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’articolo 1:
    1)    nel comma 1, lettera a), le parole: “da 6,20% a 2,48%” sono sostituite dalle seguenti: “di 3,72 punti percentuali”;
    2)    nel comma 2, lett. a), le parole: “da 6,20% a 4,84%” sono sostituite dalle seguenti: “di 1,36 punti percentuali”; nel medesimo comma, lett. b), le parole: “da 4,84% a 3,34%” sono sostituite dalle seguenti: “di 1,5 punti percentuali”; nello stesso comma, lett. c), le parole “da 3,34% a 2,48%” sono sostituite dalle seguenti: “di 0,86 punti percentuali”;

  2. all’art.4:
    1)    nel comma 1, dopo le parole: “si applicano” è inserita la seguente “esclusivamente”;
    2)    il comma 3 è abrogato.

Art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 30/4/97 n. 157

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:
“Art. 2-bis Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione:
1.    Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonei a garantire unità d’indirizzo e di coordinamento in capo all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.
2.    In attesa che l’Inpdap si doti di autonoma struttura per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità e i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l’invalidità civile del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all’organo sanitario l’effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l’interessato a visita diretta.
3.    L’Inpdap, in collaborazione con il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente a uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi all’eventuale revoca dei trattamenti”.

Art. 6  - Norme finali

1.    Le disposizioni modificative e correttive di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.

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