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 Normativa

Decreto Ministeriale 31/98

Oggetto: Centri di responsabilità

ARTICOLO 1

1. I centri di responsabilità dovranno attenersi, per l’anno 1998, agli obiettivi fissati dalla direttiva n. 331/1997 citata in premessa, finché non saranno fornite indicazioni diverse attraverso specifiche direttive, in relazione all’ulteriore sviluppo dei processi innovativi.

ARTICOLO 2

1. Ai titolari pro-tempore dei centri di responsabilità e/o delle unità previsionali di base preposti ai corrispondenti uffici dell’amministrazione centrale sono assegnate le risorse stanziate nel bilancio di previsione del ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario ’98, approvato con legge 27/12/1997, n. 453, secondo la ripartizione prevista dalla tabella 7 allegata al decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2/12/97. Restano ferme le gestioni unificate da effettuare dalle apposite strutture di servizio istituite a norma dell’art. 4 del dl n. 279/1997.

ARTICOLO 3

1. Il direttore generale del personale e degli affari generali e Amministrativi pro-tempore è autorizzato a disporre:

a) relativamente alle spese per pubblicazioni, stampati, schede e varie d’ufficio (capitolo 3051), aperture di credito a favore di un funzionario dell’ispettorato per l’educazione fisica e sportiva, appositamente designato e delegato;

b) relativamente alle spese per indennità di missione e rimborso delle spese di trasporto, quale titolare della struttura unificata di spesa, istituita a norma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 279/1997, aperture di credito a favore di funzionari appositamente designati e delegati, presso: la direzione generale per l’istruzione media non statale, la direzione generale per gli scambi culturali e l’ispettorato per l’educazione fisica e sportiva;

c) relativamente alle spese per equo indennizzo, interessi legali e rivalutazione monetaria, per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori, aperture di credito a favore di funzionari appositamente designati e delegati dai direttori generali e dai capi degli ispettorati e degli altri uffici centrali.

2. I funzionari delegati di cui al comma precedente hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione semestrale e annuale all’ufficio centrale per il bilancio.

ARTICOLO 4

1. Il presente decreto viene comunicato all’ufficio centrale per il bilancio e alla corte dei conti, a norma del dl n. 279/1997.

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