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Direzione Generale per lIstruzione Media non Statale Prot. n.4197 Oggetto: Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza della Direzione Generale per l'istruzione media non statale. Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate. Modifica del D.M. 10 luglio 1991, n. 196. Si trasmette copia del D.M. n. 261 dell'8 giugno 1998, in corso di esame per il controllo di legge, con cui sono stati fissati i criteri e le modalità di erogazione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate, di I e II grado, in applicazione dell'art. 12 della legge 7-8-1990, n. 241, a seguito della legge 27-12-1997, n. 453 e del D.M. 27-12-1997 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le SS.VV. vorranno dare al decreto predetto la più ampia divulgazione presso le scuole secondarie non statali, significando contestualmente che la relativa applicazione è comunque subordinata all'esito positivo del controllo di legge da parte delle Autorità competenti. Dovrà essere, altresì, richiamata l'attenzione degli organi gestionali e scolastici sul termine stabilito ai fini delle richieste di contributo per il corrente anno finanziario 1998 (il 31 luglio 1998), in modo che dalle scuole sia assunta intanto tempestivamente ogni opportuna iniziativa, perchè possa essere rispettato il termine suindicato. Sarà cura di questo Ufficio comunicare gli estremi di registrazione del Decreto suddetto. Direzione Generale per lIstruzione Media non Statale Testo coordinato Decreto Ministeriale 8
giugno 1998, n. 261 IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.453 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000; VISTO il D.M. 27 dicembre 1997 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998", da cui si desume che sul cap.3672 lo stanziamento è di £. 10.022.000.000; VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241; CONSIDERATO che, in applicazione dell'art.12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati; CONSIDERATO che, per quanto concerne le competenze della Direzione Generale per l'istruzione media non statale, sono suscettibili di concessione di contributi le scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di I e II grado, nei limiti degli stanziamenti disponibili; VISTO il D.M. 10 luglio 1991, n.196, emanato, in applicazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, in riferimento alla concessione di contributi per il funzionamento di scuole magistrali convenzionate e di scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate; RITENUTO opportuno modificare il predetto D.M. 10 luglio 1991, n.196, allo scopo di definire in via generale i criteri e le modalità per la concessione a qualsiasi titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie non statali di I e II grado, qualunque sia la fonte di provenienza dei fondi; DECRETA Per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di I e II grado, la Direzione Generale per l'istruzione media non statale procederà secondo i seguenti criteri e modalità: Art.1 1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verrà effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale. 2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari: 1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale,
debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in
ciascuna classe; si può derogare al numero minimo di alunni per classe se si
tratta di scuola che risulti esercitare nel territorio una funzione di
particolare rilevanza (es.unica scuola del tipo nel territorio; scuola
destinata al recupero di alunni in condizione di disagio anche
economico-sociale); 1) per le spese organizzative (docenze, materiale didattico, ospitalità,
etc), fino ad un massimo di Lit. 20.000.000, nel quadro degli interventi volti
a valorizzare la funzione e l'impegno professionale, i progetti elaborati
specificamente con fini di formazione e aggiornamento del personale direttivo
e docente correlati all'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.P.R. 8 marzo
1999, n.275 in tema di "autonomia" delle scuole secondarie non
statali, ivi compresi quelli relativi alle iniziative connesse alla
predisposizione del "Piano dell'offerta formativa" previsto dal
successivo art.3 del D.P.R. suddetto. 1) i progetti incentrati sull'integrazione tra scuola, lavoro e formazione
professionale ed educazione permanente; 1) a ciascuna scuola media non potrà essere d'importo superiore a: - £.10.000.000
nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite
con il numero minimo di 10 alunni già indicato; - £.20.000.000 nel caso di
scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite; - £.30.000.000
nel caso di scuola con più di 2 corsi completi per classi come sopra
costituite; 5-bis. Nel caso di accordi di rete per il raggiungimento delle finalità indicate dall'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, la richiesta di contributo dovrà essere presentata dal gestore e dal preside della scuola responsabile della gestione del progetto, unitamente ai documenti necessari a comprovare l'accordo e la propria posizione di responsabilità. Per le singole scuole non statali coinvolte nel progetto si prescinde dai requisiti del comma 2. Il contributo erogabile non potrà essere di importo superiore a L.15.000.000 per ogni scuola partecipante alla rete. La partecipazione di una scuola alla rete non preclude l'accesso al contributo individualmente richiesto. 6. I contributi potranno essere erogati per progetti presentati al Ministero con un documento preventivo di spesa, ove sia specificato l'importo della somma per la quale si chiede l'ausilio finanziario, non superiore ai limiti suindicati, e quello eventualmente posto a carico del soggetto gestore. Non può essere accolto più di un progetto di cui all'art.1, commi 3 e 4 per ogni scuola o per ogni rete di scuole. Il gestore o il responsabile della rete, nel presentare eventualmente più di un progetto, ne indica la priorità. Art.2 1. I contributi verranno concessi ai soggetti gestori previa apposita istanza, con la quale dovrà essere inviato il piano di attività programmate, sottoscritto anche dal preside, con indicazione - opportunamente motivata - delle spese preventivate, nonché una relazione illustrativa, a firma del preside, in merito alle iniziative che si intendono promuovere, al ruolo della scuola stessa nel territorio e all'impianto per classi costituite, numero di alunni per classe e relativa provenienza (interna o esterna alla scuola). Nel caso di progetti provenienti da reti di scuole, la relazione illustrativa, a firma del preside della scuola responsabile della gestione del progetto, deve recare notizie in ordine al ruolo che la rete di scuole può svolgere nel territorio o nello specifico progetto. 2. Detta relazione del preside, attinente al piano di attività programmata ai fini del finanziamento statale, deve essere dettagliata quanto a motivazioni comprovanti l'osservanza dei suindicati criteri per l'erogazione del contributo, con richiamo anche alle deliberazioni assunte sotto il profilo didattico dai consigli di classe e dal collegio dei docenti nell'assolvimento delle relative incombenze istituzionali. 3. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'istruzione media non statale - entro il 31 luglio 1998, per il corrente anno finanziario 1998. Per gli anni finanziari successivi il termine è stabilito al 31 gennaio. Una copia dell'istanza sarà dal gestore inviata pure al Provveditore agli Studi, il quale farà pervenire al Ministero le proprie osservazioni non oltre 40 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, con un parere sulla concessione del contributo richiesto. 4. Qualora gli stanziamenti di bilancio - comunque da considerare in modo unitario ed integrato, per assicurarne la massima produttività - non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data la preferenza alle scuole con maggior numero di alunni frequentanti corsi di studio completi dalla classe I a quella terminale, quali desumibili dalla scheda informativa inviata all'Amministrazione scolastica, assicurando, comunque, alle scuole medie uno stanziamento di norma non inferiore al 40% della disponibilità complessiva. Nel caso di progetti di rete si fa riferimento al numero complessivo degli alunni della rete. 5. In ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, il gestore e il preside dovranno far pervenire alla Direzione Generale per l'istruzione media non statale per il tramite del Provveditorato agli Studi, a firma congiunta, un apposito rendiconto, nei tempi che saranno stabiliti con il provvedimento concessivo. 6. Il Provveditore agli Studi trasmetterà alla Direzione Generale per l'istruzione media non statale le proprie valutazioni sul rendiconto presentato, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla relativa ricezione, con potestà anche di disporre un'apposita verifica ispettiva se ritenuta opportuna. 7. Il contributo sarà concesso al gestore nel limite di un terzo a titolo di acconto e il residuo a saldo solo dopo pervenuto il rendiconto e averne verificato la regolarità nel raffronto fra iniziativa realizzata e gli obiettivi suindicati all'art.1, sotto la voce "Criteri di erogazione". 8. La mancata presentazione del rendiconto o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato costituiscono motivo ostativo alla concessione di ulteriori contributi anche negli anni finanziari successivi. 9. Nel caso di riscontrate irregolarità nell'attuazione delle iniziative oggetto del finanziamento ministeriale, saranno dall'Amministrazione adottati i provvedimenti conseguenziali, ivi compresi quelli assumibili in applicazione dell'art.359 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere effetto il D.M. 10 luglio 1991, n. 196 nella parte relativa a "Scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate". 11. Per la concessione di contributi alle scuole magistrali mediante la convenzione prevista dall'art. 137 del R.D. 26 aprile 1928, n.1297, continua ad applicarsi esclusivamente il D.M. 10 luglio 1991, n.196. Per la erogazione invece di contributi non previsti per convenzione trova applicazione il presente decreto. 12. Il presente decreto non si applica alle scuole della Valle d'Aosta, delle province di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia, poiché, essendo le competenze in materia di dette scuole secondarie non statali istituzionalmente proprie nei predetti enti, non possono essere destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Indietro |
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