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Decreto
Ministeriale 30 marzo 1998
Criteri per
l'individuazione degli atenei e delle facoltà sovraffollate, per
numero di studenti e di docenti, e criteri per la graduale
separazione organica degli stessi
Registrato alla
Corte dei conti il 24.4.1998 reg.1 foglio 35
Pubblicato sulla GU del 13 maggio 1998
DIP. PER GLI AFFARI
ECONOMICI - Ufficio I n° 331
VISTO
l'articolo 1 commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996 n.
662;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ed
in particolare l'articolo 4, comma 2;
VISTI i pareri
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
resi nei mesi di marzo e di dicembre 1997;
VISTI i pareri
resi dalla settima commissione della Camera dei Deputati il 27,
28 e 29 gennaio 1998 e dalla settima commissione del Senato della
Repubblica l'11 febbraio 1998;
RITENUTO, sulla
base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario e dalle Commissioni parlamentari, di
emanare il decreto di cui all'articolo 1, comma 90, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di individuare gli atenei e le
facoltà sovraffollate, per numero di studenti e di docenti,
nonché di determinare i criteri per la graduale separazione
organica degli stessi;
DECRETA:
Art. 1 - Obiettivi
degli interventi
- Sono obiettivi degli interventi di
graduale separazione organica degli Atenei di cui al
successivo articolo 2, che può essere preceduta anche da
suddivisioni delle facoltà o dei corsi di laurea:
a) il miglioramento del funzionamento e della qualità
della vita della comunità universitaria, in particolare
della qualità del processo formativo;
b) il riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta e
alla domanda di istruzione universitaria,
prioritariamente all'interno del bacino di utenza
territoriale interessato.
Art. 2 - Atenei e
facoltà individuate come sovraffollate
- Sono individuati prioritariamente come
sovraffollati, per numero di studenti e di docenti, e
pertanto soggetti agli interventi di cui agli articoli 1
e 3, gli Atenei di Roma "La Sapienza", Bologna,
Milano, Napoli "Federico II", Bari e Torino.
- Nell'ambito degli Atenei di cui al
comma 1 sono individuate come sovraffollate e soggette
prioritariamente agli interventi predetti, in relazione
agli effetti negativi sulla gestione dei servizi connessi
alla didattica e sulla corretta funzionalità degli
organi di governo, le facoltà nelle quali il numero dei
docenti è superiore a 500 ovvero il numero degli
studenti in corso è superiore a 10.000; sono altresì
soggette necessariamente ai medesimi interventi le
facoltà dotate di un numero di docenti compreso fra 500
e 250.
- Per gli interventi relativi ai corsi
di laurea valgono gli stessi limiti indicati nel comma 2.
Art. 3 - Criteri e
modalità degli interventi
- Ciascuno degli Atenei individuati come
sovraffollati dal precedente articolo 2, anche in
collaborazione con gli altri Atenei insistenti sullo
stesso bacino territoriale, predispone, con il
coinvolgimento delle facoltà interessate, un progetto di
decongestionamento, basato sull'analisi e valutazione
della situazione attuale della domanda e dell'offerta di
istruzione universitaria nel bacino territoriale di
riferimento, da sottoporre all'approvazione dei propri
organi.
- L'analisi di supporto al progetto di
decongestionamento deve fondarsi su indicatori riferiti
alla quantità e qualità dei servizi di formazione
offerti, al funzionamento delle strutture didattiche, di
ricerca e di gestione, alla funzionalità delle strutture
decisionali. Essa deve essere fatta con riguardo e
nell'ambito del bacino di utenza territoriale interessato
(metropolitano o regionale), con riferimento a tutte le
istituzioni universitarie che insistono sullo stesso e
alla dislocazione della domanda di formazione
universitaria all'interno del medesimo.
- Il progetto di decongestionamento che
l'Ateneo proponente trasmette al Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, previa valutazione tecnica dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario sulla
plausibilità ed efficacia delle proposte, costituirà la
base per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 1,
comma 90 e seguenti della legge n. 662/96, e per la
definizione e stipula di specifici accordi tra i soggetti
interessati, che prevedano le azioni necessarie, i
soggetti responsabili delle stesse, le modalità di
reperimento delle risorse occorrenti, i metodi per la
equilibrata distribuzione degli studenti, le procedure di
controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative e
dei risultati conseguiti, che, in caso non fossero
adeguati, potranno richiedere interventi correttivi.
- Gli schemi dei decreti istitutivi di
nuovi Atenei (che potranno prevedere anche l'istituzione
di nuove facoltà o nuovi corsi di laurea o di diploma,
che non devono comunque costituire l'elemento centrale e
distintivo dell'intervento di decongestionamento) e degli
accordi tra i soggetti interessati sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera e del
Senato per l'acquisizione del parere.
Il presente decreto sarà trasmesso ai
competenti organi di controllo.
Roma, 30 marzo 1998
IL MINISTRO
f.to BERLINGUER
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