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 Normativa

Decreto Ministeriale 30 marzo 1998

Criteri per l'individuazione degli atenei e delle facoltà sovraffollate, per numero di studenti e di docenti, e criteri per la graduale separazione organica degli stessi

Registrato alla Corte dei conti il 24.4.1998 reg.1 foglio 35
Pubblicato sulla GU del 13 maggio 1998

DIP. PER GLI AFFARI ECONOMICI - Ufficio I n° 331

        VISTO l'articolo 1 commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

        VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

        VISTI i pareri dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario resi nei mesi di marzo e di dicembre 1997;

        VISTI i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei Deputati il 27, 28 e 29 gennaio 1998 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica l'11 febbraio 1998;

        RITENUTO, sulla base dei pareri resi dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e dalle Commissioni parlamentari, di emanare il decreto di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di individuare gli atenei e le facoltà sovraffollate, per numero di studenti e di docenti, nonché di determinare i criteri per la graduale separazione organica degli stessi;

DECRETA:

Art. 1 - Obiettivi degli interventi

  1. Sono obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli Atenei di cui al successivo articolo 2, che può essere preceduta anche da suddivisioni delle facoltà o dei corsi di laurea:
    a) il miglioramento del funzionamento e della qualità della vita della comunità universitaria, in particolare della qualità del processo formativo;
    b) il riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta e alla domanda di istruzione universitaria, prioritariamente all'interno del bacino di utenza territoriale interessato.

Art. 2 - Atenei e facoltà individuate come sovraffollate

  1. Sono individuati prioritariamente come sovraffollati, per numero di studenti e di docenti, e pertanto soggetti agli interventi di cui agli articoli 1 e 3, gli Atenei di Roma "La Sapienza", Bologna, Milano, Napoli "Federico II", Bari e Torino.
  2. Nell'ambito degli Atenei di cui al comma 1 sono individuate come sovraffollate e soggette prioritariamente agli interventi predetti, in relazione agli effetti negativi sulla gestione dei servizi connessi alla didattica e sulla corretta funzionalità degli organi di governo, le facoltà nelle quali il numero dei docenti è superiore a 500 ovvero il numero degli studenti in corso è superiore a 10.000; sono altresì soggette necessariamente ai medesimi interventi le facoltà dotate di un numero di docenti compreso fra 500 e 250.
  3. Per gli interventi relativi ai corsi di laurea valgono gli stessi limiti indicati nel comma 2.

Art. 3 - Criteri e modalità degli interventi

  1. Ciascuno degli Atenei individuati come sovraffollati dal precedente articolo 2, anche in collaborazione con gli altri Atenei insistenti sullo stesso bacino territoriale, predispone, con il coinvolgimento delle facoltà interessate, un progetto di decongestionamento, basato sull'analisi e valutazione della situazione attuale della domanda e dell'offerta di istruzione universitaria nel bacino territoriale di riferimento, da sottoporre all'approvazione dei propri organi.
  2. L'analisi di supporto al progetto di decongestionamento deve fondarsi su indicatori riferiti alla quantità e qualità dei servizi di formazione offerti, al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di gestione, alla funzionalità delle strutture decisionali. Essa deve essere fatta con riguardo e nell'ambito del bacino di utenza territoriale interessato (metropolitano o regionale), con riferimento a tutte le istituzioni universitarie che insistono sullo stesso e alla dislocazione della domanda di formazione universitaria all'interno del medesimo.
  3. Il progetto di decongestionamento che l'Ateneo proponente trasmette al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previa valutazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario sulla plausibilità ed efficacia delle proposte, costituirà la base per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 1, comma 90 e seguenti della legge n. 662/96, e per la definizione e stipula di specifici accordi tra i soggetti interessati, che prevedano le azioni necessarie, i soggetti responsabili delle stesse, le modalità di reperimento delle risorse occorrenti, i metodi per la equilibrata distribuzione degli studenti, le procedure di controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, che, in caso non fossero adeguati, potranno richiedere interventi correttivi.
  4. Gli schemi dei decreti istitutivi di nuovi Atenei (che potranno prevedere anche l'istituzione di nuove facoltà o nuovi corsi di laurea o di diploma, che non devono comunque costituire l'elemento centrale e distintivo dell'intervento di decongestionamento) e degli accordi tra i soggetti interessati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato per l'acquisizione del parere.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 marzo 1998

IL MINISTRO
f.to BERLINGUER

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