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 Normativa

Ministero dell’Ambiente

Decreto Ministeriale 3 agosto 1998
(in GU 12 settembre 1998, n. 213)

Istituzione del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a comuni italiani

Articolo 1

Per le finalità indicate in premessa, viene istituito il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a comuni italiani.

Articolo 2

Considerato il carattere sperimentale dell'iniziativa, per l'anno 1998 all'attribuzione del riconoscimento possono partecipare i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Articolo 3

Per l'anno 1998 in prima applicazione e nella fase sperimentale la selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1) aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) specifiche iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio relativo al comma 2 dell’allegato).
È l’aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l’intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera più diretta alle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia;

 2) aver coinvolto i minori nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto dall'articolo 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia (punteggio relativo al punto 4 dell’allegato);

 3) essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche: culturale e istituzionale, specificate in allegato. in maniera coordinata all'avvio o alla realizzazione di azioni di competenza locale volte al miglioramento delle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia (punteggio relativo ai commi 5 e 6 dell'allegato).

Si considera come criterio preminente l'attuazione (effettiva o in corso d'opera) di azioni relative alle due aree tematiche suindicate, nei termini descritti di seguito. Il criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui la realizzazione indicata al punto 1, sia inserita in modo coerente.

Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti, così come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto.

 I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati:

1) specificando la fonte del dato;
2) facendo riferimento all'anno in corso o all'ultimo, ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento in atto (ultimi 5 anni, max 10 anni);
3) fornendo documenti ufficiali che certifichino l’informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia di delibere o altro).

 Le iniziative verranno valutate e selezionate se sapranno dimostrare:

1) il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella valutazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione;
2) il carattere innovativo dei progetti (per es. approccio integrato ai problemi ambientali urbani, uso di nuove tecnologie o sistemi di gestione, ecc.)
3) il carattere dimostrativo, pilota (un'iniziativa tesa a sperimentare soluzioni avanzate, non di routine);
4) le potenzialità di disseminazione (un'iniziativa locale, ma che possa rappresentare un esempio attuabile anche in altre città);
5) la capacità di dialogo con la città, il carattere di compartecipazione (che coinvolga in modo attivo diversi soggetti locali: imprese associazioni, ecc.);
6) gli effetti positivi sulla riqualificazione professionale e occupazionale (da documentare quantitativamente);
7) l'impegno finanziario e l'effettiva volontà "politica" dell'amministrazione a proseguire con l'iniziativa.

L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il "progetto" che sarà valutato dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione del riconoscimento di cui all'articolo 4

L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base della verifica dell'esistenza delle condizioni qualitative, che i comuni dovranno dimostrare, valutate attraverso indicatori e l'assegnazione di un punteggio da parte della commissione giudicatrice.

Gli indicatori relativi all'area ambientale sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono rilevati utilizzando l'apposita scheda di rilevazione.

Le operazioni di compilazione delle schede, a cura della commissione, sono descritte nell'allegato tecnico.

Articolo 4

Il riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" sarà assegnato dal Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre 1998, sulla base delle conclusioni della commissione giudicatrice.

Il riconoscimento sarà assegnato ai comuni che avranno raggiunto una soglia minima di punti 18 (diciotto).

Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministro dell'ambiente.

I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza.

Un premio, che non potrà superare l'importo di lire 200 milioni, potrà essere attribuito ad un comune o suddiviso tra due comuni, nel caso in cui i progetti avranno ottenuto il maggior punteggio e saranno maggiormente rispondenti alle linee guida del presente decreto.

Articolo 5

La commissione è composta da undici membri così individuati:

  • un ragazzo nominato dal Coordinamento nazionale dei consigli dei ragazzi;
  • due ragazzi designati tra i ragazzi indicati dalle associazioni che hanno partecipato all'incontro di Sirolo citato in premessa;
  • tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
  • un rappresentante del Ministero degli affari sociali;
  • due rappresentanti della conferenza Stato-Città;
  • un rappresentate del comitato italiano per l'UNICEF;
  • un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Articolo 6

Il "progetto" di cui all' articolo 3 deve essere inviato entro il 31 ottobre 1998 al seguente indirizzo:

Segretariato permanente del Forum internazionale "Verso città amiche delle bambine e dei bambini", c/o Comitato italiano per l'UNICEF, via Vittorio Emanuele Orlando n. 83 - 00185 Roma.

La commissione giudicatrice terminerà i propri lavori entro il 15 dicembre 1998.

Articolo 7

Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, determinati nella complessiva somma di lire 200 milioni, graveranno sul capitolo n. 8505 (di nuova istituzione) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1998.

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