|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Ministero dellAmbiente Decreto Ministeriale 3 agosto 1998 Istituzione del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a comuni italiani Articolo 1 Per le finalità indicate in premessa, viene istituito il riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a comuni italiani. Articolo 2 Considerato il carattere sperimentale dell'iniziativa, per l'anno 1998 all'attribuzione del riconoscimento possono partecipare i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Articolo 3 Per l'anno 1998 in prima applicazione e nella fase sperimentale la selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti criteri: 1) aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) specifiche iniziative
relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio
relativo al comma 2 dellallegato). 2) aver coinvolto i minori nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto dall'articolo 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia (punteggio relativo al punto 4 dellallegato); 3) essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche: culturale e istituzionale, specificate in allegato. in maniera coordinata all'avvio o alla realizzazione di azioni di competenza locale volte al miglioramento delle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia (punteggio relativo ai commi 5 e 6 dell'allegato). Si considera come criterio preminente l'attuazione (effettiva o in corso d'opera) di azioni relative alle due aree tematiche suindicate, nei termini descritti di seguito. Il criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui la realizzazione indicata al punto 1, sia inserita in modo coerente. Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti, così come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto. I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati:
Le iniziative verranno valutate e selezionate se sapranno dimostrare:
L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il "progetto" che sarà valutato dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione del riconoscimento di cui all'articolo 4 L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base della verifica dell'esistenza delle condizioni qualitative, che i comuni dovranno dimostrare, valutate attraverso indicatori e l'assegnazione di un punteggio da parte della commissione giudicatrice. Gli indicatori relativi all'area ambientale sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono rilevati utilizzando l'apposita scheda di rilevazione. Le operazioni di compilazione delle schede, a cura della commissione, sono descritte nell'allegato tecnico. Articolo 4 Il riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" sarà assegnato dal Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre 1998, sulla base delle conclusioni della commissione giudicatrice. Il riconoscimento sarà assegnato ai comuni che avranno raggiunto una soglia minima di punti 18 (diciotto). Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministro dell'ambiente. I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza. Un premio, che non potrà superare l'importo di lire 200 milioni, potrà essere attribuito ad un comune o suddiviso tra due comuni, nel caso in cui i progetti avranno ottenuto il maggior punteggio e saranno maggiormente rispondenti alle linee guida del presente decreto. Articolo 5 La commissione è composta da undici membri così individuati:
Articolo 6 Il "progetto" di cui all' articolo 3 deve essere inviato entro il 31 ottobre 1998 al seguente indirizzo: Segretariato permanente del Forum internazionale "Verso città amiche delle bambine e dei bambini", c/o Comitato italiano per l'UNICEF, via Vittorio Emanuele Orlando n. 83 - 00185 Roma. La commissione giudicatrice terminerà i propri lavori entro il 15 dicembre 1998. Articolo 7 Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, determinati nella complessiva somma di lire 200 milioni, graveranno sul capitolo n. 8505 (di nuova istituzione) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1998. Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |