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Decreto Ministeriale 24 settembre 1998, n. 396 Approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed
in particolare l'art. 400, comma 8; DECRETA Articolo unico E' approvata la tabella di ripartizione del punteggio
dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso di ruoli del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d'arte. ALLEGATO TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI
VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE Valutazione dei titoli di studio, dell'abilitazione all'insegnamento, dei titoli di studio aventi valore pienamente abilitante, dei titoli accademici, dei titoli scientifici, professionali e artistici. 1) Titoli di studio: Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono
attribuiti: I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. B) Al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, non avente valore abilitante, richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre per le classi di concorso 75/A (Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati), 76/A (Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali), 86/A (Dattilografia e stenografia con lingua d'insegnamento slovena), 87/A (Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con lingua d'insegnamento slovena), 99/A (Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine) e 100/A (Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine), previste dal decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, e a posti di scuola materna sono attribuiti fino ad un massimo di punti 6 Nei limiti dei 6 punti al titolo di studio vengono
attribuiti: I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. C) Ai diplomi rilasciati dall'Accademia di belle arti o dai Conservatori di musica richiesti per l'ammissione al concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 8 Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio vengono
attribuiti: I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in trentesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Al titolo di studio conseguito all'estero, valido per
la partecipazione al concorso in quanto dichiarato equipollente a titolo previsto dal
presente punto 1), qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa
votazione punti 0,50 2) Abilitazione all'insegnamento, lauree abilitanti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442 e titoli di studio aventi valore pienamente abilitante: A) All'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3 Nei limiti dei 3 punti all'abilitazione specifica
vengono attribuiti: Le abilitazioni diversamente classificate devono essere
riportate in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiore a 0,50. B) Alle lauree con valore pienamente abilitante per l'accesso ai concorsi a cattedre di cui alla Tabella A del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 sono attribuiti fino ad un massimo di punti 11 Nei limiti degli 11 punti al titolo di studio vengono
attribuiti: I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. C) Ai titoli di studio con valore pienamente abilitante per l'accesso a posti d'insegnamento di cui alla Tabella C del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 ed a posti di scuola elementare, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9 Nei limiti dei 9 punti al titolo di studio vengono
attribuiti: I titoli di studio diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai
cittadini dell'Unione Europea, in attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, ai fini dello
svolgimento della professione docente per il posto cui partecipano, punti 0,50. La
predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali, specificamente
elencati nel decreto di riconoscimento, che, pertanto, non potranno essere oggetto di
ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della tabella. 3) Titoli accademici ed altri titoli di studio: A) Nei concorsi per l'accesso ai ruoli a posti d'insegnamento di cui al punto 1), lettere A) e C), alle lauree diverse da quelle eventualmente richieste per l'ammissione ai concorsi stessi, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3 Nei limiti dei 3 punti, alle lauree, oltre il titolo di
ammissione, vengono attribuiti: B) Nei concorsi per l'accesso ai ruoli a posti d'insegnamento di cui al punto 1), lettera B) e punto 2) lettera C), ai titoli accademici (laurea e diplomi di grado universitario) ed ai diplomi di cui ai successivi punti III, IV, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 5 Nei limiti dei 5 punti, vengono attribuiti: 4) Titoli scientifici, professionali ed artistici: Ai titoli scientifici, professionali e artistici sarà attribuito un punteggio complessivo fino a un massimo di punti 6 così come di seguito ripartito: A) Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1,50 Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione o manoscritte o dattiloscritte o che non siano riferibili alle discipline d'insegnamento incluse nella classe di concorso cui si partecipa. B) Inclusione in graduatoria di merito conseguita in: C) Titoli scientifici, professionali ed artistici, fino ad un massimo di punti 1, con l'attribuzione di un massimo di punti 0,25 per ogni titolo. Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali
valutabili, escluse le pubblicazioni e le idoneità, i seguenti: D) Altri titoli scientifici fino a un massimo di punti 3 · dottorato di ricerca: · specializzazioni ovvero perfezionamenti
conseguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dall'art. 4 ovvero
art. 6 e art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attivati dalle Università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati (valutabili a condizione che la relativa
certificazione indichi l'avvenuta frequenza e il superamento di esami, valutabili anche
per i concorsi per i quali non è richiesta la laurea quale titolo di accesso) (1); borse
di studio rilasciate dalle Università statali o libere: Per la valutazione dei titoli artistico-professionali ed artistici presentati dai candidati che partecipano ai concorsi a posti d'insegnamento il cui titolo d'ammissione è costituito dall'accertamento dei titoli medesimi ovvero dall'accertamento di detti titoli congiunto a laurea, ai sensi dell'art. 402, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 13 (1) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art. 6 legge 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge 341/90 art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90). Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766 le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto d'istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Indietro |
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