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Decreto Ministeriale 12 novembre 1998, n. 452 Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, VISTO in particolare l'art. 12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi; CONSIDERATO che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame; CONSIDERATO che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323; CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il Ministro della Pubblica Istruzione procede con proprio decreto alla individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; VALUTATA l'opportunitā di recepire e applicare anche con riferimento alla materia dei crediti formativi l'indicazione di gradualitā con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare le innovazioni previste dalla citata legge 10 dicembre 1997 n. 425: DECRETA Art. 1 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della societā civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attivitā culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietā, alla cooperazione, allo sport. 2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dā luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore. Art. 2 1. I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi. Art. 3 1. La documentazione relativa all' esperienza che da luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l' esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 2. A norma dell'art. 12 comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autoritā diplomatica o consolare. 3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. Art. 4 1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. Art. 5 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite all'anno scolastico 1998-99. Il presente decreto č soggetto ai controlli di legge. IL MINISTRO Indietro |
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