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 Normativa

Decreto Ministero del Tesoro del 27 agosto 1998

Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle Università e della scuola

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del Tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle Università e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
Considerata l'opportunità di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;
Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

DECRETA

Art. 1
1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle Università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella Tabella A annessa al presente decreto.
2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nell'allegata Tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata Tabella B.

Art. 2
1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

TABELLA A

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO
A - (Gruppo I)
- Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;
- Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

B - (Gruppo II)
- Sottosegretari di Stato;
- Personale della Magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, avvocato dello Stato alla 4ª classe di stipendio e qualifiche equiparate;
- Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di 1ª classe; prefetti di 1ª classe e personale dirigente dello Stato equiparato;
- Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;
- Personale docente delle Università: professori ordinari.

C - (Gruppo III)
- Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di Corte di cassazione a magistrato di Tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di Cassazione a magistrato militare di Tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla 3ª classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e qualifiche equiparate;
- Personale civile: da Ministro plenipotenziario di 2ª classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
- Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;
- Personale delle Università: professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;
- Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

D - (Gruppo IV)
- Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di Tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;
- Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio a procuratore dello Stato alla 1ª classe di stipendio; da magistrato di Tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
- Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;
- Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
- Personale delle Università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;
- Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

E - (Gruppi da V a IX)
- Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
- Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;
- Personale delle Università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
- Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.

F - (Gruppi X e XI)
- Restante personale civile, militare, delle Università e della scuola di ogni ordine e grado.

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