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Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l’articolo 87, quinto comma della Costituzione; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 20, comma 8, lettera a), nonchè i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5; VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; CONSIDERATO che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all’articolo 20, comma 8, lettera a), con l’emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dall’articolo 17, comma 102, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n.127; VISTI i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e della settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 ottobre 1997; VISTO il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998; VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
Art. 2 1. La programmazione di cui al presente regolamento, mediante la razionalizzazione dell’offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonchè contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud. 2. Sono strumenti e modalità della programmazione l’istituzione, la soppressione o la trasformazione di corsi, facoltà o atenei, l’adeguamento delle risorse delle università, ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da soggetti terzi. 3. La programmazione si attua mediante:
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell’ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L’istituzione delle facoltà e l’attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero. 5. L’istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:
6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all’obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l’avvio delle attività. 7. Per l’attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. 8. L’Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonchè, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento. Art. 3 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonchè da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma. 2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo. 3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonchè al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio. Art. 4 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonchè gli articoli da 1 a 6 e l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245. 2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92. Art. 5 1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Registrato alla Corte dei conti l'12 febbraio 1998, atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 14 Indietro |
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