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Legge 16 giugno 1998, n. 191 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica". Art. 1. 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche". 3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: "r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale". 4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i
decreti legislativi di cui al comma 1; 5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". 6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali". 7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi". 8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma". 9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni". 10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ". 11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1". 12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999". 13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche' gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate". 14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998". 15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" e' inserita la seguente: "facoltative". 16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati". 17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale". 18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". 19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni". 20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti: "112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264; 112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente: 112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e
all'importazione: 112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilita': 112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali: 112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per
l'assicurazione infortuni: 112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee
importazioni ed esportazioni: 112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: 112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e
satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: 21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998". 22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: Art. 2. 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validita' superiore". 3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma". 4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. 11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: 9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'". 10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennita' di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi. 3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennita' di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione"". 14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." e' inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni". 15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni". 16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale". 17. All'articolo 6, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere". 18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilita' professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonche' dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera". 19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998". 20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso". 23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare". 24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4. 25. All'articolo 12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi". 26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione". 27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia". 28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta". 29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),". 30. All'articolo 17, dopo il comma 58, e' inserito il seguente: 31. All'articolo 17, dopo il comma 78 e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio". 32. All'articolo 17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente: 33. All'articolo 17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente: "133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti". Art. 3. 1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse gia' assegnate nei precedenti esercizi. 2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unita' previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unita' previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. 3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti. 4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialita'. 5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico" e' soppressa. Art. 4. 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. 4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi. 5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Art. 5. 1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme gia' trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti. 2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune cosi' come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1. 3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1_ gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Indietro |
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