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Legge 3 agosto 1998, n. 296 Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti di cultura all'estero Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Società "Dante Alighieri" con sede a Roma, della " Maison de l'Italie " di Parigi, dell'Associazione "Villa Vigoni" di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italo-latino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI) nonché alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero. 2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71 è abrogato. 3. Gli Istituti italiani di cultura possono provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale è reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non puó essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove piú favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale puó essere effettuato dagli Istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inviati alle facoltà di lettere delle università italiane; gli Istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilità, la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali. E' riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che, nello Stato in cui gli Istituti interessati operano, svolgano attività di dottorato presso università locali oppure svolgano attività di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio. 4. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, puó essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Puó essere destinato alle istituzioni culturali italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo 636 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996. 5. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 , valutato in 1.800 milioni di lire annue a decorrere dal 1998 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Indietro |
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