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 Normativa

Circolare Ministeriale 30 aprile 1998, n.209

Prot.n. 27255/BL

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Alle Direzioni Generali, Ispettorati Servizio Scuola Materna, Ufficio Studi LORO SEDI

e, p.c., All'Assessore alla Pubblica Istruzione Regione siciliana PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di Trento TRENTO

Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi Regione Autonoma Valle D'Aosta AOSTA

All'Assessore alla Pubblica Istruzione Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. ROMA

Oggetto: O.M. n. 208 del 30.4.1998 concernente la disciplina per l'anno scolastico 1998/99 per le assunzioni a tempo determinato del personale docente delle scuole materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, del personale educativo delle istituzioni educative e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di darne la massima pubblicità, si trasmette in allegato alla presente, copia dell'O.M. n. 208 del 30.4.1998, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che disciplina il conferimento delle supplenze , del personale di cui all'oggetto per l'anno scolastico 1998/99 a seguito della proroga - ai sensi dell'art. 40 , comma 11 della legge 27/12/97, n.449 - della validità delle vigenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Si fa riserva di comunicare tempestivamente gli estremi di registrazione di cui trattasi, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge .

Si segnala all'attenzione delle SS.LL., in particolare, che le disposizioni della presente Ordinanza Ministeriale riguardano le graduatorie esaurite e il reinserimento dei depennati nelle graduatorie provinciali non esaurite.

Si prevede anche che il personale scolastico - già incluso nelle graduatorie provinciali per le supplenze delle province da cui si sono formate le nuove province possa presentare anche per l'anno scolastico 1998/99 domanda per l'inserimento nelle corrispettive graduatorie della predetta nuova provincia.

Si sottolinea inoltre la possibilità per i docenti, già presenti o non presenti sulle graduatorie o elenchi esauriti, che conseguono il titolo di specializzazione biennale per il sostegno entro il 31 agosto 1998 di essere iscritti con riserva su dette graduatorie o elenchi.

L'anzidetta disposizione vale anche per coloro che inclusi in graduatorie o elenchi non esauriti conseguano , sempre entro il 31 agosto 1998, il citato titolo di specializzazione; in tal caso il personale in argomento verrà collocato in coda nelle graduatorie o negli elenchi per il sostegno.

Il termine di presentazione delle domande per le graduatorie esaurite, per i reinserimenti e per le graduatorie delle nuove province, nonché per le graduatorie e per gli elenchi del sostegno è fissato al 30 maggio 1998.

Il termine di presentazione delle domande da parte di coloro che intendono essere iscritti in coda nelle graduatorie di altra provincia resta fissato al 30 giugno 1998.

 IL CAPO DI GABINETTO

Trainito

Ordinanza Ministeriale 30 aprile 1998, n. 208

prot. n. 27253/BL

Oggetto: Disciplina per l'anno scolastico 1998/99 per le assunzioni a tempo determinato del personale docente, delle scuole materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, del personale educativo delle istituzioni educative e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Vista la legge 2 aprile 1968, n.482;
Visto l'art. 13 legge 5 febbraio 1992, n.104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n.537;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" sottoscritto il 4 agosto 1995;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n.662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 40 legge 27 dicembre 1997, n.449;
Vista l'o.m. 29 dicembre 1994, n. 371;
Vista l'o.m. 16 gennaio 1995, n.13;
Vista l'o.m. 27 febbraio 1995, n.66
Vista la c.m. 1 settembre 1995, n. 290;
Vista la c.m. 4 ottobre 1995, n. 316;
Vista la c.m. 2 ottobre 1996, n.621;
Vista l'o.m. 20 giugno 1997, n.387;
Vista l'o.m. 21 febbraio 1994, n. 59;
Vista l'o.m. 21 novembre 1994, n. 325;
Vista l'o.m. 10 ottobre 1996, n. 643;
Vista l'o.m. 7 gennaio 1997, n. 3;
Vista l'o.m.22 luglio 1997, n.446;
Vista l'o.m. 12 novembre 1997, n.706;
Vista la c.m. 12 marzo 1997, n. 163;
Vista l'o.m. 13 febbraio 1998; n.55;
Considerato che con l'art. 40, comma 11, della legge 27/12/97, n.449 é stata estesa, tra l'altro, all'a.s. 1998/99 la validità delle vigenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Consultate ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della scuola.

ORDINA:

Art. 1

La presente ordinanza integra per l'anno scolastico 1998/99 la disciplina delle assunzioni a tempo determinato del personale docente, delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, del personale educativo delle istituzioni educative e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Resta ferma per le parti non oggetto della presente ordinanza la vigenza delle ordinanze ministeriali: n.371/94, n.13/95, n.66/95, n.387/97, n.59/94, n.325/94, n.643/96, n.3/97, n.446/97, n.706/97, n.55/98, e delle circolari ministeriali n.290/95, n.316/95, n.621/96 e n.163/97.

Art. 2

I provveditori agli studi assumono, con piena e diretta autonomia tutte le iniziative ritenute più utili ed efficaci, per coniugare in maniera flessibile la garanzia degli interessi legittimi e dei diritti coinvolti - in primo luogo il diritto all'istruzione - con l'efficacia dei risultati resi possibili dai criteri e dalle modalità gestionali individuati.
A tal fine i provveditori agli studi autorizzano immediatamente i capi d'istituto ad assumere sin dai primi giorni di lezione i supplenti temporanei necessari per la copertura dei posti disponibili. Su detti posti i supplenti rimangono sino a quando non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato dai provveditori agli studi stessi.
In coerenza con quanto sopra esposto i provveditori agli studi possono fissare preventivamente, dandone la massima pubblicizzazione, una data unica per tutte le graduatorie o per gruppi omogenei di graduatorie, dalla quale avranno concreto effetto, simultaneamente, le assegnazioni di sede disposte dai provveditori agli studi nei confronti del personale a tempo sia indeterminato che determinato. Da tale unica data cessano contestualmente le supplenze temporanee disposte dai capi d'istituto e non più necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica.

Personale docente

Art. 3

Gli aspiranti all'inclusione in graduatorie esaurite, e coloro già presenti in dette graduatorie che intendono produrre nuovi titoli ai fini dell'aggiornamento del punteggio, devono presentare domanda, secondo le disposizioni di cui all'art.13 dell'o.m. n.371/94, entro il termine del 30 maggio 1998.
Entro il predetto termine presentano domanda anche coloro che intendono essere iscritti nelle graduatorie ed elenchi per il sostegno con le modalità di cui all'art.8.
Le graduatorie provinciali provvisorie in argomento sono pubblicate il 1 luglio 1998.
Le graduatorie provinciali definitive sono pubblicate il 31 luglio 1998.

Art. 4

I docenti depennati dalle graduatorie provinciali (art.7, commi 6 e 7 ed art.15, comma 9 dell'o.m. n.371/94) hanno titolo ad ottenere il reinserimento dall'anno scolastico 1998/99, con le medesime modalità di cui all'art.7 dell'o.m. n.371/94, presentando la relativa domanda entro il 30 maggio 1998.
In considerazione del prolungamento del periodo di vigenza delle graduatorie, anche i docenti depennati dalle graduatorie medesime nei precedenti anni scolastici che non hanno, a suo tempo, esercitato la facoltà di reinserimento, hanno titolo, entro lo stesso termine anzi indicato, ad ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria provinciale dall'anno scolastico 1998/99.

Art. 5

Il personale docente incluso nelle graduatorie provinciali per supplenze delle province il cui assetto territoriale è mutato dando luogo all'istituzione delle nuove province, che non ha potuto presentare domanda di trasferimento, per l'a.s. 97/98 in corso, nelle nuove graduatorie della provincia (o di una delle province) derivata da quella di attuale inclusione, ha titolo a presentare la domanda per l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie provinciali della nuova provincia richiesta, limitatamente agli insegnamenti che in quest'ultima risultano attivati, secondo le modalità previste dall'art.1 dell'o.m. n.387/97, entro il 30 maggio 1998.
I provveditori agli studi delle anzidette province provvedono a riformulare le graduatorie provinciali per le supplenze sulla base di quanto prevede l'art.1 dell'o.m. n. 387/97. Analogamente operano i capi di istituto per quanto riguarda la riformulazione delle graduatorie di circolo e delle graduatorie di istituto.

Art. 6

Per i docenti - forniti di titolo di abilitazione o titolo di studio richiesti dal vigente ordinamento per l'accesso alle relative graduatorie - inclusi nelle graduatorie provinciali delle supplenze si conferma la data del 30 giugno 1998 per chiedere al provveditore agli studi di altra provincia - secondo le modalità previste dall'art.6 dell'o.m. n.371/94 - di essere iscritti dopo l'ultimo aspirante incluso nella corrispondente graduatoria dei non abilitati, previa cancellazione da tutte le graduatorie delle supplenze della provincia di provenienza.
Entro il 31 luglio 1998 il provveditore agli studi pubblica l'elenco dei docenti che hanno chiesto il trasferimento in altra provincia nonché l'elenco dei docenti che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento nella provincia.

Art. 7

Il comma 3 dell'art.20 dell'o.m. n.371/94 è così modificato: gli aspiranti a supplenze nelle scuole materne ed elementari debbono dichiarare, quanto prima possibile ai direttori didattici dei circoli prescelti, il proprio domicilio eletto nell'ambito della provincia di presentazione della domanda o delle province confinanti alla stessa.
In mancanza di tale dichiarazione l'aspirante viene escluso dal conferimento di supplenze temporanee nel circolo interessato, fin tanto che non pervenga la dichiarazione stessa.

Art. 8

Al fine di assicurare una maggiore efficacia agli interventi di sostegno per gli alunni portatori di handicap secondo il dettato dell'art. 13 della legge n.104/92, i provveditori agli studi - ove siano esauriti nell'anno scolastico in corso, o negli anni scolastici precedenti di vigenza dell'o.m. n.371/94, le graduatorie per il sostegno nella scuola materna e/o elementare o le graduatorie provinciali di supplenze di scuola secondaria e i relativi elenchi per il sostegno - procedono alla riformulazione delle predette graduatorie ed elenchi per il sostegno, ai fini del conferimento delle relative supplenze agli aspiranti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 agosto 1998 il diploma biennale di specializzazione per il sostegno, tenute presenti le disposizioni dell'art.5 e dell'art.13, comma 6 dell'o.m. n.371/94.
I provveditori agli studi, inoltre, provvedono alla formazione delle code delle graduatorie e degli elenchi per il sostegno, - con le modalità previste dall'art.5 commi 13 e 14 dell'o.m. n.371/94, come integrata dall'o.m. n.66/95 - per gli aspiranti, inclusi in graduatorie provinciali di supplenze di scuola materna, elementare e secondaria non esaurite che abbiano acquisito o acquisiscano il diploma biennale di specializzazione entro il 31 agosto 1998.
I predetti aspiranti qualora non possano presentare il certificato attestante il conseguimento del titolo biennale di specializzazione entro la data del 30 maggio 1998, sono iscritti con riserva nelle graduatorie, negli elenchi e nelle code delle graduatorie e degli elenchi per il sostegno con il punteggio minimo previsto .
Le graduatorie e gli elenchi provinciali definitivi sono pubblicati il 31 luglio 1998.
All'atto della prima proposta di assunzione gli aspiranti a supplenze su posti di sostegno devono presentare l'attestazione di conseguimento del predetto titolo, pena il depennamento dalle graduatorie e dagli elenchi provinciali per il sostegno.
I capi d'istituto predispongono gli elenchi per il sostegno secondo quanto prevede l'art.20 dell'o.m. n.371/94 e con le modalità previste dalla presente ordinanza per l'iscrizione nelle graduatorie e negli elenchi provinciali per il sostegno.
In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi provinciali per le supplenze per il sostegno, i provveditori agli studi, al fine di assicurare la continuità degli interventi educativi di sostegno, secondo la previsione dell'art.13 della legge n.104/92, delegano i capi di istituto a conferire le supplenze sul sostegno scorrendo i rispettivi elenchi di istituto per il sostegno.
In caso di esaurimento di tutte le graduatorie e di tutti gli elenchi per il sostegno si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma, 11 dell'o.m. n.371/94.

Art. 9

L'art.40, comma 3, della legge n.449/97, prevede che sia assicurata la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola, ampliando così quanto già prescritto solo per le scuole elementari dall'art.1, comma 72, della legge 23.12.1996, n.662.
Si confermano, per quanto riguarda la continuità dei rapporti a tempo determinato di insegnamento di sostegno nei circoli didattici, le disposizioni impartite dall'art.2 dell'o.m. 20.6.1997, n.387.
Le misure finalizzate a far si, che agli allievi portatori di handicap sia conservato - nella scuola materna, elementare e rispettivamente durante il completamento del ciclo di studi di scuola media e di scuola secondaria superiore - il medesimo insegnante supplente di sostegno, comportano che in via primaria si valuti l'esigenza di stabilità del relativo personale docente della scuola materna, elementare e secondaria.
Tenuto conto della complessità della problematica, le nomine provveditoriali relative agli insegnanti supplenti di sostegno nella scuola materna, elementare e secondaria, che saranno disposte con priorità rispetto alle analoghe operazioni per gli altri insegnamenti, dovranno essere effettuate secondo i seguenti criteri:
a) il personale utilmente collocato nelle rispettive graduatorie ed elenchi per il sostegno che nell'anno scolastico precedente è stato destinatario di analoga supplenza provveditoriale su posto di sostegno è, di norma, confermato nella medesima sede scolastica, ove in tale scuola permangano le necessità di nomina di supplenti e a condizione che almeno uno degli allievi affidatigli nel precedente anno scolastico debba ancora completare il relativo ciclo di studi;
b) l'accettazione di nomina provveditoriale quale supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche per posti di sostegno preclude, sotto qualsiasi forma, l'abbandono delle relative ore conferite per l'accettazione di altra nomina di insegnamento a meno che quest'ultima non sia una supplenza annuale;
c) il personale nominato supplente temporaneo su posti di sostegno conserva comunque la possibilità di cumulare, in condizioni di compatibilità, nomine per altri insegnamenti sino al limite dell'orario settimanale di servizio.

Art.10

L'art.40, comma 2, della legge n.449/97 ha previsto, a decorrere dal presente a.s 1997/98, un nuovo tipo di precedenza nel conferimento delle supplenze, da attribuirsi ai docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami aventi titolo alle nomina in ruolo sulle cattedre e posti accantonati al primo settembre 1992, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 22, quarto periodo, della legge 24.12.93, n.537.
Tale precedenza, ai sensi del comma 2 dell'art.40 citato, esplica i suoi effetti esclusivamente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso ed opera prima della precedenza prevista dall'art.522, comma 5, del d.l.vo 16.4.1994 n.297.
Nell'ordine delle precedenze previste dall'art.1 dell'o.m. n.371/94 si colloca, pertanto, dopo quella di tipo "a" e prima di quelle di tipo "b" ed assume conseguentemente la codifica sintetica di precedenza di tipo "a1"; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.1, comma 11, dell'o.m. n.371/94.
Per l'attribuzione della precedenza in questione, i docenti interessati presenteranno istanza, in carta libera entro il 30 maggio 1998 ai provveditori agli studi, e, se del caso, anche ai singoli presidi delle scuole nelle cui graduatorie sono inseriti, dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti e fornendo tutti gli elementi atti ad assicurare la verifica delle situazioni da parte degli uffici competenti.
Ai fini del conferimento delle supplenze ai docenti ai quali, é stata sciolta in senso positivo la riserva a suo tempo formulata, si richiama l'attenzione dei provveditori agli studi sull'applicazione della c.m. 2 giugno 1997, n.344 (riguardante decisioni del consiglio di stato in materia di abilitazione all'insegnamento e concorsi per soli titoli).
L'istituzione di una nuova situazione di precedenza ad anno scolastico inoltrato non può comportare interruzioni della continuità didattica nelle forme e modi assicurati dalle relative disposizioni dell'o.m. n.371/94 e rimangono, pertanto, efficaci per l'a.s. 97/98 i contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati ed i relativi contratti di proroga o conferma nelle situazioni previste.

Art.11

Ai sensi dell'art. 521 del d.l.vo n. 297/94, e dell'art. 21 dell'o.m. n. 371/94, i capi di istituto delle scuole secondarie conferiscono, tra l'altro, le ore d'insegnamento disponibili in classi collaterali e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ai docenti di ruolo delle rispettive scuole con cattedre costituite con un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali ai fini del completamento dell'orario di obbligo, a norma dell'art.41 del c.c.n.l. del comparto scuola.
Nel disporre i completamenti i capi d'istituto dovranno tener conto delle esigenze di disponibilità orarie richieste per la particolare strutturazione dei curricoli (area di progetto, area di approfondimento, area d'integrazione) e per garantire la flessibilità necessaria alla piena realizzazione dell'autonomia didattica e organizzativa.
Tale completamento di orario non può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi nelle stesse cattedre.
I capi di istituto delle scuole secondarie comunicano quindi ai provveditori agli studi gli spezzoni di ore rimasti disponibili.
I provveditori agli studi esperiscono ogni iniziativa al fine di assicurare gli accorpamenti per la costituzione di posti orario (tendenzialmente non inferiori a 18 ore settimanali).
I provveditori agli studi conferiscono le supplenze sui posti rimasti disponibili dopo le utilizzazioni, d'ufficio o a domanda, del personale di ruolo soprannumerario, dei docenti delle dotazioni organiche provinciali, dei docenti eventualmente aventi titolo al mantenimento in servizio, secondo le disposizioni di cui agli artt.455, 478 e 479 del d.l.vo n.297/94, e dopo tutte le operazioni riferite al personale docente di ruolo aventi effetti limitati all'anno scolastico.
I provveditori agli studi rimettono, quindi, nelle disponibilità dei capi di istituto gli spezzoni-orario non superiori a sei ore settimanali che non siano stati utilizzati ai fini degli accorpamenti sopra indicati.
I predetti capi d'istituto, prima di procedere ad eventuali assunzioni di supplenti, invitano gli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole a coprire gli spezzoni anche per materie affini per i quali i docenti medesimi siano in possesso di titolo di accesso valido.

Art.12

I docenti di ogni ordine e grado di scuola con nomina di supplenza temporanea conferita dal capo di istituto, per orario inferiore a quello previsto dall'art.41 del c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, hanno titolo - purché inclusi nella relativa graduatoria di scuola o di istituto e fatti salvi, comunque, i diritti di coloro che li precedono nella graduatoria medesima - al completamento di orario da realizzare anche con altre supplenze temporanee.
Tale completamento da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o altra classe di concorso per la scuola secondaria potrà comportare il frazionamento della cattedra, a condizione che non comporti la scissione dello stesso insegnamento nelle singole classi.
Valgono a completare l'orario, per i docenti nominati per le classi di concorso per l'insegnamento di educazione fisica, le ore di avviamento alla pratica sportiva, allorquando venga accertata l'impossibilità di completamento in classi collaterali della stessa o altra scuola.

Art. 13

In considerazione di quanto previsto dall'art.11, comma 2, del d.m. 13.2.1996, circa l'esigenza di allineamento dei periodi di validità degli elenchi prioritari relativi alle nomine nei corsi sperimentali ad indirizzo musicali nella scuola media, il periodo di validità dei predetti elenchi è esteso all'a.s. 1998/99.

Personale educativo

Art.14

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, al personale educativo.
Per il resto si rinvia all'o.m. 16 gennaio 1995, n.13, concernente il conferimento delle supplenze negli istituti di educazione.
Le domande devono essere presentate dagli aspiranti a supplenze nelle istituzioni educative, per l'a.s. 98/99, ai provveditori agli studi e ai capi d'istituto, negli stessi termini previsti per il personale docente supplente.
I provveditori agli studi e i capi d'istituto pubblicano le rispettive graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle istituzioni educative nelle stesse date previste per le graduatorie provinciali e per le graduatorie di circolo o di istituto del personale docente supplente.

Art. 15

Il termine di presentazione delle domande ai capi di istituto da parte di coloro - forniti del prescritto titolo di specializzazione (sezione istitutori di cui all'art.11 del d.p.r. n.970/75) previsto dall'art.21, comma 1 dell' o.m. n.13/95 o dei titoli contemplati dal comma 2 del citato art.21 dell'o.m. n. 13/95 - che aspirano a supplenze nei convitti per sordomuti é determinato al 31 agosto di ogni anno.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art.16

La citata legge 27 dicembre 1997, n.449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) all'art.40, comma 11, ha esteso per un ulteriore anno, e precisamente all'a.s. 98/99, la validità delle graduatorie provinciali di conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Resta ferma per le parti non oggetto della presente ordinanza la vigenza delle oo.mm. N.59/94, n.325/94, n.643/96, n.706/97, n.55/99e della c.m. n.163/97.

Art.17

Il personale a.t.a., con esclusione del collaboratore scolastico, aspirante per la prima volta all'inclusione in graduatorie esaurite deve presentare domanda, con le modalità previste dall'art.24 dell'o.m. n.59/94, entro il termine del 30 maggio 1998.
Le graduatorie provinciali provvisorie in argomento sono pubblicate il 1 luglio 1998.
Le graduatorie provinciali definitive sono pubblicate il 31 luglio 1998.

Art.18

Il personale a.t.a., con esclusione del collaboratore scolastico, depennato dalle graduatorie provinciali (artt. 8 e 12, comma 15 dell'o.m. n.59/94) ha titolo ad ottenere il reinserimento a partire dall'anno scolastico 1998/99, con le medesime modalità di cui al citato art.12, dell'o.m. n.59/94 presentando la relativa domanda entro il 30 maggio 1998.
In considerazione del prolungamento del periodo di vigenza delle graduatorie, anche il personale a.t.a., con esclusione del collaboratore scolastico, depennato dalle graduatorie medesime nei precedenti anni scolastici che non ha, a suo tempo, esercitato la facoltà di reinserimento, ha titolo, entro lo stesso termine anzi indicato, ad ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria provinciale dall'anno scolastico 1998/99, avuto anche presente il punto e) della c.m. n.163/97.

Art. 19

Il personale a.t.a. incluso nelle graduatorie provinciali per supplenze delle province il cui assetto territoriale è mutato dando luogo all'istituzione delle nuove province, che non ha potuto presentare domanda di trasferimento, per l'a.s. 97/98 in corso, nelle nuove graduatorie della provincia (o di una delle province) derivata da quella di attuale inclusione, ha titolo a presentare la domanda secondo le modalità previste dal punto b) della c.m. n.163/97 entro il 30 maggio 1998.
I provveditori agli studi delle anzidette province provvedono a riformulare le graduatorie provinciali per le supplenze sulla base di quanto prevede il punto b) della c.m. n.163/97.
Analogamente operano i capi di istituto per quanto riguarda le graduatorie di scuola o di istituto ai sensi dell'art.18 dell'o.m. n.59/94 e del punto c) della c.m. n.163/97.

Art. 20

Il personale a.t.a., con esclusione del collaboratore scolastico, incluso nelle graduatorie provinciali delle supplenze può chiedere entro il 30 maggio 1998 al provveditore agli studi di altra provincia di essere iscritto in coda nella corrispondente graduatoria provinciale previa cancellazione da tutte le graduatorie delle supplenze della provincia di provenienza.
Entro il 31 luglio 1998 il provveditore agli studi pubblica l'elenco di detto personale a.t.a. che ha chiesto il trasferimento in altra provincia nonché l'elenco degli aspiranti a supplenza che ha chiesto e ottenuto il trasferimento nella provincia.
Il personale a.t.a., con esclusione del collaboratore scolastico, trasferito nelle graduatorie di altra provincia può chiedere l'inclusione in coda alle graduatorie di scuola o di istituto relative agli aspiranti compresi in graduatoria provinciale, ai fini del conseguimento di supplenze temporanee.
La relativa domanda deve essere prodotta, secondo le modalità stabilite dall'art.18 dell'o.m. n.59/94 entro il 31 agosto 1998 direttamente ai capi di istituto.
Fermo restando il principio dell'iscrizione in coda alle graduatorie di scuola o di istituto del suddetto personale a.t.a., incluso in graduatoria provinciale, gli aspiranti compresi in graduatoria provinciale possono produrre, entro il 31 agosto 1998, domanda di supplenza temporanea in altre scuole o istituti della stessa provincia in sostituzione di quelli precedentemente indicati e senza superare il numero massimo consentito, dando comunicazione alle precedenti scuole o istituti della avvenuta sostituzione.
Analoga possibilità di inclusione in coda alle graduatorie di scuole o di istituto del personale a.t.a. incluso in graduatoria provinciale é consentita entro il 31 agosto 1998, al suddetto personale incluso in graduatoria provinciale che a tempo debito, non abbiano provveduto a produrre domanda di supplenza temporanea.

Norme finali

Art. 21

Si richiama l'attenzione dei provveditori agli studi su quanto prevede la legge 15 maggio 1997, n.127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) agli artt.2 e 3, per quanto riguarda la durata delle certificazioni anagrafiche, le dichiarazioni sostitutive e l'abolizione dei limiti di età.
In particolare si evidenzia che la documentazione deve essere presentata dagli interessati in carta semplice essendo sufficiente ai sensi dell'art.3 della legge n.127/97 la dichiarazione degli interessati stessi.
Si evidenzia altresì che gli aspiranti alle supplenze titolari di riserve previste dalla legge 482/68 e successive modifiche ed integrazioni possono usufruire delle citate riserve esclusivamente all'interno delle graduatorie e degli elenchi di appartenenza (graduatorie abilitati, elenchi abilitati, graduatorie non abilitati, elenchi non abilitati).

IL MINISTRO

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