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Ordinanza
Ministeriale 18 maggio 1998 n. 236
Incarichi di
direzione nelle Accademie di Belle Arti
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio
1993, n.29;
VISTO l'art. 212 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 628 del 9 ottobre 1997,
concernente gli incarichi di direzione nelle Accademie di Belle
Arti per l'anno accademico 1997/98;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 31 marzo 1998 con la quale
sono stati prorogati al 30 maggio 1998 i termini per
l'espletamento delle procedure di designazione elettiva previsti
dalla ordinanza n. 628 citata;
VISTI i Decreti Ministeriali n. 199 del 27 aprile 1998 e n. 211
del 30 aprile 1998, con i quali sono state stabilite le modalità
di designazione e di conferimento degli incarichi di direzione
nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori di Musica;
CONSIDERATO che si è reso necessario richiamare i decreti n. 199
e n. 211 citati per approfondire le motivazioni e la portata dei
provvedimenti medesimi;
CONSIDERATO che occorre agevolare i processi di riforma delle
Accademie di Belle Arti per cui si rende necessario e non
ulteriormente procrastinabile assicurare nelle predette
istituzioni più funzionali condizioni didattico-organizzative e
strutturali;
CONSIDERATO che, a tali fini, in tutte le sedi non ricoperte da
direttori di ruolo occorre conferire gli incarichi di direzione
in modo più rispondente, nella prospettiva del processo di
riforma, alle esigenze delle istituzioni medesime;
CONSIDERATO che dette esigenze sembrano perseguibili mediante
designazione elettiva;
ATTESA pertanto, la necessità di avviare le relative procedure
per la designazione elettiva in tempo utile per un ordinato avvio
dell'anno accademico nelle istituzioni predette;
ORDINA
ART. 1
1. A decorrere dall'anno accademico
1998/99, il conferimento degli incarichi di direzione delle
Accademie di Belle Arti, prive di direttori di ruolo, è
disciplinato dalle disposizioni che seguono, fatte salve
eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. L'incarico di direzione ha durata biennale e può essere
confermato per un ulteriore biennio su proposta del collegio dei
docenti.
ART.2 - (REQUISITI PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE)
1. Possono aspirare al conferimento
dell'incarico di direzione i docenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato che:
a) siano titolari di cattedra nell'istituzione o si trovino nella
medesima in servizio come direttori incaricati; (1)
b) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo
di almeno 6 anni di ruolo (compresi quelli eventualmente prestati
come direttore incaricato);
c) non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati
sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non
siano stati già riabilitati;
d) non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione
alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione
della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle
indagini preliminari;
e) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità
nell'ultimo sessennio
ART.3 - (CONFERIMENTO
DELL'INCARICO SU DESIGNAZIONE ELETTIVA)
1. Gli incarichi di direzione sono
conferiti dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica su designazione elettiva da parte dei collegi dei
docenti delle Accademie di Belle Arti. Esercitano il diritto di
voto i docenti e gli assistenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nonché i supplenti annuali con contratto a tempo
determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno
accademico. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
L'elezione è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i
due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Le elezioni devono essere indette dal direttore
dell'istituzione interessata entro il 15 luglio 1998 e comunque
non prima che il presente provvedimento abbia compiuto il
prescritto iter procedimentale.
3. Le votazioni, compresa l'eventuale votazione di ballottaggio,
si svolgono nei giorni stabiliti dal direttore su indicazione del
collegio dei docenti e, comunque, entro il 30 settembre 1998.
4. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle
operazioni elettive sarà opportuno realizzare, prima del loro
svolgimento, una o più riunioni del collegio dei docenti, in
modo che ciascun candidato possa illustrare le linee
programmatiche di un progetto, da pubblicizzare adeguatamente
all'interno dell'istituzione anche mediante affissione all'albo e
da inviare all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica del
Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso il quale il
candidato stesso ritenga possano essere individuati e con seguiti
gli obiettivi culturali didattico-organizzativi e strutturali per
qualificare maggiormente l'istituzione per la quale egli stesso
si candida alla direzione.
5. Si intende designato per l'incarico di direzione il candidato
che avrà riportato alle prime due votazioni almeno il 50% più 1
delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente
espressi.
Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto in una delle due
prime votazioni, che debbono susseguirsi l'una all'altra nel
corso della stessa riunione del collegio se non si raggiunge
nella prima il quorum di voti predetto, il 50% più 1 dei voti
validamente espressi, si procederà entro -sette giorni ad una
successiva votazione per ballottaggio tra i primi due candidati
che abbiano -ottenuto il maggior numero di voti. Sarà designato,
tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei
voti validamente espressi. In caso di parità di voti, nelle
operazioni di ballottaggio, sarà designato il candidato con
maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo.
Le votazioni sono valide se alle riunioni del collegio dei
docenti, che costituiscono obbligo di servizio, abbiano
partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Le
schede bianche e i voti nulli non sono voti validamente espressi.
6. Entro tre giorni dalla pubblicazione all'albo dei risultati
delle votazioni, il direttore dell'istituzione invia al Ministero
- Ispettorato per l'Istruzione Artistica - copia dei verbali
concernenti i risultati medesimi, comunicando il nominativo
utilmente designato dal corpo elettorale per il conferimento
dell'incarico di direzione, ovvero l'esito negativo della
designazione per mancato raggiungimento del numero di
partecipanti al voto o del quorum di voti necessari. alla.
predetta comunicazione deve essere anche allegata, in caso di
esito positivo, una dichiarazione del docente designato per
l'incarico di direzione, resa secondo l'unito modello A2 (all.2).
ART.4 - (ACCETTAZIONE
DELL'INCARICO- ASSUNZIONE IN SERVIZIO)
1. L'incarico di direzione deve essere
accettato telegraficamente entro due giorni dal ricevimento della
comunicazione di nomina. Non è ammessa per alcun motivo
l'accettazione con riserva.
2. L'assunzione della funzione direttiva nella sede assegnata
deve avvenire alla data di inizio dell'anno accademico. Qualora
l'incarico sia conferito in data successiva, l'assunzione del
servizio deve avvenire entro tre giorni dall'accettazione.
3. L'inosservanza di quanto stabilito nei commi precedenti,
comporta la decadenza dall'incarico.
4. I docenti incaricati della direzione sono esonerati
dall'insegnamento, salvo eventuale accoglimento della loro
richiesta di mantenerlo (se docenti di ruolo nella medesima
istituzione). Detta richiesta deve essere avanzata
contestualmente all'accettazione dell'incarico.
ART.5 - (REVOCA E
SOSPENSIONE DELL'INCARICO)
1. Per i docenti incaricati della direzione
i requisiti previsti dall'art. 2 devono permanere per tutta la
durata dell'incarico. La sopravvenuta perdita anche di uno solo
dei requisiti predetti sarà considerata dal dirigente preposto
all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica che, valutata la
rilevanza del requisito venuto meno in relazione all'esercizio
della funzione direttiva, adotterà i conseguenti provvedimenti,
ivi compresa la revoca e la sospensione dell'incarico di
direzione. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti
da adottarsi nei confronti degli interessati anche in qualità di
docenti.
2. Ai docenti incaricati della direzione è fatto obbligo di
comunicare immediatamente al dirigente preposto all'Ispettorato
per l'Istruzione Artistica l'eventuale perdita di uno dei
requisiti di cui all'art. 2
3. Nel caso di revoca o sospensione dell'incarico in corso di
svolgimento, la direzione dell'istituzione resta affidata, solo
fino al termine dell'anno accademico, per incarico al docente
primo dei non eletti che ha riportato il maggior numero di voti
nelle elezioni svoltesi in seno al collegio dei docenti.
ART.6
1. I Decreti Ministeriali 27 aprile 1998 n.
199 ~ 30 aprile 1998 n. 211 sono revocati.
ART.7 - (DICHIARAZIONI)
1. Le dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2 debbono essere
obbligatoriamente rese conformemente all'allegato modello A2,
eventuali integrazioni o modifiche apportate ai predetti modelli
sono ritenute nulle.
2. La presente ordinanza viene trasmessa agli organi di controllo
per gli adempimenti di competenza.
IL MINISTRO
Note
(1) I direttori incaricati
titolari quali docenti in Accademia di Belle Arti diversa da
quella in cui prestano servizio quali direttori. se per la
designazione elettiva di cui al successivo art. 3 vogliono fruire
dell'elettorato attivo e passivo nell'istituzione di titolarità,
possono in tal senso optare a mezzo dell'unita irrevocabile
dichiarazione Al (all. 1) da far pervenire alla direzione
dell'istituzione di titolarità almeno 15 giorni prima della data
fissata per le operazioni di designazione elettiva; per effetto
di tale opzione i docenti incaricati della direzione in
istituzione diversa da quella di titolarità decadono
automaticamente dall'incarico predetto a far data dal I novembre
successivo.
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