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Circolare Ministeriale 1 luglio 1998, n. 296 Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e
Amministrativi Prot. N. 4695 Oggetto: Elezioni scolastiche Si ricorda che anche per lanno scolastico 1998/99 dovranno essere indette le elezioni degli organi scolastici di durata annuale e di quelli triennali cessati per qualsiasi causa, o nel caso di prima costituzione degli stessi, nonché delle relative elezioni suppletive. In attesa che il parlamento definisca la nuova disciplina degli organi collegiali della scuola attraverso lapprovazione dei vari disegni di legge al suo esame, si confermano anche per la prossima tornata elettorale le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali permanenti 15/7/1991, nn. 215, 216, e 217 concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto, distrettuale e provinciale - modificate ed integrate dalle ordinanze ministeriali 7/4/1992, n. 98 e 24.6.1996 , n. 293. Per le istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media, inoltre, si richiama lordinanza ministeriale 4/8/1995, n. 267. Rispetto ai decorsi anni, unimportante innovazione è intervenuta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26/5/1998 del DPR 2/3/1998, n. 157, recante il regolamento sulle norme di attuazione dellart. 1 comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, concernente laggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore. Pertanto, lordinanza ministeriale 15/7/1991, n. 215 sopra citata viene ulteriormente modificata per la parte in discorso dallordinanza ministeriale 17/6/1998, n. 277, in fase di registrazione della Corte dei conti e che si allega in copia. Si pregano le SS.VV. di riprodurre il testo di tale ultima ordinanza per i capi delle istituzioni scolastiche della provincia. Come già avvenuto nei decorsi anni, le SS.VV. sono delegate a fissare autonomamente la data delle votazioni in un giorno non lavorativo dalle ore 8,00 alle 12,00 e in quello successivo dalle ore 8,00 alle 13,30, comunque non oltre il termine di domenica 22 e lunedi 23 novembre 1998. Si invitano le SS.VV: a vigilare sulla puntuale osservanza dei prescritti adempimenti da parte dei dirigenti scolastici e delle commissioni elettorali, richiamando in particolare lattenzione, per le scuole secondarie di II grado, sulle nuove disposizioni dettate dallallegata ordinanza ministeriale. Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277 Prot. n. 4417 Il Ministro della Pubblica Istruzione Visto il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" , parte I, titolo I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157, "regolamento recante norme di attuazione dellart. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente laggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore", Vista lordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 "testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; Ritenuta lesigenza di modificare ed integrare la sopra citata ordinanza ministeriale al fine di armonizzarla con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157; ORDINA Lordinanza ministeriale 15/7/1991, n. 215, sulle elezioni per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto è modificata ed integrata con le disposizioni che seguono: ART. 1 Lart. 5 è sostituito dal seguente: 1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore,
anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene
costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quanto sono le scuole
presenti nella nuova istituzione. 2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del preside di cui allart. 7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente a ordine di scuole diverso dal proprio. 3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione. 4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio distituto di cui al successivo art. 26. 5. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dellart. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio distituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole. 6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti distruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio distituto, questultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino allinsediamento del nuovo consiglio distituto, il commissario per lamministrazione straordinaria di cui allart. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975. 7. Qualora, invece, a unistituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio distituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio distituto. Fino allinsediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio distituto uscente. 8. Nel consiglio distituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nellaggregazione. ART. 2 Allart. 44 sono aggiunti i seguenti commi: 8. Ai fini dellattribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 9. Nellambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto allelezione in mancanza di riserva. 10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti. 11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione. ART. 3 Lart. 52 è sostituito dal seguente: 1. I consigli di circolo e distituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nellipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale. 2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui allart. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio distituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa allanno di insediamento e ladeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dellintero consiglio. 3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa lautonomia perdono il consiglio distituto. 4. Si procede, invece, allindizione delle elezioni del consiglio distituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie. 5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio distituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dellordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995. 6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio distituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nellambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Indietro |
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