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 Normativa

Decreto Ministeriale 17 maggio 1999, n. 130

Trasmissione

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE
CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno sette, il mese di maggio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto,

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto nazionale decentrato concernente la mobilità del personale delle

ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA

PERSONALE DOCENTE

Premessa

Nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica la mobilità si articola in mobilità territoriale e professionale. Quest'ultima prevede la possibilità di chiedere ed ottenere i passaggi di cattedra e di ruolo, mediante valutazione dei titoli artistici e professionali.
Per il trasferimento o passaggio al conservatorio di Bolzano per le materie non inserite nella tabella allegata al decreto legislativo 16.3.92 n. 265 è richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca.

Art. 1

Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali possono partecipare alle operazioni di mobilità contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva.
2. I docenti senza sede definitiva, qualora non ottengano nessuno dei movimenti richiesti, saranno assegnati in sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti e i passaggi di cattedra o posto e i passaggi di ruolo, con precedenza rispetto agli altri docenti aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno cui si riferiscono i trasferimenti.
3. Non sono destinatari del presente contratto i docenti e gli assistenti in servizio presso le scuole libere del nudo e presso la scuola degli artefici delle accademie di belle arti.

Art.2

Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e passaggi

1. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si dovrà tenere conto delle vacanze comunque determinatesi prima della data di inizio delle operazioni di movimento indicata nella o.m. sulla mobilità.
2. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti le cattedre ed i posti compresi nella dotazione organica di istituto determinata in applicazione dei criteri stabiliti con apposito d.i..
3. Sul numero complessivo delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili in organico, fatti salvi gli accantonamenti destinati alle procedure concorsuali negli anni precedenti, sono determinati, per ogni classe di concorso, i contingenti da destinare al reclutamento e alla mobilità professionale e secondo le aliquote sotto indicate:
50% nomine in ruolo
50% mobilità professionale.
Il contingente destinato alla mobilità professionale è ripartito secondo le aliquote sotto indicate:
50% passaggi di cattedra e di posto
50% passaggi di ruolo
4. Nella ripartizione tra reclutamento e mobilità professionale la eventuale unità residua è destinata ad anni alterni alla mobilità professionale o alle nomine in ruolo. Per l’a.a. 1999/2000 la eventuale unità residua è destinata al reclutamento.
Nella ripartizione dei posti tra passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, la eventuale unità residua è destinata ad anni alterni ai passaggi di cattedra o ai passaggi di ruolo. Per l’a.a. 1999/2000 la eventuale unità residua è destinata ai passaggi di cattedra.
5.la disponibilità residua di cattedre e posti per esaurimento delle specifiche graduatorie relative ai passaggi di cattedra o di posto e di ruolo è destinata al reclutamento.

Art.3

Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti annuali

1.sono disponibili, ai fini del trasferimento annuale, le cattedre ed i posti, lasciati di fatto disponibili da titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) posizioni di fuori ruolo previste dall’art.26 comma 8 della legge 448/98 relativamente al primo anno di tale posizione;
b) comandi previsti dall’ art. 453 comma 1 del d.lgs 297/94 e da leggi speciali;
c) esoneri sindacali ai sensi del c.c.n.l. sottoscritto il 7/8/98;
d) collocamento fuori ruolo per destinazione all'estero o ad altro titolo, che non comporti la perdita della titolarità ;
e) esoneri per incarichi nei paesi in via di sviluppo;
f) comandi previsti dall’ art. 26 comma 10 della legge 448/98;
g) esoneri per partecipazione a commissioni di concorsi indetti dall'amministrazione scolastica;
h) aspettative per mandato parlamentare e mandato amministrativo che comporti esonero dal servizio;

2. Le predette posizioni determinano la disponibilità della sede per i trasferimenti annuali quando concorrono le seguenti condizioni:
a)che tali posizioni non prevedano la perdita della titolarità della sede:
b) che siano stati adottati i relativi atti dispositivi prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento e cioè nei termini stabiliti dall'o.m. sulla mobilità del personale docente delle accademie e dei conservatori.
C) che abbiano una durata di almeno un anno accademico.

3. Sono altresì disponibili, per il medesimo fine, i posti di organico di provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale

4. La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini dei trasferimenti annuali, è suscettibile ovviamente di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo ottenuto dal titolare.

Art.4

Sequenza delle operazioni

Il movimento dei trasferimenti si attua secondo le seguenti fasi:
1^ fase nazionale dei trasferimenti a domanda-
2^ fase nazionale dei trasferimenti d'ufficio-
3^ fase nazionale mobilità professionale-
4^ fase nazionale dei trasferimenti annuali per compensazione-
5^ fase nazionale dei trasferimenti annuali -

1^ fase . Partecipa alla prima fase tutto il personale di cui all' art. 1, comma 1 del presente accordo che ne faccia domanda. Il personale individuato come soprannumerario deve presentare domanda di trasferimento
2^ fase sulle cattedre e sui posti residuati dopo i movimenti di cui alla prima fase, l'ispettorato per l'istruzione artistica procederà ai trasferimenti d'ufficio.

1. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.
2. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità e i punteggi previsti per i movimenti a domanda,
3. Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituzione di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata e il docente viene riassorbito nella predetta istituzione.
4. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti dei docenti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento anche se condizionata.
5. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente articolo.
6. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nell'apposita casella del modulo-domanda, verranno effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per i trasferimenti a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero si procederà al loro trasferimento d'ufficio, secondo le modalità previste dal presente articolo.
7. Resta, comunque, fermo il diritto del personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata al rientro per un quinquennio con precedenza assoluta nell'istituzione di precedente titolarità a condizione che l'interessato ne faccia annualmente espressa domanda nell'ambito delle operazioni di trasferimento.
8. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo l'ordine della apposita tabella di viciniorità tra province , già predisposta per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui al comma 8 bis della l. 426/88, partendo dalla provincia indicata dall'interessato nell'apposita casella del modulo-domanda .
9. I trasferimenti d’ufficio saranno disposti sulla base di graduatorie, distinte per classe di concorso, nelle quali saranno inseriti tutti i docenti in soprannumero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti. L’ordine delle suddette graduatorie è dato dal punteggio attribuito ai docenti soprannumerari dai direttori delle istituzioni in cui prestano servizio sulla base della tabella allegata. Nel caso in cui il numero dei docenti soprannumerari sia maggiore delle disponibilità in organico, saranno soggetti a trasferimento d’ ufficio i docenti che nelle suddette graduatorie hanno totalizzato il minor punteggio.
10. 3^ fase . Sulle cattedre e sui posti residuati dopo i trasferimenti come previsto dall’articolo 2 del presente contratto si procederà ai passaggi di cattedra e di ruolo nel seguente ordine:

A)passaggi di cattedra dei docenti privi di vista;
b)passaggi di cattedra dei docenti appartenenti ad insegnamenti per i quali esistono situazioni di esubero;
c)passaggi di cattedra dei docenti individuati come perdenti posto ad inizio movimento;
d)passaggi di cattedra degli altri docenti;
e)passaggi di ruolo dei docenti privi di vista;
f)passaggi di ruolo dei docenti appartenenti ad insegnamenti per i quali esistono situazioni di esubero;
g)passaggi di ruolo dei docenti individuati come perdenti posto ad inizio movimento;
h)passaggi di ruolo degli altri docenti;

11. Nell’ambito di ciascuna delle suddette operazioni i passaggi vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria.
A parità di punteggio e precedenze la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore età anagrafica.
12. Le operazioni di utilizzazione, sistemazione ed assegnazione provvisoria, da definire con opportuna contrattazione decentrata entro il 30 luglio, dovranno prevedere con priorità assoluta e nell’ordine riportato le seguenti operazioni:

a) utilizzazione a domanda nell’istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti d’ufficio ovvero a domanda condizionata alla situazione di soprannumero per l’anno accademico in cui si riferiscono le operazioni di mobilità;
b) utilizzazione a domanda nell’istituto di precedente titolarità, in materie d’insegnamento per le quali sia stata prodotta domanda di passaggio, dei docenti trasferiti d’ufficio ovvero a domanda condizionata a decorrere dall’anno accademico cui si riferiscono le operazioni di mobilità (1);
c) utilizzazione a domanda nell’istituto di precedente titolarità del personale trasferito d’ufficio e del personale rimasto in soprannumero dopo le operazioni di mobilità, nelle esercitazioni e nelle attività previste dal progetto d’istituto. I docenti di letteratura italiana sono utilizzati prioritariamente per lo svolgimento dei corsi di lingua italiana per stranieri, ove autorizzati.

(1) la precedenza si estende anche ai docenti rimasti in soprannumero dopo le operazioni di mobilità poiché appartenenti ad insegnamenti in esubero.

Art.5

Ordine delle operazioni nei trasferimenti annuali

1. I trasferimenti annuali sono disposti successivamente ai movimenti definitivi. L'ordine delle operazioni inerenti al trasferimento annuale è il seguente.:
- proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali disposti l'anno precedente ( o prorogati l'anno precedente )
- nuovi trasferimenti annuali.
2. Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguente ad un atto dispositivo emanato nei termini previsti dall'o.m. sulla mobilità del personale docente delle accademie e dei conservatori.
3. In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale prevale il docente che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni . A parità di anni ha diritto a permanere sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità prevale chi precede per età.
4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati, che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente - in analogia a quanto avviene per il trasferimento definitivo condizionato. La documentazione richiesta dall'art. 9 del presente contratto, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
5. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’anno accademico cui si riferiscono le operazioni di mobilità ha la precedenza al trasferimento annuale nella istituzione di precedente titolarità.
6. Il docente perdente posto nell’ ultimo quinquennio ha la precedenza, in subordine a quella del docente di cui al precedente comma, al trasferimento annuale nella istituzione di precedente titolarità.
7. Qualora, nel corso dei trasferimenti annuali, concorrano per il medesimo posto o cattedra un avente diritto alla proroga ed un perdente posto ( ovvero un ex perdente posto) aspiranti al movimento annuale, prevale l'interesse alla proroga.
8. I nuovi trasferimenti annuali sono disposti secondo i medesimi criteri fissati per i trasferimenti a domanda definitivi.. Le precedenze e i punteggi attribuiti sono gli stessi di quelli considerati nei predetti trasferimenti definitivi.
9. Con il trasferimento annuale possono essere richieste soltanto le stesse sedi espresse nella domanda di trasferimento definitivo al docente soprannumerario che abbia prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata, qualora si renda disponibile per un anno un posto nella sede di titolarità. Sarà assegnato con precedenza assoluta il posto predetto per trasferimento annuale.
Valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia

Art. 6

Anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a),b),c), d), e) e f) del punto 1 delle tabelle di valutazione dei trasferimenti e i punti i e ii della lettera c) della tabella di valutazione relativa ai passaggi, allegate al presente contratto, deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'o.m. sulla mobilità del personale docente delle accademie e dei conservatori, ovvero con certificato di servizio (1).
2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) dell’allegato a e punto I lettera c)dell’ allegato b comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina (2)
3. L'anzianità di cui alla lettera b) dell’allegato a comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza riconosciuto o valutato ai fini della carriera, prestato nelle accademie e nei conservatori .
Tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera a norma degli artt.485, 487 e 490 del d.l.vo 297/94 prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza. Va, invece, considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.
4. L'anzianità di cui alla lettera c) dell’allegato a comprende gli anni di servizio prestati nelle accademie e nei conservatori riferiti sia al servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza.
L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera c) dell’allegato a qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
5. L'anzianità di cui alla lettera d) dell’allegato a e alla lettera c p. 2 dell’allegato b comprende il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato in altro ordine di scuola e comporta la valutazione del relativo servizio nei limiti in cui lo stesso è riconosciuto ai fini della carriera. Il servizio di ruolo va riconosciuto per intero e il servizio pre-ruolo nei limiti in cui lo stesso è riconosciuto ai fini della carriera.
6.qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione (allegato a) ed i punti I e II della lettera c) della tabella di valutazione relativa ai passaggi (allegato b) sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
7.al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del d.l.vo 16/4/1994 n.297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio- lettera a) e lettera c) -(nella parte relativa al servizio in altro ruolo) dell’allegato a e a quella di passaggio punti I e II della lettera c) dell’allegato b.- Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi concernenti la continuità del servizio (lettera e - f dell’allegato a).
8.l'anzianità di cui alla lettera e) dell’allegato a comprende il servizio nel ruolo di attuale appartenenza prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'istituzione di attuale titolarità ivi compreso quello svolto nelle sezioni all’epoca staccate e diventate autonome (3).
9.l'anzianità di cui alla lettera f) comprende invece il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'insegnamento di attuale titolarità.
10.sono attribuiti, inoltre, p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità oltre il triennio e p. 3 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità dopo il quinquennio (ivi compresi gli anni di servizio prestati nelle sezioni all’epoca staccate). È altresì attribuito un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità oltre il triennio e p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo oltre il quinquennio.
11. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio oppure oltre il triennio nella istituzione o nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - f del titolo i° della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'o.m. sulla mobilità del personale docente delle accademie e dei conservatori.
12. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) dell’allegato a devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nella istituzione (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la istituzione stessa ovvero nelle sezioni all’epoca staccate diventate autonome (3).
13. Parimenti per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera f) dell’allegato a devono concorrere la titolarità nell'insegnamento e la prestazione del servizio nel medesimo (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina).
14. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione e nell'insegnamento è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Conseguentemente a titolo esemplificativo, i punteggi per la continuità devono essere attribuiti nel caso di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico e amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della p.i., di esoneri sindacali, di incarico alla direzione, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso etc.
15. Nel computo del servizio valutabile ai sensi del presente articolo non deve essere considerato l'anno accademico in corso.
16.non saranno prese in considerazione le dichiarazioni non conformi al modello suddetto o dichiarazioni sostitutive.


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(1) non è valutabile il beneficio di cui all'art.1 della legge 24/5/1970 n.336.
(2) il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a
a)ruolo dei docenti delle accademie di belle arti
b)ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti
c)ruolo dei docenti dei conservatori di musica
d)ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica.
(3) ai fini della continuità il servizio svolto all’epoca nelle sezioni staccate non è comunque comulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.

Art. 7

Esigenze di famiglia

1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge ovvero nelle altre ipotesi previste dalla lettera a titolo ii della tabella di valutazione spetta solo per il comune di residenza o la provincia ove è situato tale comune.
Detto punteggio sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento o dichiarazione personale sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 modificata ed integrata dalla legge n. 191/98 nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98. In tale certificato o dichiarazione personale dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data indicata sull'o.m. relativa alla mobilità del personale docente.
2. Nel caso in cui nel comune di residenza della persona a cui si richiede il ricongiungimento o nella provincia ove è situato il predetto comune, non vi siano istituzioni richiedibili (ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente), il punteggio del ricongiungimento sarà attribuito per la provincia più vicina secondo le tabelle di viciniorità, purché compresa tra le preferenze espresse.
3. Nell'eventualità in cui il docente non provveda ad indicare la provincia più vicina, ma si limiti ad indicare il comune di residenza del familiare, in cui non vi sono istituzioni richiedibili, sarà cura dell'ufficio competente dell'ispettorato per l'istruzione artistica apportare la variazione, assegnando la provincia più vicina a quella in cui è situato il comune di residenza del familiare. Tale variazione a cura dell'ufficio sarà ugualmente apportata nel caso si verifichi difformità tra la provincia indicata dal docente quale viciniore e quella riportata dalle tabelle di viciniorità.
4. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 modificata ed integrata dalla legge n. 191/98 nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona a cui intende ricongiungersi.
5. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude la attribuzione del punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei 3 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell' o.m. sulla mobilità del personale docente. In tal caso, per la attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere b e c il compimento dei 6 anni e diciotto anni deve avvenire nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti.
8. Il punteggio previsto dalla lettera d del titolo ii della tabella di valutazione è attribuito nei seguenti casi:

A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situato l'istituto.
C) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private di cui agli artt. 114, 118 e 122, d.p.r. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella provincia nel cui ambito è situata la struttura, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990.

9. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a, b, c, d della tabella sono cumulabili fra di loro.
10. L’ amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 modificata ed integrata dalla legge n. 191/98 nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98.
11. In relazione al disposto dell'art. 33 della legge n.104/92 richiamato dall'art. 601 del d.l.vo n. 297/94, il parente (ad esclusione dei figli e del coniuge) o affine entro il terzo grado ha titolo all’ attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e del titolo ii della tabella di valutazione per i trasferimenti.
I suddetti soggetti del citato art. 33 legge 104/92, possono usufruire di tale punteggio per la provincia ove è compreso il comune in cui sono effettivamente conviventi con l' handicappato.
Alle medesime condizioni il punteggio vale anche per le istituzioni di un'altra provincia che sia confinante con quella di residenza secondo quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
12. Il personale di cui al precedente comma non deve essere inserito nella graduatoria di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio a meno che la contrazione di organico non sia tale rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie.
13. Per fruire di tale punteggio i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dall’ art. 9 comma 4 del presente contratto.
14. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere d ed e sono cumulabili fra di loro solo se non si riferiscono alla stessa persona.

Art. 8

Titoli generali

1. È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedra in istituti di istruzione artistica.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggi di cui alla lettera b del titolo III della tabella di valutazione i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c del suddetto titolo III vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti dell'università (art. 6 l. 341/90) ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al d.p.r. 162/82 (art. 4-1°comma l. 341/90) anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 f , realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).
4. Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1.10.73, n. 580, convertito con modificazioni nella l. 30.11.73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
5. Possono richiedere il passaggio coloro che abbiano superato il periodo di prova e siano in possesso, relativamente ai passaggi di ruolo, di un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni.
6. La valutazione dei titoli artistici e professionali di cui alla lettera a della tabella di valutazione per i passaggi di cattedra e di ruolo, relativamente a ciascuna disciplina è effettuata dalle commissioni nominate con d.m. per il triennio 1997/98, 1998/99 e 1999/2000.
Eventuali sostituzioni, per gravi e comprovati motivi, sono effettuate per sorteggio sulla base degli elenchi nominativi pervenuti all’ispettorato per l’istruzione artistica nella prima tornata delle operazioni finalizzate alla mobilità professionale. In mancanza, il capo dell’ispettorato provvederà alla nomina d’ufficio.
7. Ciascuna commissione dovrà valutare i titoli artistici e professionali, indicando per ciascun titolo valutato il punteggio attribuito e la relativa motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90. Parimenti, la commissione dovrà esprimere articolata motivazione per ognuno dei titoli ai quali non è stato attribuito punteggio o per ognuno dei titoli ritenuto non idoneo. La commissione dovrà, altresì, procedere ad aggiornare il punteggio relativamente a quegli aspiranti già idonei nelle precedenti tornate di operazioni di mobilità che abbiano presentato nuova domanda e nuovi titoli.
Parimenti, per gli aspiranti che non erano stati ritenuti idonei nei passati anni, ma che abbiano presentato nuova domanda e nuovi titoli, sarà necessario che la commissione riesamini la documentazione già presentata negli anni precedenti.

In relazione a quanto disposto nell’art. 4 comma 11 le commissioni dovranno valutare:

  1. Per le domande di nuovi aspiranti i titoli artistici e professionali eventualmente prodotti dai docenti aspiranti alla mobilità professionale inclusi in graduatorie di concorsi ordinari ovvero di concorsi per soli titoli;
  2. Per le domande di aspiranti già inclusi nelle graduatorie della mobilità professionale, anche eventuali titoli prodotti nelle precedenti tornate e non valutati con le modalità di cui al primo comma del presente punto 7.

8. Successivamente la commissione dovrà compilare:

1) elenco di coloro che saranno stati ritenuti idonei poiché hanno conseguito, per i titoli artistici e professionali di cui alla lettera a della tabella di valutazione, almeno p. 30 o perché inclusi in graduatoria di concorso ordinario ovvero di concorso per soli titoli, che hanno richiesto la valutazione dei titoli artistici e professionali.
2) elenco di coloro che non saranno stati ritenuti idonei per non avere conseguito per i titoli artistici e professionali il punteggio minimo di p. 30.

9. La commissione procederà limitatamente a coloro che saranno inclusi nell'elenco del punto 1) del precedente comma 7 alla valutazione degli altri titoli di cui ai punti b) e c) dell’allegato c del presente contratto e formulerà la graduatoria finale.

Art.9

Precedenze ex 483 del d.l.vo 297/94 ex l.104/92 ed ex art.61 l.270/82

1. A norma dell'art.483 del d.l.vo 297/94 i docenti privi di vista hanno titolo alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda per i trasferimenti definitivi ed annuali .in relazione al disposto dell'art.21 comma 2 della legge 104/92 richiamato dall'art.601 del d.l.vo n.297/94. I docenti handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex art.61 della legge n.270/82, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda.
In relazione al disposto dell'art. 33 della legge n.104/92 richiamato dall'art.601 del d.l.vo n.297/94, i genitori anche adottivi di minore con handicap in situazione di gravità, il coniuge e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità di cui al comma 6. Hanno titolo, successivamente alle predette categorie ad ottenere la precedenza nelle operazioni di trasferimento.
I soggetti di cui sopra possono usufruire di tale precedenza per la provincia ove è compreso il comune in cui sono effettivamente conviventi con l'handicappato, a condizione che l'abbiano espressa come prima preferenza.
Analoga disposizione vale anche per i soggetti di cui al comma 6 del citato art.33.
Alle medesime condizioni la precedenza vale anche per le istituzioni di un'altra provincia che sia confinante con quella di domicilio, richiesta immediatamente dopo la predetta provincia.
È riconosciuta la precedenza nei trasferimenti anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza ( coniuge o, in mancanza, genitori o figli) abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il personale di cui al precedente comma non deve essere inserito nella graduatoria di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio a meno che la contrazione di organico non sia tale rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie.
3. Per fruire di tali precedenze i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dal successivo comma 4 del presente articolo. Le precedenze di cui ai citati commi non si cumulano tra di loro ed in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenze anche diverse si fa riferimento al punteggio e, in caso di ulteriore parità, alla maggiore età anagrafica.
4. L'attribuzione delle precedenze di cui al comma 1 del presente articolo ovvero l’attribuzione del punteggio per le categorie dei docenti di cui all’art. 7 comma 11 del presente contratto è effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla domanda. Il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 modificata ed integrata dalla legge n. 191/98 nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le unità sanitarie locali, di cui all'art.4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 del d.l. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'a.s.l. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art.1 della legge 10.5.90, n. 295 integrata, ex art. 4 della legge 1o4/92 da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali.
È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato oltre alla situazione di handicap anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10.8.50, n. 648 riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte:
- per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art.33 comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap.
- per le persone handicappate assistite (art. 33 comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92. A tal fine il genitore, anche adottivo, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98, o mediante certificato rilasciato dalle competenti a.s.l.
debbono, altresì, essere comprovate sia l' assistenza continuativa, sia la convivenza con la persona handicappata nel seguente modo:
- assistenza continuativa
lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98.
È necessario, inoltre, che, venga dimostrato dall’interessato, (con esclusione di coniuge o genitori, anche adottivi, della persona handicappata in situazione di gravità), mediante certificato di stato di famiglia o mediante autocertificazione, che non vi sono altri conviventi con l'handicappato parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile, e pertanto, di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza.
Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della agevolazione relativa all’art. 33 per il medesimo soggetto handicappato; a tal fine il richiedente il punteggio dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta, ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del d.p.r. n.403 del 20/10/98, in conformità al fac-simile allegato al presente accordo.
- convivenza anagrafica
per convivenza anagrafica, al fine di beneficiare della precedenza di cui al comma 1 del presente articolo ovvero del punteggio di cui al comma 11 art. 7 nelle operazioni di mobilità territoriale occorre che, al momento della presentazione della domanda di trasferimento o al momento dell'individuazione del soprannumero, esista una effettiva convivenza con la persona handicappata bisognevole di assistenza. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, il personale interessato deve comprovare con certificato anagrafico tale effettiva convivenza o con una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del d.p.r. n. 403 del 20/10/98 conforme all'allegato al presente accordo, dai quali si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento. Sarà cura dell'ispettorato istruzione artistica verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza di cui al comma 1 del presente articolo ovvero al punteggio di cui al comma 11 art. 7 gli interessati hanno l'obbligo di comunicare agli uffici dell'ispettorato per l'istruzione artistica la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro i relativi termini di inizio delle operazioni di mobilità fissati nell'o.m. sulla mobilità del personale docente delle accademie e dei conservatori.

5. Il trasferimento ottenuto negli anni passati beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del famigliare handicappato. Durante tale periodo qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o del figlio o figlia assistiti - il docente viene reintegrato nella sede in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario. In caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dai direttori delle istituzioni per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempreché non abbia ottenuto quello a domanda.

6. Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento disposto negli anni precedenti è necessario che il beneficiario della predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della l. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al famigliare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.

7. La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno accademico nel quale viene revocata la conferma.

8. La documentazione prevista dai precedenti commi deve essere prodotta anche ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.

9. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sulle cattedre o sui posti residuali dopo i trasferimenti. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d'ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza.

Art.10

Precedenze ai sensi della l. 100/87-402/87 e del c.c.n.l. sottoscritto il 7/8/98

1. Fatte salve le precedenze di cui all'articolo precedente, il personale coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1- V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - d.l. 325/87, convertito nella l. 402/87, ha titolo alla precedenza nel trasferimento alla provincia richiesta.
Per fruire della precedenza, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
Tale personale può presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalla apposita ordinanza ministeriale nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza dei detti termini.

2. Il personale che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale di cui al c.c.n.l. sottoscritto il 7/8/98, ha diritto alla precedenza successivamente alle categorie di cui ai precedenti commi, nonché a quelle previste dall'art. 9.

Art. 11

Personale soprannumerario trasferito d'ufficio

1. Il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto o trasferito a seguito di domanda condizionata perché soprannumerario, conserva per un quinquennio, a domanda, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto nell'istituzione di precedente titolarità. Tale personale, qualora chieda di rientrare nell'ex istituzione di titolarità, precede gli altri aspiranti ivi compresi quelli delle categorie di cui agli artt. 9 e 10. Per usufruire di tale precedenza, gli interessati devono allegare una dichiarazione in cui attestino, sotto la propria responsabilità, che sono trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio precedente l'anno scolastico per il quale si effettueranno i trasferimenti, in quanto risultati in soprannumero.
Pertanto, gli interessati devono riportare il codice dell'istituzione di precedente titolarità nella domanda di trasferimento.

2. L'utilizzazione in altra istituzione del personale in soprannumero nella istituzione di titolarità, non interrompe la continuità del servizio qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.

3. Analogamente avviene nel caso in cui il personale in soprannumero trasferito d'ufficio ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella istituzione di precedente titolarità.
Qualora il rientro non sia stato possibile nel quinquennio, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla istituzione ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Art. 12

Individuazione del personale soprannumerario

1. Ai fini dell'individuazione del personale da trasferire d'ufficio in quanto soprannumerario per effetto di contrazione di organico, il direttore dell'istituzione formulerà le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dall'allegata tabella di valutazione, con particolare riguardo, in relazione al punteggio per la continuità del servizio, a quanto disposto nella nota 2 e tenendo presente che debbono essere valutati tutti i titoli in possesso degli interessati alla data di formulazione della graduatoria prevista nella apposita o.m. sulla mobilità .

2. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 9 del presente accordo nonché all’ art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/94 salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie.

3. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le certificazioni relative alle situazioni di handicap che siano state prodotte fino al momento dell'individuazione delle posizioni di soprannumero.

Art. 13

Trasferimento annuale per compensazione

1. Il trasferimento annuale per compensazione può essere richiesto per una sola delle istituzioni già espresse nella domanda di trasferimento e in subordine a tutti gli altri movimenti richiesti (trasferimento definitivo, trasferimento per un anno, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo).

2. Possono partecipare al trasferimento per compensazione:
- i docenti che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda (definitivo e annuale) o passaggio di ruolo o cattedra
- i docenti trasferiti d’ufficio
- i docenti trasferiti a domanda condizionata.

3. Il trasferimento per compensazione è limitato ad un anno, non comporta la perdita della titolarità ed interrompe la continuità del servizio di cui alla lettera e) ed f) dell’allegato a del presente contratto. Detta continuità non si interrompe nel caso del docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che ottenga il trasferimento per compensazione.

4. Il movimento si attua attraverso due fasi:

- i fase - compensazione diretta
- ii fase - compensazione indiretta

Nella prima fase c’è uno scambio diretto di personale fra due istituzioni, nella seconda si determinano le catene di spostamenti dei docenti tra istituti fino a compensare il numero di unità di personale in ingresso ed in uscita da ciascun istituto interessato.

Tabelle di valutazione del personale docente

Allegato A

Tabella per i trasferimenti a domanda e d'ufficio

Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente delle accademie e dei conservatori di musica

I - Anzianità di servizio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza .(1)
................................................................................p. 6

B) per ogni anno di servizio preruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera prestato nelle accademie di belle arti e nei conservatori in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza
................................................................................p. 6

C) per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità nelle accademie e nei conservatori
................................................................................p.4.5

D) per ogni anno di servizio preruolo e di ruolo, riconosciuto o valutato ai fini della carriera , prestato in altro ordine di scuola
................................................................................p. 3

E) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (2)
per i primi 3 anni
................................................................................p. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)
................................................................................p. 2
per ogni anno oltre il quinquennio
................................................................................p. 3

F) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b .(2)
per i primi 3 anni
................................................................................p. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)
................................................................................p. 1
per ogni anno oltre il quinquennio
................................................................................p. 2

II - Esigenze di famiglia

A) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docente senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (3): Punti 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (4) Punti 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro: Punti 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) (6). Punti 6
E) Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro il terzo grado, di cui all’art. 33 della legge 104(6): Punti 12

III - Titoli generali

A) per ogni promozione di merito distinto
................................................................................p. 3

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza(7)
................................................................................p.12

C) diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-diploma o post-laurea, di durata non inferiore ad un anno , rilasciati da università (8) statali o libere previsti dagli statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 e art. 8 della legge 19/11/90 n. 341, ovvero diplomi conseguiti nei conservatori o nell'accademia nazionale di santa cecilia a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciati dagli istituti predetti (tali ultimi diplomi ovviamente non sono valutati nella lett. D)
per ogni diploma di durata annuale
................................................................................p. 2
per ogni diploma di durata pluriennale
................................................................................p. 5

D) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica
................................................................................p. 5
e) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"
................................................................................p. 5

Note allegato a

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

A)ruolo dei docenti delle accademie di belle arti

B)ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti

C)ruolo dei docenti dei conservatori di musica

D)ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica

(2) Ai fini dell'individuazione del docente soprannumerario si prescinde dal triennio di servizio . Pertanto saranno attribuiti per ogni anno
................................................................................
punti 2.
(3) Il punteggio spetta solo per la sede presente nel comune di residenza dei familiari o nella provincia ove è situato il predetto comune a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa.

Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare o nella provincia ove è situato il comune di residenza non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina a quella in cui è situato il comune di residenza del familiare, purché compresa tra le preferenze espresse.

(4) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.
(5)

A)

B)

C)

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo:

Figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 d.p.r. 9.10.1990 n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella provincia in cui è ubicata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato d.p.r. n.309/1990.

(6) non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.
(7) è equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
(8) i diplomi annuali dovranno avere durata non inferiore alle 350 ore ovvero quelli pluriennali non inferiore alle 700 ore.

Dichiarazioni

Il/la i/le sottoscritt
................................................................................
(specificare la relazione di parentela o affinità)
............................
convivente/i con il/la sig
................................................................................
(familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune di
................................................................................
via
................................................................................
Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi
................................................................................
E pertanto di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 delle legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

In fede

Firma

Dichiarazione

Il/la sottoscritt
................................................................................
Docente di ruolo nell'istituto
................................................................................
Aspirante al trasferimento per l'anno accademico
................................................................................,
Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92. Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n.15/68 di essere effettivamente convivente con il/la sig
................................................................................
(specificare la relazione di parentela o affinità)
................................................................................
Unitamente al/alla quale abita nel comune di
................................................................................
Via
................................................................................
E che la descritta situazione risulta agli atti della anagrafe del comune di
................................................................................
Avendo il/la sottoscritt adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art.13 del d.p.r. n.223/89.

In fede

Firma

Tabelle di valutazione del personale docente

Allegato B

Tabella per i passaggi di cattedra e di ruolo

Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente delle accademie e dei conservatori di musica

La commissione dispone per la valutazione dei titoli artistici e professionali di cui alla lettera a):

A)fino ad un massimo di punti 60 per i seguenti titoli, valutabili purché strettamente attinenti alle materie per le quali si chiede il passaggio e di particolare valenza artistica culturale e scientifica.

- produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive (come documentato dai relativi cataloghi a stampa), produzione musicale (composizioni, trascrizioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; produzione artistica e coreutica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte ovvero realizzata in ambito multimediale (produzioni cinematografiche, teatrali e televisive progettazioni e realizzazioni grafiche per trasmissioni televisive, libri, cataloghi, ecc), produzione artistica realizzata in seguito alla vincita di concorsi nazionali per l’esecuzione di opere d’arte negli edifici pubblici, attività concertistica e professionale (1)

Fino ad un massimo di p. 40

- pubblicazioni, direzione di riviste specializzate, direzione di musei pubblici, organizzazione e cura di mostre, convegni, produzioni cinematografiche, teatrali e radiotelevisive, concerti, partecipazione a commissioni o giurie in concorsi per la premiazione di opere od esecuzioni artistiche (2).

Fino a un massimo di p. 40

L’ ufficio dispone al valutazione dei titoli di cui alle lettere b) e c):

B)fino a un massimo di 20 punti per la valutazione dei seguenti titoli,

I) diploma di accademia, diploma di conservatorio di musica, di i.s.i.a., di laurea attinente alla medesima disciplina (3).
-con votazione di 66/110 o 6/10 p. 3
-per ogni voto oltre 66 fino a 110 p. 0,10
-per ogni voto oltre al 6 fino al 10 p. 1,1
-per la "lode" p. 1

II) altro diploma di accademia di belle arti di conservatorio di musica i.s.i.a. o diploma di laurea p. 2

III)diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-diploma o post-laurea, di durata non inferiore ad un anno , rilasciati da università (4) statali o libere previsti dagli statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 e art. 8 della legge 19/11/90 n. 341, ovvero diplomi conseguiti nei conservatori o nell'accademia nazionale di santa cecilia a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciati dagli istituti predetti (tali ultimi diplomi ovviamente non sono valutati nelle lett. I ii)

Per ogni diploma di durata annuale p. 1
per ogni diploma di durata pluriennale p. 2

IV)inclusione nella graduatoria dei concorsi ordinari per titoli ed esami p. 3

V) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" p. 2

C)fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione dei seguenti titoli:
servizio di ruolo prestato nel ruolo di appartenenza per ogni anno accademico (5) p.2
servizio di ruolo prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza per ogni anno accademico (5) p.1

Note
(1)per la produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive dovranno essere prodotti i relativi cataloghi a stampa. Per la produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d’arte, dovrà essere prodotta copia del giornale o rivista (o fotocopia delle pagine della pubblicazione con indicazione della fonte editoriale) e, per le monografie e i libri d’arte, la copia editoriale dei medesimi. Per la produzione artistica realizzata in ambito multimediale dovranno essere prodotti le relative pellicole, supporti magnetici o cd rom. Per la produzione artistica realizzata in seguito alla vincita in concorsi nazionali per esecuzioni di opere d’arte negli edifici pubblici dovrà essere prodotta documentazione fotografica corredata da certificazione (ovvero autocertificazione) che indichi il luogo, la data e l’edificio pubblico ove le opere sono state collocate o il concerto sia stato eseguito. Per la produzione musicale, la valutazione deve riguardare ogni singola produzione della quale risulta prodotta dell’interessato copia editoriale.
Ogni produzione deve essere corredata da idonea documentazione attestante che la produzione medesima è stata eseguita in almeno un pubblico concerto o rappresentazione. La documentazione relativa all’attività concertistica deve essere certificata dall’interessato sotto la propria personale responsabilità.

(2)la valutazione deve riguardare ogni singola pubblicazione in volume, gli articoli di stampa, le presentazioni in catalogo, l’editoria elettronica. Di ogni pubblicazione in volume deve essere prodotta copia editoriale. Per gli articoli di stampa deve essere prodotta copia del giornale, rivista o catalogo (ovvero copia delle pagine della pubblicazione con indicazione della fonte editoriale).
Per l’editoria elettronica deve essere prodotto il supporto magnetico o cd rom. L’organizzazione e la cura di mostre convegni, produzioni cinematografiche, teatrali, radiotelevisive e di concerti, dovrà essere comprovata da idonea certificazione. La direzione di musei pubblici dovrà essere documentata da attestato rilasciato dall’amministrazione di cui dipende il museo. La direzione di riviste specializzare dovrà essere attestata dalla casa editrice. La partecipazione a commissioni o giurie dovrà essere documentata da attestato rilasciato dall’ente promotore.

(3)l’attinenza va determinata sulla base delle tabelle allegate alle oo. mm. Nn 453 454 e 455 del 2 agosto 1996.

(4) i diplomi annuali dovranno avere durata non inferiore alle 350 ore ovvero quelli pluriennali non inferiore alle 700 ore.

(5)il servizio deve essere prestato per almeno 180 giorni durante l’arco temporale delle lezioni, i giorni di partecipazione effettiva agli esami di prima e seconda sessione.


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