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Circolare Ministeriale 25 gennaio 1999, n. 18 Prot. 401 /G2T Oggetto: Scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri in Italia. Delega di competenze Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l'unito atto di delega prot. n.151/G2T del 13/1/99 per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi e per l'adozione dei provvedimenti finali relativi: 1. alla richiesta di autorizzazione al funzionamento di scuole ed
organismi didattici e/o educativi stranieri e alla denuncia di inizio di attività di
dette istituzioni, gestite da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti
dell'Unione Europea ovvero da cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti
appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione Europea rapporti di dipendenza o
comunque finanziari o amministrativi; L'atto di delega di cui sopra è in armonia con il processo di decentramento e di semplificazione in corso e con l'analoga delega n.343 prot.5475 del 3/8/98, con la quale sono stati demandati gli adempimenti relativi alle istituzioni scolastiche non statali italiane meramente private (vedi circolare n. 342 del 3/8/98). Il funzionamento di scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri in Italia è disciplinato dal D.P.R. 389/94 dalla cui entrata in vigore è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, la legge 3 ottobre 1940, n.1636. In effetti, le istituzioni di cui trattasi sono, nella stragrande maggioranza dei casi, costituite da organismi didattici la cui attività è rivolta esclusivamente all'insegnamento delle lingue. In esecuzione di detto D.P.R. 389/94 e a seguito della delega di cui sopra è stata, altresì, emanata l'O.M. n.5 prot. 152/G2T del 13/1/99 che si trasmette in copia. Riguardo l'applicazione della citata O.M. e del D.P.R. 389/94 si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:
Si prega di trasmettere alla scrivente Direzione Generale copia dei provvedimenti finali . A tal riguardo si precisa che il decreto di autorizzazione o la comunicazione della insussistenza dei motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività oggetto della denuncia, devono specificare che il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni in questione nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere l'espressione "Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute" (art. 4 O.M. n. 5). Si prega di dare la più ampia diffusione alla predetta delega facendo presente ai soggetti gestori interessati che le istanze attinenti i procedimenti di cui trattasi sono da indirizzare soltanto ai Provveditore agli Studi e che con il Ministero non deve essere tenuta sull'argomento alcuna corrispondenza . DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI Prot. n. 151/G2T IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n.389 concernente la "semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia"; CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R 389/94, rientrano nella competenza del Dirigente Generale l'autorizzazione al funzionamento in Italia di scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri e la soppressione o la chiusura di dette scuole ed organismi; RITENUTA la necessità di realizzare una maggiore speditezza dei suindicati procedimenti amministrativi mediante l'attriibuzione ai Provveditori agli Studi della competenza in tema di autorizzazione, di soppressione o di chiusura di dette scuole ed organismi didattico e/o educativi, nonché con riguardo al mutamento del gestore o del rappresentante legale, alla sede e/o all'attività delle istituzioni di cui alla presente delega; DELEGA I Provveditori agli Studi per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi e per l'adozione dei provvedimenti finali relativi: 1. alla richiesta di autorizzazione al funzionamento di
scuole ed organismi didattico e/o educativi stranieri e alla denuncia di inizio di
attività di dette istituzioni, gestite da cittadini ed enti extracomunitari o da
cittadini ed enti dell'Unione Europea ovvero da cittadini ed enti italiani che abbiano con
cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione Europea rapporti di
dipendenza o comunque finanziari o amministrativi; Nella delega non sono comprese le scuole straniere i cui
titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i
Paesi di riferimento di dette scuole. Roma, 13 gennaio 1999
Ordinanza Ministeriale 13 gennaio 1999, n.5 Prot.152/G2T Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389, con il quale è stato emanato il regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia; VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127; VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112 artt.137 e 138; VISTO il D.P.R 20 ottobre 1998, n.403; VISTO il provvedimento in data 13/1/99 con il quale si è delegata ai Provveditori agli Studi la competenza in materia di autorizzazione al funzionamento di dette scuole e istituzioni culturali; RITENUTA la necessità di emanare nuove istruzioni per l'istruttoria e la definizione dei relativi provvedimenti in applicazione del citato regolamento anche in considerazione delle disposizioni contenute nella legge 127/97; ORDINA Art. 1 1. La domanda di autorizzazione ad istituire o gestire nel territorio italiano scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri ovvero la denuncia di inizio di attività di dette scuole od organismi stranieri deve essere presentata al Provveditore agli Studi della provincia ove ha sede l'istituzione, rispettivamente da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione Europea. 2. I cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione Europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi devono presentare, rispettivamente, domanda di autorizzazione o denuncia di inizio di attività, al citato Provveditore agli Studi. 3. La domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione, redatta in conformità alle vigenti norme sul bollo, deve indicare la denominazione ufficiale e la sede dell'istituzione, il codice fiscale, l'attività svolta, nonché l'azienda sanitaria locale competente per territorio. 4. Il gestore o il legale rappresentante, inoltre, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che:
Alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio di attività deve essere allegata:
5. In caso di falsa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art. 2 1. Il Provveditore agli Studi non appena ricevuta la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività ne invia immediatamente copia alla Prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata documentazione idonea a certificare l'idoneità dei locali, al Comune, all'Azienda Sanitaria Locale e al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, elementi di cui deve essere contestualmente informato anche il gestore o il legale rappresentante. 2. L'assenso allo svolgimento dell'attività si intende acquisito qualora il Provveditore agli Studi non comunichi entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività l'esistenza di motivi ostativi. 3. Nel caso di gestore o di legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, la domanda di autorizzazione viene trasmessa in copia anche al Ministero degli Affari Esteri per il parere di cui all'art.3 del D.P.R. 389/94. Acquisito il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri , il Provveditore agli Studi emana il provvedimento di autorizzazione L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività si intende concessa, qualora il Provveditore agli Studi non emani un provvedimento di diniego entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Art. 3 Ogni mutamento relativo alla titolarità della gestione, alla sede e/o all'attività delle istituzioni di cui alla presente Ordinanza deve essere comunicato al Provveditore agli Studi per i provvedimenti di competenza. Analoga comunicazione deve essere data in caso di cessazione dell'attività. In caso di mutamento, il gestore o il legale rappresentante dell'istituzione, in relazione al mutamento avvenuto, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto indicato nell'art 1. Art. 4 Ai fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni di cui alla presente Ordinanza nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: " Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute". Art. 5 1. Ai fini di cui all'art.4, le istituzioni di cui alla presente Ordinanza per la presentazione al pubblico dell'attività dalle stesse svolta, devono utilizzare l'espressione "Corso libero a carattere privato ". 2. L'espressione di cui al comma 1 deve essere utilizzata anche dalle istituzioni già autorizzate ai sensi della legge 1636/40 o del D.P.R.389/94 ovvero funzionanti con atto di assenso del Ministero della Pubblica Istruzione comunicato ai sensi del D.P.R. 389/94. Art. 6 1. La vigilanza e il controllo sulle istituzioni di cui alla presente Ordinanza è esercitata dal Provveditore agli Studi secondo le norme proprie della vigilanza sulle scuole private. 2. Ai soggetti interessati possono essere chieste le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza. Art. 7 Le disposizioni di cui agli artt.1-2-3, per quanto applicabili, si applicano anche alle scuole i cui titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole per le quali resta ferma la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale degli Scambi Culturali. Art. 8 La presente Ordinanza Ministeriale annulla e sostituisce l' O.M. n.362 del 30/11/1995 Art. 9 La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione. Indietro |
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