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Circolare Ministeriale n. 125 |
Roma, 11 maggio 1999 |
Oggetto: Proposte per il conferimento dei diplomi dei benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1999
Come è noto, il regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n° 1093, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n° 4553 e pubblicato nella G.U. n° 109 del 13 Maggio 1953, stabilisce, all'art. 5 che le proposte per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, dopo essere state, istruite dai competenti Uffici centrali di questa Amministrazione, debbono essere dai medesimi trasmesse al Ministro, Presidente della Commissione per le benemerenze.
Per la concessione dei diplomi di benemerenza per l'anno in corso si pregano le SS.LL. di inviare, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il 30 giugno p.v., alle rispettive direzioni generali, ispettorati e servizio del ministero le proposte di competenza.
Le segnalazioni relative a stranieri e a connazionali residenti all'estero dovranno essere inviate, per l'istruttoria, alla Direzione Generale degli Scambi Culturali.
Ciascuna proposte riferita a persona fisica dovrà essere completa dei seguenti dati:
a) cognome e nome (titolo accademico: Dott., Prof., Ing. Arch., M°);
b) data e luogo di nascita;
c) residenza della persona, domicilio ed esatta indicazione del C.A.P. del destinatario per le città di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Palermo- Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Verona, Venezia Mestre, Venezia;
d) qualifica;
e) autorità o ente che ha avanzato la proposta.
Le proposte di conferimento della benemerenza alla memoria, dovranno, ciascuna, essere corredate da un "curriculum" che illustri l'attività della persona interessata e dall'indicazione dell'attuale residenza della relativa famiglia.
Le proposte che perverranno oltre il termine del 30 giugno p.v. o prive dei dati richiesti non saranno prese in considerazione.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, con la concessione del diploma di benemerenza, si intendono premiare attività di notevolissimo rilievo svolte nel campo della scuola, della cultura e dell'arte; attività che, per le persone fisiche debbono certamente essere superiori ai normali adempimenti dei doveri professionali e, per gli enti, all'ordinario assolvimento dei compiti istituzionali.
Pertanto, una lunga attività di servizio o il consueto e costante svolgimento dell'azione statuaria non sono da ritenere motivo sufficente di proposta.
Si fa notare al riguardo che per gli ordinari riconoscimenti di carattere scolastico oppure inerenti all'attività ispettiva o amministrativa possono essere conferite onorificenze di ordine cavalleresco.
Si ricorda, con l'occasione, che al personale direttivo e insegnante delle scuole elementari e materne, quando non ricorrano eccezionali motivi di merito, possono essere conferite le distinzioni previste nel T.U. del Regolamento Generale per i servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n° 1297.
Poiché lo stanziamento di cui dispone questo Ministero per l'acquisto delle medaglie da assegnare nel corrente anno é esiguo, le proposte delle SS.LL. dovranno essere limitate ai soli casi eccezionali, per i quali sia possibile evidenziare benemerenze di notevole rilievo.
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