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Circolare Ministeriale n. 12 |
Roma, 21 gennaio 1999 |
Oggetto: 1) D.Lvo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato in G.U. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore dal 12 luglio 1997. - 2) Regolamento CE 1606/98, pubblicato in G.U. delle Comunità Europee del 25 luglio 1998 ed entrato in vigore dal 25 ottobre 1998
Continuano a pervenire, allo scrivente Ispettorato, quesiti in merito al D.Lvo 30 aprile 1997, n. 184, ivi compresa la possibilità di procedere al riscatto di due o più corsi legali previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 nonché sull'applicazione del Regolamento CE 1606/98 che, a modifica del precedente Regolamento CE 1408/71 con cui vennero coordinati i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione Europea, consente anche ai pubblici dipendenti di totalizzare i periodi di attività all'estero che, ove svolte in Italia, sarebbero suscettibili di valutazione ai fini del riconoscimento di una unica pensione a carico del regime I.N.P.D.A.P.
Ciò premesso, in ordine all'applicazione del D.Lvo n. 184/1997, si comunica che l'I.N.P.D.A.P. ha in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una circolare nella quale, oltre a consentire il riscatto dei corsi legali correlati a due o più titoli di studio, fornisce anche i necessari chiarimenti per la determinazione dei conseguenti oneri con il sistema retributivo e contributivo.
Per quanto, viceversa, concerne il citato Regolamento CE 1606/98, si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'I.N.P.S. e con l'I.N.P.D.A.P., sta predisponendo una circolare, da pubblicare anch'essa nella Gazzetta Ufficiale, volta a fornire le indispensabili indicazioni in merito al cumulo dei periodi di assicurazione da utilizzare per il riconoscimento sia delle pensioni di anzianità che di vecchiaia, in funzione delle modifiche che il Regolamento in questione ha apportato al capitolo 3 dei titoli III del previgente Regolamento 1408/71, con particolare riguardo all'art. 2 comma 3 ed art. 4, comma 4, ultima frase, che ne escludevano l'applicazione ai regimi speciali dei pubblici dipendenti, modifiche che, per la prima volta, consentono ai dipendenti delle Amministrazioni - Pubbliche di poter totalizzare, ai fini di un unico trattamento di quiescenza:
a) periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri con iscrizione ad un regime speciale per dipendenti pubblici;
b) periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri con iscrizione nei regimi generali.
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