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 Normativa

Decreto Dirigenziale 20 dicembre 1999
(in GU 4a serie speciale 28 dicembre 1999)

Designazione di sedi unificate di esami di concorso a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per classi relative a discipline di particolare specializzazione, con numero limitato di candidati

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il decreto direttoriale 1° aprile 1999 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" - 4° Serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999), con il quale è stato indetto il concorso a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

VISTO in particolare, l'articolo 4, comma 2, 1° capoverso;

VISTO il diario di esami (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" - 4° Serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 1999) nel quale sono state contrassegnati con asterisco quei concorsi per i quali è previsto un numero limitato di partecipanti;

RITENUTO opportuno disporre, successivamente all'effettuazione delle prove scritte previste nel predetto diario di esami, l'espletamento delle restanti prove in sede nazionale e interregionale relativamente alle classi di concorso 1/A, 7/A, 10/A, 24/A, 55/A e 56/A;

D E C R E T A :

Art. 1
Sedi unificate

1 - Le procedure concorsuali, riguardanti le prove d'esame successive a quelle previste nel diario di cui alle premesse, relativamente alle classi di concorso 1/A, 7/A, 10/A, 24/A, 55/A e 56/A, sono unificate in sede interregionale e nazionale , secondo le indicazioni di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Organizzazione

1 - L'organizzazione dello svolgimento dei concorsi di cui all'art. 1 è affidata all'Ufficio scolastico nella cui competenza territoriale è ubicata la nuova sede di esame, indicata nel predetto Allegato A.

2 - Gli Uffici scolastici cui viene meno la competenza, avranno cura di trasmettere copia delle domande dei candidati all'Ufficio scolastico della nuova sede di esame.

3 - Successivamente allo svolgimento delle prove di cui al citato diario di esame, ogni Sovrintendente scolastico ovvero Provveditore agli studi competente avrà cura di trasmettere gli elaborati delle prove giornalmente effettuate in distinti plichi sigillati all'Ufficio scolastico a cui è stata assegnata la competenza della procedura.

4 - Contestualmente all'invio degli elaborati, gli Uffici interessati comunicheranno ai candidati, con lettera raccomandata con r/r, il mutamento della sede d'esame e informeranno gli stessi sul tipo di prodotto software che sarà disponibile presso la commissione della sede unificata ai fini della loro partecipazione alla "prova facoltativa" che, com'è noto, si svolgerà in sede di prova orale.

Art. 3
Commissioni giudicatrici

1 - La commissione giudicatrice, unica per ciascuna delle sedi che risultano unificate, sarà nominata dall'Ufficio scolastico divenuto competente a curare lo svolgimento del concorso.

2 - Analogamente deve procedersi per la nomina delle eventuali sottocommissioni.

Art. 4
Attività delle Commissioni giudicatrici

1 - La commissione giudicatrice compila, per la classe di concorso e per ciascuna delle regioni per le quali i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito, nonché distinti elenchi degli abilitati e distinti elenchi dei candidati che, già in possesso di abilitazione, abbiano partecipato al concorso, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame.

2 - Le graduatorie di merito e gli elenchi, di cui al precedente comma, sono approvati dall'Ufficio scolastico che cura l'organizzazione del concorso, svolto a livello interregionale ovvero nazionale secondo le disposizioni di cui all'art.14 del bando di concorso.

3 - Le graduatorie di merito e gli elenchi sono quindi inviati, insieme ai relativi atti, agli Uffici originariamente competenti per territorio previsti dal bando.

4 - Le attività di contenzioso sono di competenza dell'Ufficio che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento della trasmissione dei plichi siano già state poste in essere dall'Ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso.

Art. 5
Norme di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute o richiamante nel bando di concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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