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ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA Nota Trasmissione 9 dicembre 1999 Prot. 9454/A1 Oggetto: Trasmissione direttiva n.292 del 3 dicembre1999 Con l'unita direttiva si forniscono le linee essenziali ed i criteri guida per la presentazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi di educazione alla salute da parte delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento delle attività di formazione. Tali progetti sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali - ai sensi dell'art. 1della L. 45/99 e riguardano gli esercizi finanziari 1997/98/99. La misura complessiva degli stanziamenti, l'articolazione, il piano di riparto provinciale relativo a ciascun progetto ed attività sono indicati rispettivamente nella tabella A e allegato 1 della presente direttiva. Di seguito sono esplicitati gli aspetti che caratterizzano la presente direttiva:
Le assegnazioni dei predetti fondi saranno disposte con imputazione al capitolo 1381 di nuova istituzione, che sarà gestito sulle contabilità speciali. Si è ritenuto opportuno trasmettere il testo della direttiva, pur in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti, affinché i Provveditori agli Studi possano predisporre le necessarie attività istruttorie. Direttiva Ministeriale 3 dicembre 1999, n. 292 Visti gli artt. 104 - 105 - 106 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Vista la legge 19/7/1991 n. 216 relativa ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose; Visto l'art. 2 della legge n. 496 dell'8 agosto 1994 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 370 del 10 giugno 1994 recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica; Vista la circolare ministeriale n. 257 del 9 agosto 1994 per la parte relativa all'indicazione dei criteri per l'avvio di piani operativi integrati interistituzionali; Viste le circolari ministeriali n. 45 dell'8 febbraio 1995 e n. 325 dell'11 ottobre 1995 relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico; Visto il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione delle Province d'Italia il 15/12/1995; Visto il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia il 4/4/1996; Visto il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche; Vista la direttiva ministeriale n. 487 del 6 agosto 1997 relativa all'orientamento delle studentesse e degli studenti; Vista la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il D. Leg.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto il D.M. 29 maggio 1998 n. 251 che autorizza un programma nazionale di sperimentazione che consente alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione; Visto il regolamento sullo statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998; Vista la legge n. 45 del 18 febbraio 1999 recante disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; Visto il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il D.M. n. 179 del 19 luglio 1999 sulla realizzazione del programma nazionale di sperimentazione dei piani dell'offerta formativa; Vista la lettera circolare n. 194 del 4 agosto 1999 in applicazione della Legge n. 440 del 18 dicembre 1997; Visto il D.M. 5 ottobre 1999 del Ministro per la Solidarietà Sociale, in corso di registrazione, relativo al finanziamento dei progetti approvati; Visto il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 198485 con il quale viene iscritto nelle stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999 l'importo di £. 47.086.000.000 iscritto al cap. 1381 da destinare alle attività di cui alla presente direttiva; Sentito il parere del comitato tecnico scientifico nazionale ai sensi dell'art. 104, commi 3 e 4 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990; Considerato che la risposta ai bisogni della persona in formazione richiede che vengano raccordati gli interventi di prevenzione del disagio e dell'insuccesso scolastico con quelli della promozione della salute e del benessere anche con riferimento alle problematiche legate all'uso e all'abuso dei farmaci e degli integratori dietetici; Considerato che la predetta finalità richiede il miglioramento complessivo della qualità dell'offerta formativa ed una integrazione delle risorse e degli interventi sul territorio promossi da Regioni, Enti Locali, soggetti pubblici e privati, associazioni ivi comprese quelle del volontariato; Considerata la necessità di sostenere, a livello provinciale anche per le scuole non statali, l'attuazione di piani organici ed unitari di intervento, che assumano come fondamentale riferimento la centralità dei bisogni formativi di ciascuno studente e che valorizzino il ruolo sociale della famiglia; Considerato che il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati dalle disposizioni sopra citate deve avvenire sulla base delle linee di indirizzo determinate a livello nazionale e secondo criteri di trasparenza; EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA Art. 1 1. L'art. 104 del D.P.R. 309/90, ora ribadito dalla Legge 45/99, affida al Ministero della Pubblica Istruzione e alla Scuola due funzioni principali in ordine all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella educativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante una azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio. 2. Con la presente direttiva si forniscono linee di indirizzo per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi volti a garantire lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, la realizzazione del diritto alla piena scolarità e qualità dell'istruzione e della formazione ed il recupero delle situazioni che possono determinare comportamenti a rischio, abbandono precoce e dispersione. Tali interventi - finalizzati ai temi dell'educazione alla salute, della prevenzione delle tossicodipendenze, con particolare riferimento alle droghe di sintesi, alla lotta all'abuso di farmaci e sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive, ed al sostegno agli alunni delle aree maggiormente a rischio - sono destinati alle scuole di ogni ordine e grado e finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali, con il precitato D.M., ai sensi dell'art. 1 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999. 3. Gli interventi di cui sopra, pur differenziandosi per modalità operative, strumenti o riferimenti normativi, devono integrarsi, come progetto unitario, nel complessivo piano dell'offerta formativa della scuola e trovare punti di ricaduta nel curricolo scolastico. 4. Per la realizzazione degli interventi oggetto della presente direttiva sono attribuiti ai provveditorati agli studi i finanziamenti tratti sugli appositi capitoli istituiti nel bilancio di questo ministero. Art.2 1. Le presenti indicazioni si collocano nella nuova dimensione dell'autonomia
scolastica e del D. Leg.vo n. 112/98, che individua negli enti locali i soggetti
con specifica competenza in ordine all'educazione degli adulti,
all'orientamento, al contrasto della dispersione scolastica ed all'educazione
alla salute. Al Ministero spetta l'indicazione delle linee essenziali e dei
criteri guida, mentre alle scuole compete la traduzione di tali linee in un
progetto educativo e didattico, adeguato alle esigenze locali ed alle risorse
disponibili, condiviso con altri soggetti 2. Il piano di intervento (allegato 1) si articola in progetti e attività dedicati a specifiche e rilevanti questioni per rispondere in modo metodologicamente adeguato ai bisogni della persona in formazione:
Art. 3 1. La pluralità dei soggetti scolastici esistenti ed operanti a livello istituzionale e provinciale (comitati, gruppi di studio, osservatori) dovranno individuare e concertare coordinate di intervento che consentano di operare in forma sinergica con il nucleo di supporto all'autonomia e di sviluppare una metodologia di rete per la programmazione integrata e unitaria dei rispettivi interventi in ambito locale. Art. 4 1. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 105 comma I del D.P.R. n. 309/90, promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente direttiva attraverso apposite conferenze di servizio destinate ai capi di istituto, con la partecipazione degli ispettori tecnici, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati. 2. Nel corso delle conferenze di servizio il provveditore comunica alle scuole l'importo complessivo degli stanziamenti ricevuti da questo Ministero, distinti per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento. 3. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale del comitato tecnico provinciale e, ove necessario, di comitati distrettuali o interdistrettuali costituiti e composti secondo quanto previsto dal precitato art. 105 comma 2 del D.P.R. n.309/90. 4. Ciascuna scuola, anche d'intesa con le altre scuole del territorio, predispone un progetto comprensivo di tutte le attività che si intendono realizzare e presenta i progetti redatti secondo le modalità di cui al successivo art. 5 al provveditore agli studi che, sentito il comitato tecnico provinciale, con proprio motivato decreto adotta il piano provinciale degli interventi, ove sono indicati i progetti approvati ed i relativi finanziamenti accordati. 5. Sulla corretta e proficua realizzazione dei progetti compresi nel piano provinciale di cui al precedente comma, il provveditore esercita l'azione di vigilanza, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati. 6. Il provveditore agli studi trasmette all'Ispettorato dell'Educazione Fisica e Sportiva - coordinamento e gestione delle attività per gli studenti - di questo Ministero la seguente documentazione:
Art. 5 1. Gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dalle norme vigenti e nell'ambito della complessiva progettazione curriculare ed extracurriculare, promuovono il più ampio coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nella individuazione e nella realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2. 2. I progetti devono contenere i seguenti elementi:
3. I capi di istituto presentano i progetti al competente provveditore agli
studi secondo i tempi e le modalità dal medesimo indicati, previa delibera del
collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della
didattica e pedagogici e del consiglio di istituto per le scelte generali di
gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e,
per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. 4. Nella realizzazione dei citati progetti possono essere coinvolti gli alunni frequentanti le scuole non statali, senza attribuzione di finanziamenti diretti, in una dimensione di collaborazione e di attiva partecipazione. Art.6 1. Le scuole, sin dal momento della predisposizione dei progetti di educazione alla salute di cui al precedente art. 2, devono tener presente la consistenza degli stanziamenti loro comunicati dal competente provveditore agli studi; 2. Il preventivo di spesa relativo a ciascun progetto va redatto sulla base degli elementi e secondo le modalità di cui all'art.5 comma 2. Esso deve contenere l'indicazione dell'esercizio finanziario di riferimento. 3. le spese devono costituire lo strumento finanziario necessario per lo
svolgimento delle attività progettate, con una relazione diretta ed univoca tra
attività e costi.
Per gli acquisti ed il noleggio di cui sopra le istituzioni scolastiche si attengono alle istruzioni amministrativo-contabili contenute nel decreto interministeriale 28/5/1975, in particolare a quelle previste all'art. 34. Possono essere inclusi nei preventivi di spesa anche compensi per attività di progettazione, intesa non come stesura di un programma di massima, ma come lavoro documentato che definisca il progetto secondo tutti gli elementi indicati al precedente art. 5 comma 2, con particolare riferimento al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati conseguiti. Tale attività va inquadrata tra le prestazioni aggiuntive non di insegnamento. Per la misura dei relativi compensi si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL 26/5/1999 e dal CCNI 31/8/199. 4. Per la realizzazione del progetto famiglia e dei corsi di formazione per docenti nei preventivi possono essere contenute le spese previste dalla C.M. n. 367 del 22/11/1991, dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 e dalla C.M. n. 63 del 9/2/1996 Art. 7 1. Per realizzare i progetti e le attività di cui all'articolo 2 si provvede con le risorse finanziarie iscritte al cap. 1381 dello stato di previsione del ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1999. Indietro |
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