Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141
Formazione Classi con alunni in situazione di
handicap
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è
stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi
che accolgono alunni in situazione di handicap;
VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II
e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno
agli alunni in situazione di handicap;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato
con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e
3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili
per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9
relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri
di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera
dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di
20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;
DECRETA
1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:
10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi
comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono
costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di
una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dellalunno,
e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le
metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da
altro personale della stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella
stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi.
Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono
costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale
limite deve essere rapportato allesigenza di garantire la continuità didattica
nelle stesse classi.
10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap
non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite
massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dellhandicap
e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle
condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4 Ai fini previsti dallart. 40, comma 1, della legge n.
449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi
precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche
provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.
23.12.98, n. 448.
10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle
norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e
l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di
quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che
individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni
del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di
volta in volta interessate.
b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base
dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al
Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.
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