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Decreto Ministeriale 22 settembre 1999, n. 223 Ripartizione provinciale incarichi funzioni aggiuntive Personale ATA 1. 1 Nell'allegato elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi, al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnati a ciascuna provincia per l'anno scolastico 1999/2000. 1. 2 In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo i Provveditori agli Studi, sulla base delle funzioni attribuite a livello provinciale per effetto dell'articolo 50, comma 5, del richiamato contratto integrativo, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa, 1.3 L'individuazione dei criteri da adottare in sede di contrattazione decentrata provinciale deve essere effettuata garantendo, ad ogni istituzione scolastica, l'attribuzione almeno di una funzione aggiuntiva per ciascun profilo professionale. L'opportunità dell'assegnazione di funzioni alle scuole annesse agli istituti d'arte ed ai conservatori di musica deve essere specificamente valutata. Per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato tale valutazione può essere effettuata anche con riferimento ai parametri contenuti nella tabella "CE", e relative note, annessa al decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178. 1.4 E' altresì assicurata l'attribuzione di una funzione aggiuntiva in ciascuna istituzione educativa e nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche, in presenza di dotazione organica di collaboratore scolastico tecnico, con profilo di guardarobiere. 1. 5 I capi di Istituto assegnano le funzioni a tempo determinato secondo i criteri e le procedure enunciati all'art.50, comma 2, ed all'articolo 52, comma 10.1 del precitato contratto integrativo nazionale. 1. 6In sede di contrattazione provinciale, sono, altresì, definiti gli ulteriori criteri per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate nelle scuole. La distribuzione di tali ulteriori quote deve essere effettuata, a cura dei Provveditori agli studi, entro il 30 di ottobre. 1. 7 L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica provvede direttamente all'assegnazione delle Accademie ed ai Conservatori di Musica, delle funzioni aggiuntive e dei relativi stanziamenti, nella misura di una quota per gli assistenti amministrativi e di due quote per i collaboratori scolastici per ciascuna di dette istituzioni. La compensazione delle quote assegnate ed eventualmente non utilizzate viene effettuata, dallo stesso Ispettorato, d'intesa con le organizzazioni sindacali. 1. 8 Al fine dell'assegnazione dei fondi da imputare ai pertinenti centri di spesa i Provveditori agli studi comunicano al Ministero, entro il 10 novembre, il numero di funzioni assegnate in riferimento al grado di ordine di istruzione delle sedi di servizio del personale interessato. IMPORTO LORDO NAZIONALE 99.666.600.000 DI CUI:
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