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Decreto Ministeriale 15 dicembre 1999, n. 303 Prot.n. 37431/BL Sperimentazione Ufficio Regionale nella regione Lombardia VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20; VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in particolare l'art.75, V comma; PREMESSO
RITENUTO opportuno, nella prospettiva dell'adozione del predetto Regolamento, dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di strutture organizzative a livello periferico; DECRETA Art.1 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nella regione Lombardia, con sede in Milano, viene sperimentato un Ufficio regionale al fine di verificare modelli di strutture organizzative coerenti con i compiti previsti dall'art.75, comma 3, del precitato decreto legislativo n.300/99; 2. L'Ufficio di cui al comma 1 è affidato -fino all'attuazione del Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300- a un dirigente del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, in relazione agli impegni e alle responsabilità derivanti dall'incarico attribuito; 3. L'Ufficio regionale costituisce centro di responsabilità amministrativa ed assume le competenze in atto attribuite alla corrispondente sovrintendenza scolastica regionale e ai provveditorati agli studi della regione. 4. Il dirigente di cui al comma 2, nelle more di emanazione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, si avvarrà degli uffici periferici; 5. Gli uffici scolastici periferici dipendono dall'Ufficio regionale, con il quale si raccordano per una pianificazione integrata del sistema formativo sul territorio, in coerenza con la programmazione delle Regioni; essi assumono anche il ruolo di interfaccia rispetto alle istituzioni scolastiche, agli enti locali, ai soggetti culturali e sociali; 6. All' Ufficio regionale sono attribuite tutte le risorse finanziarie che il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione destina alla realizzazione dei fini istituzionali nel territorio della regione. L' Ufficio regionale, a sua volta, assegna a tutti gli uffici funzionanti nella regione le risorse necessarie al proprio funzionamento, e provvede alla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche sulla base dei dati acquisiti dagli uffici periferici, dalle istituzioni scolastiche, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché sulla scorta di specifici progetti eventualmente elaborati dalle istituzioni scolastiche. Art.2 1. Nell'ipotesi che, per effetto di quanto indicato nel precedente articolo, si rendano necessari provvedimenti organizzatori coinvolgenti le collocazioni e i compiti in atto attribuiti al personale in servizio, sarà osservato il vigente sistema di relazioni sindacali nelle materie che le norme in vigore riservano all'informativa, alla concertazione e alla contrattazione. Indietro |
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