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Decreto Murst 15 gennaio 1999 Trasformazione degli ISEF pareggiati VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dellUniversità e della ricerca scientifica e tecnologica; VISTO larticolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per listituzione delle facoltà o dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie; VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e, in particolare, larticolo 3 che prevede, in sede di prima applicazione, lemanazione di un provvedimento del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dellistituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dallanno accademico 1999-2000; VISTO il parere dellOsservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1155 del 15 ottobre 1998 ; D E C R E T A: Art. 1 Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per ISEF pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dellarticolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; le sedi principali e distaccate degli ISEF pareggiati sono quelle indicate nellelenco allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento; b) per Ministro, il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Ministero, il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica; d) per Osservatorio, lOsservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui allarticolo 5, comma 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti e autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale. Art. 2 1 - Le università interessate possono istituire le facoltà o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di più facoltà, - in relazione prioritariamente con la trasformazione degli ISEF pareggiati in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalità specificati nel presente decreto. 2 Le risorse finanziarie finalizzate allistituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dallarticolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo. 3 Tenuto conto di quanto indicato allarticolo 3 del decreto legislativo n. 178 del 1998 e della necessaria programmazione sul territorio dellofferta formativa, a decorrere dallanno accademico 1999-2000 le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nellambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con lateneo interessato. Art. 3 1 Ai fini della programmazione per listituzione e lattivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono presi in considerazione i seguenti criteri:
Art. 4 1 Le proposte e la programmazione delle iniziative sono effettuate in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Le università interessate presentano al Ministro le proposte di istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in duplice copia entro il 28 febbraio 1999. 2 - Le proposte devono contenere un dettagliato progetto che specifichi:
3 Le valutazioni e le indicazioni di cui al comma 2, lettere e, f, g e h sono effettuate con riferimento ad un periodo di anni pari alla durata legale dei corsi di studi previsti. 4 Le proposte sono corredate da una relazione tecnica predisposta dal Nucleo di valutazione interno delluniversità, che ne valuta la congruità con riguardo agli obiettivi generali dellateneo e alle risorse disponibili. 5 Le istanze riguardanti iniziative non connesse alla trasformazione degli ISEF contengono leventuale indicazione di personale, in servizio presso gli attuali istituti, interessato al mantenimento in servizio presso luniversità proponente e sono corredate del parere motivato del competente comitato regionale di coordinamento. 6 Le proposte e la relativa documentazione sono tempestivamente trasmesse a cura del competente ufficio del Ministero allOsservatorio che predispone, entro quaranta giorni dal ricevimento, una relazione tecnica con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento ai criteri di cui allarticolo 3. Ai fini di tale valutazione lOsservatorio può acquisire ulteriori elementi informativi anche mediante verifiche presso le sedi interessate. 7 Il Ministro, sulla base della relazione tecnica dellOsservatorio, autorizza con uno o più decreti listituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie entro i successivi trenta giorni. Art. 5 1 - Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nellambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nellambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dellallegato al decreto legislativo n. 178 del 1998. Possono essere, altresì, attivati corsi di laurea e di diploma con il concorso di una o più università, anche in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF. 2 - Gli atenei che hanno richiesto listituzione della facoltà di scienze motorie, nel caso in cui lopzione dei docenti universitari prevista dallarticolo 8, comma 6 del decreto legislativo n.178 del 1998 non permetta limmediata istituzione della facoltà, provvedono alla costituzione di un comitato tecnico composto da 5 membri, in analogia a quanto previsto per lIstituto universitario di scienze motorie di Roma dal comma 3 dellarticolo 4 del predetto decreto. Gli atenei richiedenti listituzione di facoltà o di corsi di laurea e di diploma nellambito della trasformazione degli ISEF esistenti possono, altresì, prevedere la costituzione di un comitato misto con rappresentanti dellISEF interessato, con il fine di assicurare il coordinamento delle attività di comune interesse, la trasformazione dellIstituto e il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. 3 - Gli incarichi conferiti ai componenti degli organi direttivi e collegiali degli ISEF sono prorogati fino alla cessazione del pareggiamento prevista dallarticolo 8, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178. 4 - In deroga alle norme sulla programmazione del sistema universitario di cui allarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e al fine di garantire una adeguata offerta didattica sul territorio, non possono essere istituite altre facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie per il periodo di vigenza della programmazione triennale 1998-2000. 5 Gli atenei disciplinano laccesso ai corsi di laurea e di diploma degli studenti iscritti agli ISEF con gradualità, in relazione allattivazione degli anni di corso. 6 - Le università interessate, per dare attuazione al disposto dellarticolo 8, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, possono prevedere limmediata attivazione di specifici corsi finalizzati al conseguimento della laurea da parte dei diplomati ISEF, ad accesso programmato in relazione alla capacità delle singole strutture e al numero complessivo degli studenti iscritti ai corsi ordinari. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. IL MINISTRO ALLEGATO A SEDI PRINCIPALI E DISTACCATE DEGLI ISEF PAREGGIATI
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