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Decreto Ministeriale 8 giugno 1999, n.
235
(in GU 23 luglio 1999, n. 171)
Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1991, n. 245, concernente:
"Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
connesse attività di orientamento"
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare larticolo
17, comma 3;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare larticolo
9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116;
VISTO il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998;
VISTE le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18
dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10
giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993);
CONSIDERATA l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla
luce dei principi indicati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 383 del
1998, nonché di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more
dell'approvazione di appositi disegni di legge;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale resi in data 23
aprile e 5 maggio 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24.05.1999;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dellarticolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n.
1184/III.6/99 del 03 giugno 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 7 giugno 1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. Al regolamento recante misure in materia di accessi allistruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n.
245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 4, comma 2 lettera a) le parole "fino allanno
accademico 2001-2002" sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 2, lettera b) le parole "fino allanno
accademico 1999-2000" sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) i corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dallarticolo
38 della legge 14 agosto 1982, n. 590 e in conformità al presente regolamento, per i sei
anni successivi allattivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori
disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari";
d) l'articolo 4, comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Per i
corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze
della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c),
nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con
propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione
dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a),
è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in
scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati
sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai
corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al
comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di
quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della
formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario,
sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire
dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al
predetto articolo 2 comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."
e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6 sono soppressi;
f) all'articolo 5, il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è
redatto entro il 31 gennaio 2002";
g) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il
seguente: "Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università
accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione";
h) allarticolo 5, comma 2, lultimo periodo è soppresso;
i) all'articolo 5 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro
determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per
le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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