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 Normativa

Decreto Ministeriale 8 giugno 1999, n. 235
(in GU 23 luglio 1999, n. 171)

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1991, n. 245, concernente:
"Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento"

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116;

VISTO il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998;

VISTE le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993);

CONSIDERATA l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonché di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more dell'approvazione di appositi disegni di legge;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24.05.1999;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 1184/III.6/99 del 03 giugno 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 7 giugno 1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35;

ADOTTA

il seguente regolamento

 

Art. 1

1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, comma 2 lettera a) le parole "fino all’anno accademico 2001-2002" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera b) le parole "fino all’anno accademico 1999-2000" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590 e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all’attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari";

d) l'articolo 4, comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), è emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2 comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."

e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6 sono soppressi;

f) all'articolo 5, il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002";

g) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione";

h) all’articolo 5, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

i) all'articolo 5 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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