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Decreto Murst 27 luglio 1999 Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 1999/2000 VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168; VISTA la legge 19 novembre 199, n.341; VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n.245; VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 1999, n.235; CONSIDERATO che per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al predetto articolo 3,comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, ricorrono le fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) di cui allarticolo 4, comma 1, del regolamento in quanto: 1) il decreto ministeriale recante i criteri generali per la determinazione dellordinamento didattico del predetto corso di laurea (D.M. 26 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1998, n.153) prevede espressamente di riservare ad attività di tirocinio non meno del 20 % dei crediti formativi sul totale; 2) il diploma di laurea costituisce titolo necessario, in relazione allindirizzo seguito, per lammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e pertanto, anche in attuazione di quanto disposto allart.2, comma 4, del decreto ministeriale in materia di procedure e parametri per i corsi ad accesso limitato (D.M. 14 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. del 17 luglio 1998, n.165), il numero degli studenti va rapportato alle previsioni di fabbisogno dei predetti posti, anche con riferimento ai territori regionali; VISTA la nota del MPI n.39931 del 5 luglio 1999; D E C R E T A: Art. 1 1. Laccesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria è limitato ai sensi del presente decreto. 2. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per lanno accademico 1999-2000 in 7450 ed è ripartito tra le università sedi del corso di laurea secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del predetto decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede del corso di laurea possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dellemanazione dei bandi dei concorsi di cui allarticolo 2, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più Atenei. Art. 2 Lammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle Università, che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o più prove di esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli indicati nel bando. Le prove di esame si effettueranno il 16 settembre 1999. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. TABELLA ALLEGATA
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