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Ordinanza Ministeriale 22 marzo 1999, n. 74 Prot. n. 36909 Oggetto: Conferimento incarichi di presidenza
Art. 1 1. Gli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono disciplinati, in via permanente, dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono annualmente pubblicate dal Provveditore agli Studi di ciascuna provincia mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale il 15 marzo. Art. 2 1. Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, sono conferiti, a domanda, dal Provveditore agli Studi in base ad apposite graduatorie distintamente formate per ciascun tipo di istituto. 2. Per i licei artistici e gli istituti d'arte deve essere formata un'unica graduatoria, così come un'unica graduatoria deve essere formata per gli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo. 3. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie. 4. Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole magistrali e per le scuole aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n°97O. 5. Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento dell'incarico di presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di Roma sono inseriti solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, siano in possesso di laurea in Pedagogia e del titolo di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana negli istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 1° febbraio 1971, n. 98O. Art. 3 1. Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:
2. Ai professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza, sono equiparati, ai sensi dell'art. 4O8, II comma, del D.L.vo n. 297/94, i docenti che abbiano fatto parte in passato dei ruoli relativi agli istituti stessi, conservando titolo alla restituzione al ruolo di provenienza. 3. Per quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal requisito di cui alla lettera b) dell'art.41O del D.L.vo n.297/94., si prescinde, per gli insegnanti laureati in servizio con contratto a tempo indeterminato nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, purché provenienti dai ruoli della scuola media, anche se immessi in tali ruoli per effetto di leggi speciali. 4. Nelle graduatorie relative agli istituti menzionati dall'art.411, 3° comma del D.L.vo.n.297/94 nonchè dell'art.11 del D.P.R.n.15O8/70, sono inclusi gli insegnanti che, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti stessi,appartengano ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli istituti interessati o abbiano appartenuto, in passato, ai ruoli del personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e conservino titolo alla restituzione ai suddetti ruoli. 5. Nelle graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte sono inclusi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche e professionali, ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata in servizio nei licei artistici e negli istituti d'arte, che siano in possesso di laurea o diploma di accademia di belle arti. 6. Si prescinde dai titoli di studio indicati nel precedente comma per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte, per effetto di precedenti norme che non prevedano detti titoli. Tale particolare situazione va attestata con dichiarazione personale nella domanda di incarico. 7. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella, che fa parte integrante della presente ordinanza. 8. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all'incarico, si trovino in una delle seguenti condizioni:
Art. 4 1. Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal Provveditore agli studi, composta da un preside, con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli delle scuole della provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della medesima provincia, e da un impiegato del Provveditorato agli Studi. 2. Le graduatorie, approvate dal Provveditore agli Studi, sono pubblicate all'albo entro il 22 giugno. 3. Il Provveditore agli Studi darà comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai presidi degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i presidi stessi a pubblicare un apposito avviso all'albo dell'istituto. 4. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. del Comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995 il Provveditore agli Studi, prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali elementi conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle presidenze della propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione delle graduatorie stesse. Art. 5 1. Il Provveditore agli Studi convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega. 2. Il Provveditore agli Studi conferisce, seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso. 3. All'atto dell'assegnazione delle sedi si terrà conto delle precedenze previste dall'ultimo comma dell'art.3 e secondo l'ordine ivi indicato. 4. In sede di convocazione, le preferenze espresse nella domanda non hanno carattere vincolante. 5. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g, punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell'incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina. 6. Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l'incarico di presidenza negli istituti di confluenza, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza il Provveditore agli Studi, in relazione alla contingente situazione e secondo criteri di economicità e convenienza, può conferire sia la reggenza dell'istituzione scolastica a un direttore didattico, sia l'incarico di presidenza ad un docente di scuola secondaria di primo grado con le modalità previste dal presente articolo. 7. I docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il Provveditore conferisce la nomina in altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non gradire incarichi in scuole diverse da quelle segnalate. 8. L'aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale è stato trasferito. 9. Il Provveditore agli Studi dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni. 10. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del precedente art.3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo. 11. La presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso é conferita, per incarico, a docenti scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al precedente art.3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il Provveditore agli Studi nomina un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nel seguente ordine:
12. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro preside ai sensi dell'art.33, comma 1 lettera b, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola, sottoscritto in data 4.8.1995. 13. A tal fine il Provveditore agli Studi conferisce l'incarico di reggenza:
14. In caso di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un preside indicato nei precedenti punti, le funzioni direttive sono svolte, ai sensi dell'art. 396, comma 5, del D.L.vo n. 297/94, dal collaboratore vicario. 15. Negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado, istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 31.1.994, n.97, l'incarico di reggenza viene conferito, ove possibile, con precedenza, ad altro direttivo di analoga istituzione scolastica. 16. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza. 17. In caso di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due mesi, dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore vicario ai sensi dell'art. 396, comma 5 del D.L.vo n. 297/94. 18. Non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare. 19. Il Provveditore agli Studi, per gravi e documentati motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, può disporre la nomina in sede diversa da quella a cui l'interessato avrebbe avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca dell'incarico di presidenza. 20. Del provvedimento adottato deve essere data comunicazione per la conferma entro dieci giorni al competente Ufficio del Ministero, che nei dieci giorni successivi é tenuto a confermare o meno il provvedimento adottato. 21. Le nomine conferite devono essere pubblicate all'albo. Art. 6 1. Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in assegnazione provvisoria in Provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice nel periodo dal 12 aprile al 14 maggio direttamente al Provveditore agli Studi della Provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda. 2. I docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza in scuole o istituti ubicati nelle province interessate alle suddivisioni territoriali previste dai D.L.vi 6 marzo 1992 n.248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30 aprile 1992, n. 277, possono presentare domanda di incarico nella provincia nella quale svolgono servizio di preside incaricato, qualora quest'ultima non coincida con quella di titolarità. 3. Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa al Provveditore agli Studi della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L'istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale dell'elenco dei movimenti del personale docente al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità, il quale provvede immediatamente a trasmettere l'istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell'interessato con la prevista documentazione al Provveditore agli Studi della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. 4. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside incaricato. 5. Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche inferiori ad "ottimo". 6. Coloro i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie debbono presentare distinte domande per l'inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso Provveditore agli Studi con l'indicazione dell'ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto. L'ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto deve essere identico in tutte le domande. 7. Ove il docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre domande presentate, si terrà conto soltanto della domanda di inclusione nella graduatoria relativa al tipo di istituto in cui il docente medesimo è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli tipi di istituto per i quali aspira ad incarico, le preferenze si considerano come non espresse. 8. Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati. 9. Alle domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella. 10. Si può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Provveditore agli Studi dell'anno precedente, nonché ad altri documenti che risultino già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi documenti. 11. I titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazione medica. 12. Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art.3 che intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono produrre idonea documentazione medica. 13. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt.21 e 33 della legge n.1O4/'92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle Commissioni delle competenti U.S.L. previste dall'art.4 della legge medesima. Per i soggetti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art.33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di gravità. 14. Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.L. 27.8.1993 n.324, convertito con modificazioni in legge 27.1O.1993 n.423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'U.S.L. da cui è assistito l'interessato. 15. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 9O giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. 16. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art.1 della legge 15.10.1990 n.295, integrata, ex art.4 della legge n.104/'92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Unità Sanitarie Locali. 17. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art.33 della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
18. L'aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n.15/68 che non vi sono altri conviventi, parenti o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato. 19. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente U.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n.15/'68. 20. La particolare condizione fisica che da' titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. 21. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda. 22. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art.33 della legge n.104/'92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai Provveditori agli Studi la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza. 23. Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della legge n.12O/91 nel conferimento dell'incarico. 24. Può essere fatto riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Provveditore agli Studi nell'anno precedente, nonchè ad altri documenti che risultino già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi documenti. 25. Nel caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli allegati ad una delle domande di incarico. 26. La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è incluso. 27. La eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita. Art. 7 1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il Provveditore agli Studi nomina, tra i docenti in servizio nella provincia, nell'ordine:
2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt.408 e segg. del D.L.vo n.297/94, ma sarà data la precedenza all'aspirante che abbia i requisiti stessi. 3. Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con il possesso di laurea tecnica, il Provveditore agli Studi procede al conferimento dell'incarico di presidenza secondo l'ordine sopra indicato ai soli docenti forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a norma dell'art.411, 3° comma, del D.L.vo n.297/94 e dell'art. 11 del D.P.R.n.15O8/7O. Analogamente si procede nei licei artistici e negli istituti d'arte, avuto riguardo al disposto di cui all'art.412 del medesimo decreto legislativo. 4. Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non vi sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma precedente. Art. 8 1. Contro gli atti emanati in applicazione della presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale o Capo dell'Ispettorato competente, nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo del Provveditorato o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 2. Il ricorso, indirizzato al Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale o Ispettorato che amministra il tipo di istituto o scuola cui si riferisce la graduatoria impugnata deve essere presentato al Provveditore agli Studi direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata in copia anche al Ministero. Il ricorso deve essere notificato ad eventuali controinteressati i quali hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso stesso e deve recare la prova dell'avvenuta notifica. 3. Il Provveditore agli Studi, ricevuto il ricorso, dispone l'immediata notifica ai controinteressati, ove non vi abbia provveduto il ricorrente, assegnando loro il termine di venti giorni per le controdeduzioni. 4. Qualora i controinteressati siano più di uno, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi all'Albo del Provveditorato agli Studi. 5. Entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, il Provveditore agli Studi trasmette al Ministero il ricorso, con gli estremi della notifica del medesimo agli eventuali controinteressati e tutti gli atti utili per la decisione del medesimo, formulando le proprie deduzioni. 6. Ove siano impugnate più graduatorie, il Provveditore agli Studi, riuniti i ricorsi, li trasmetterà, congiuntamente, alla Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il ricorrente. 7. Nel caso di errore materiale, l'interessato può rivolgere istanza al Provveditore agli Studi per la rettifica d'ufficio, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, fermo restando il diritto alla presentazione del ricorso al Ministero. 8. Il Provveditore agli Studi procederà alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile. 9. La presente ordinanza, che sostituisce l'O.M. n. 34 del 25/1/1996, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A) Titoli valutabili per gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria di cui alla lettera a) dell'art.3 Per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame e punteggio per i titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento. All'aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità. Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso a posti di preside cui l'interessato ha partecipato. B) - Titoli valutabili per gli aspiranti all'inclusione in ambedue le graduatorie. 1) Titoli di servizio Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell'anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di professore, nonchè i periodi di retrodatazione della nomina. Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore. E' valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall'insegnamento. Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere (a) e (b) e quelli attribuiti per l'incarico di collaboratore del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico. Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per l'incarico di presidenza, di cui alla lettera (b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d'Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d'Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere (e) ed (f), se riferiti allo stesso anno scolastico. 2) Titoli di studio e di cultura
C) Detrazioni Per ogni sanzione disciplinare riportata nell'ultimo quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti 6. D) Preferenza in caso di parità di merito In caso di parità di merito si deve tenere conto del requisito dell'età.
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