|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Ordinanza Ministeriale 13 aprile 1999, n. 101 Oggetto: Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi; Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 recante il Regolamento di attuazione della citata legge n. 425/ 1997; Visto l'articolo 205 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la propria ordinanza 20 dicembre 1996, n.758, con la quale sono state dettate disposizioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione in argomento per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98; Rilevata l'opportunità di modificare la suddetta ordinanza, in modo da adeguare gli esami di abilitazione al nuovo modello degli esami di Stato di cui alla citata legge n.425/1997; Considerato, altresì, che le norme sugli esami di cui alla presente ordinanza devono tener conto della specificità degli esami stessi, che sono abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e ottico e hanno la finalità di verificare, oltre al livello di formazione generale, il grado di professionalità specifica acquisita dagli allievi; ORDINA Art.1 1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge nel mese di settembre successivo alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, in data comunicata annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per l'anno scolastico 1998-1999 l'esame ha inizio il giorno 7 settembre. Art.2 1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati interni che hanno sostenuto, anche con esito negativo, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore degli indirizzi di Odontotecnico e di Ottico. Art.3 1. Sono ammessi agli esami di abilitazione i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
2. I candidati esterni devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione, attinenti alle relative arti ausiliarie. L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono durante il biennio post-qualifica. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche Amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 3. Considerata la specificità dei corsi di cui alla presente ordinanza, che danno luogo al rilascio di un titolo di abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie, anche coloro che hanno compiuto 23 anni di età devono essere in possesso del diploma di qualifica di Operatore meccanico odontotecnico o di Operatore meccanico ottico e devono documentare, altresì, i requisiti di cui al comma 2. 4. I candidati esterni sostengono gli esami di abilitazione solamente presso gli Istituti Professionali statali o pareggiati, nei quali sia attivato l'indirizzo di Odontotecnico e/o di Ottico. 5. I candidati esterni che hanno conseguito il diploma di qualifica di odontotecnico o di ottico presso istituti professionali legalmente riconosciuti dalla Regione Sicilia, negli anni scolastici precedenti il 1996/97, sono considerati in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, relativi al diploma di qualifica e all'esercizio di attività lavorativa o alla frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione. I medesimi, pertanto, possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione nel corrente anno scolastico. Art.4 1. In considerazione della specificità del percorso formativo e delle finalità dell'esame, non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito o per obblighi di leva né si può procedere al recupero di anni scolastici. Art.5 1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati esterni, non in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore degli indirizzi di odontotecnico o di ottico, sostengono prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze nelle discipline relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione. 2. La prova d'accesso è superata se il candidato consegue la votazione di sei in tutte le materie. 3. Il superamento della prova d'accesso consente di conseguire un credito da dodici fino a venti punti. 4. Lo svolgimento di detta prova è definito dagli istituti prima dell'inizio degli esami di abilitazione. 5. Le prove d'accesso si svolgono davanti ad una commissione composta dai docenti della scuola nominati dal Capo d'Istituto e presieduta dallo stesso. Art.6 1. La commissione, il giorno antecedente quello della prima prova, procede all'esame dei titoli al fine del riconoscimento del credito scolastico ai candidati sia interni che esterni. 2. I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100. 3. Per i candidati interni ed esterni che hanno sostenuto l'esame di Stato di odontotecnico o di ottico costituiscono credito il voto conseguito nell'esame di Stato rapportato a trenta e arrotondato all'unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4. 4. Per i candidati esterni in possesso di diploma conseguito nei precedenti esami di maturità dell'indirizzo di odontotecnico o di ottico costituisce credito il voto conseguito all'esame finale rapportato prima a cento e poi a trenta secondo il meccanismo di cui al comma precedente. 5. Ai candidati ammessi alla frequenza del quinto anno del corso di Odontotecnico o di Ottico, conseguita in altri esami di maturità non superati, viene assegnato un credito, oltre quello conseguito con le prove di accesso, fino a dieci punti derivante dal voto riportato negli esami di qualifica di Operatore Meccanico Odontotecnico o di Operatore meccanico Ottico. Art.7 1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, preparate dalla commissione, e di un colloquio. 2. La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti la professione di Ottico o di Odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:
3. La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, alla professione di Odontotecnico e di Ottico e dà diritto fino a quaranta punti. 4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici punti. Art. 8 1. Al termine dell'esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle prove d'esame e dei punti relativi al credito scolastico. La Commissione dispone di trenta punti per il credito scolastico, di quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e di quindici punti per il colloquio. 2. L'esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento. Art.9 1. La Commissione è costituita con due classi terminali; in caso di numero dispari di classi, la classe in eccesso viene abbinata alla commissione con meno candidati. 2. La Commissione è presieduta dal Capo dell'Istituto sede d'esame. 3. La Commissione d'esame è formata da tre docenti dei Consigli delle classi facenti parte della commissione e da tre membri esterni in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della Sanità, della Regione e delle Associazioni di categoria. 4. I candidati esterni sono assegnati, da parte del Capo d'istituto, ad una delle Commissioni operanti nell'Istituto. Art.10 1. Al superamento dell'esame si consegue il titolo di Abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e di Ottico. Indietro |
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |