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Circolare ARAN 3 ottobre 2000 Oggetto: Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Nota di chiarimenti Con riferimento alle prime problematiche emerse per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, le cui operazioni - come da comunicazione in data 22 settembre 2000 del Ministero della Pubblica Istruzione - inizieranno il 25 ottobre 2000 pare opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni rispetto alle note, tutte del 1998, riguardanti le elezioni delle RSU avvenute nei comparti del pubblico impiego, già trasmesse a cura del predetto Ministero con nota dell'11 settembre 2000. N.P. 2750. 1) ADESIONI: Le organizzazioni di categoria rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'Accordo nazionale quadro sulle elezioni delle RSU del 7 agosto 1998, non devono presentare alcuna formale adesione all'accordo stesso. Per le organizzazioni non rappresentative l'adesione alle confederazioni dovrà risultare da attestazione della confederazione stessa da allegare alla lista. Le organizzazioni sindacali di categoria riconosciute rappresentative – a livello nazionale - nel comparto (cfr. CCNQ del 9 agosto 2000 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U n. 222 del 22 settembre 2000 disponibile anche sul sito ARAN: www.aranagenzia.it.) non aderenti ad alcuna delle confederazioni sindacali sottoscrittrici del succitato accordo quadro, qualora abbiano formalmente aderito all'accordo stesso con certificazione rilasciata dall'ARAN nell'anno 1998, non devono richiedere una nuova attestazione da questa Agenzia. Rimane, invece, in capo alle organizzazioni di categoria non rappresentative e non aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'accordo - che parteciperanno alle elezioni del 13 – 16 dicembre p.v. l'obbligo di presentare l'adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sul regolamento di costituzione delle RSU, unitamente alla presentazione nei vari istituti scolastici delle liste, dal momento che quelle eventualmente presentate prima della sospensione delle elezioni del 1998 non possono più essere utilizzate. 2) PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, le associazioni sindacali non rappresentative (e non rientranti in quelle indicate nel punto precedente) sono tenute a dimostrare di essere formalmente costituite mediante la presentazione dello statuto e dell'atto costitutivo da allegare alla lista dei candidati. Ai fini della semplificazione delle procedure per le elezioni, si ritiene che - ove le predette associazioni presentino, in originale, copia dei citati documenti a questa Agenzia (ovvero al Ministero della pubblica istruzione o ai Provveditorati o, infine per le istituzioni scolastiche italiane all'estero al Ministero degli A ffari Esteri, Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale ) - debba essere rilasciato un attestato in carta semplice dell'avvenuto deposito (cfr. allegato fac – simile) che, in copia autenticata nei modi di legge per attestarne la corretta provenienza, può essere allegato ai documenti richiesti alle associazioni sindacali non rappresentative per la presentazione delle liste, in sostituzione del deposito materiale, in ciascuna sede elettorale, dello statuto e dell'atto costitutivo. 3) DIRITTO DI ASSEMBLEA: Ai sensi dell'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, permessi, aspettative nonché delle altre prerogative sindacali, il diritto di assemblea in materia di elezioni delle RSU nel comparto scuola può essere esercitato solo da due dei soggetti indicati nell'art. 10 del CCNQ citato e , precisamente, dai dirigenti delle rappresentanze aziendali delle associazioni sindacali rappresentative o componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni di categoria rappresentative non collocati in distacco od aspettativa, in quanto gli altri soggetti indicati dalla disposizione entreranno in attività solo dopo l'elezione delle RSU. 4) INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE: Con riferimento alla presentazione delle liste si forniscono le seguenti indicazioni: 1) Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono stati resi
disponibili dal Ministero della pubblica istruzione alle OO.SS. rappresentative
in data 28 settembre 2000 su supporto informatico e dal Ministero affari esteri,
in pari data, con documento cartaceo. Detta documentazione sarà disponibile per
tutte le associazioni sindacali anche non rappresentative che ne facciano
richiesta ai citati Ministeri. La presente comunicazione è riportata anche
nella G.U. del 27 settembre 2000, n. 226, serie generale, nella parte sunti e
comunicati. 2) L'art. 2, comma 1 dell'accordo quadro del 7 agosto sull'elezione delle
RSU, prevede che la costituzione delle RSU possa essere promossa dalle
associazioni sindacali rappresentative "nelle amministrazioni che occupino
più di quindici dipendenti". 5) ADEMPIMENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI A L MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE: Nell' evenienza che l'associazione sindacale presenti la propria lista ad un istituto dell'accorpamento scolastico di pertinenza che non sia la sede di elezione della RSU (sia per proprio errore materiale sia perché l'indirizzo della sede principale non risulti corretto), l'istituto ricevente è tenuto ad apporre il timbro di ricezione attestante la data di presentazione della lista, la quale – in ogni caso - dovrà essere consegnata alla sede dell'istituto o alla commissione elettorale – ove insediata - entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo in ragione della dislocazione degli istituti sul territorio), a cura dell'OO.SS. interessata. Nel caso in cui si tratti dell'ultimo giorno utile per la presentazione della lista, l'istituto ricevente, apporrà il timbro e la data e l'orario di ricezione su ciascun foglio di cui è costituita la lista e provvederà ad avvertire dell'avvenuta consegna, via fax o a mezzo fono, la commissione elettorale competente presso la sede principale dell'istituto. Rimane fermo l'obbligo in capo all'organizzazione sindacale interessata di recapitare la lista alla Commissione entro il termine massimo del giorno successivo. Nel caso che l'errore di consegna attenga il proprio indirizzario conosciuto a sistema informatico, l'istituto ricevente, è tenuto a darne immediata comunicazione al Provveditorato agli Studi. Nel caso in cui l'organizzazione sindacale abbia inviato le liste per posta, la presentazione nei termini sarà attestata solo dal protocollo dell'istituto o della commissione elettorale. Qualora presso l'istituto scolastico sede di elezione della RSU non venga presentata alcuna lista elettorale, per una corretta tenuta dell' anagrafe delle sedi da parte dell'ARAN unicamente ai fini della rilevazione dei voti, l'istituto stesso avrà cura di comunicare la notizia a questa Agenzia, all'indirizzo segnalato al punto 10 della presente nota. La correttezza di tale adempimento faciliterà le verifiche successive non dovendo l'ARAN attendere da tali sedi alcun verbale di elezione. 6) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO: Hanno diritto a votare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'istituto alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo. Hanno, altresì, diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico o supplenza annuale o con supplenza sino al termine delle attività didattiche. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 3 della parte II dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla elezione delle RSU con riferimento all'elettorato passivo, per gli istituti sottoindicati, ove alla data del 25 ottobre risulti in servizio solo personale comandato, questa Agenzia ritiene applicabile anche l'elettorato passivo per le ragioni esplicate al punto 5 della nota del 25 settembre 1998, n. 5831:
Il personale ATA, di recente confluito nel comparto scuola, gode ovviamente dell'elettorato attivo e passivo. 7) GIORNI DELLE ELEZIONI: Le elezioni sono fissate nei giorni dal 13 al 16 dicembre 2000 cioè per quattro giorni, che nei comparti dove le elezioni si sono svolte nel 1998 sono stati - di norma - così utilizzati anche a seguito degli accordi di comparto: il primo per gli aspetti strettamente organizzativi dei seggi , ma anche come inizio delle votazioni che si sono protratte il secondo e terzo giorno. Il quarto giorno è, invece, stato destinato unicamente allo scrutinio. Tale organizzazione, nel comparto scuola, è demandata alla Commissione elettorale che deve individuare i seggi e definire anche gli orari di apertura e chiusura degli stessi in occasione delle votazioni, previo accordo con il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica. 8) ATTRIBUZIONE DEI SEGGI: L'art. 10 della Parte II dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, relativo alle preferenze, non ha previsto una specifica clausola diretta a chiarire come vadano attribuiti i seggi nel caso in cui le liste abbiano raggiunto la parità di voti ed i candidati la parità di preferenze. A tale proposito, per evitare che alcuni seggi non risultino assegnabili, questa Agenzia ritiene che la Commissione elettorale, facendo ricorso a principi generali, risolva la parità a favore della lista il cui candidato risulti più anziano in base all'età anagrafica e, qualora anche l'età coincida perfettamente, verificando l'ordine dei candidati all' interno di ciascuna lista. 9) TRASMISSIONE DEL VERBALE: La trasmissione del verbale con i risultati elettorali avverrà unicamente a cura dell'istituto scolastico in due tempi, secondo modalità che saranno appositamente comunicate entro la fine del corrente mese di ottobre. La prima trasmissione sarà effettuata utilizzando i vari strumenti informatici disponibili; la seconda, invece, sarà costituita dall'invio della copia originale del verbale elettorale, in quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, parte seconda, dell'accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, il documento cartaceo è necessario per la convalida definitiva della rilevazione informatica, collegata – come noto – anche con l'accertamento della rappresentatività delle OO.SS.. Proprio a tal fine, si raccomanda alle Commissioni elettorali – all'atto della compilazione del verbale elettorale contenente i risultati finali di riportare in modo assolutamente conforme alla lista, la denominazione della organizzazione sindacale presentatrice. 10) INDIRIZZI AI QUALI DOVRANNO ESSERE INVIATE EVENTUALI RICHIESTE ED INFORMAZIONI: Tutti gli indirizzi ARAN indicati al punto 6 della nota del 25 settembre 1998, n. 5831 sono sostituiti dai seguenti: INDIRIZZO E-MAIL: rsuscuola@aranagenzia.it FAX: 06/ 32483250 06/ 32483253 06/ 32652128 11) CONCLUSIONI Le indicazioni contenute nella presente nota completano quelle già trasmesse per il tramite del Ministero della Pubblica istruzione ed utilizzate in occasione delle elezioni delle RSU del 1998 per tutti gli altri comparti del pubblico impiego. Tutti i documenti sono disponibili anche sul sito : www.arangenzia.it ed, a richiesta debbono essere forniti dall'istituto scolastico anche alle Commissioni elettorali per agevolare le decisioni di loro competenza. Questa Agenzia, nel riservarsi di inviare tempestivamente ogni ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario oltre quelli già preannunciati in ordine alla compilazione del verbale elettorale, confida nella piena e fattiva collaborazione delle istituzioni scolastiche per un sereno svolgimento delle operazioni elettorali. DA RILASCIARE SU CARTA INTESTATA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTESTANTE ATTESTATO Agli effetti della semplificazione delle procedure per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel Comparto Scuola, che si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre 2000, ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, questo/a…. (ARAN, MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, MINISTERO AFFARI ESTERI, PROVVEDITORATO) attesta che l'associazione sindacale…………………………. ha qui presentato, in originale, copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) - parte II - dell'Accordo quadro sull'elezione delle RSU del 7 agosto 1998. La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere allegata - purché autenticata nei modi di legge - ai documenti richiesti alle associazioni sindacali non rappresentative per la presentazione delle liste nei luoghi di lavoro, in sostituzione del deposito materiale, in ciascuna sede elettorale, dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione sindacale interessata. Data………………
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