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Circolare Ministeriale 1 febbraio 2000
Prot. n. 422
Oggetto: Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare (O.M. n. 153 del 15.6.99) - Prove integrative di lingua straniera - Quesiti
Pervengono numerosi quesiti in ordine ai criteri ed alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'O.M. n.153/99 in oggetto, relativamente alla valutazione delle prove integrative di lingua straniera, di cui all'art. 9, comma 14, della medesima O.M..
Nel fare riferimento alle indicazioni già fornite al riguardo con la C.M. n.22 del 24.1.2000 (v. paragrafo 5), si esprime l'avviso che, in analogia a quanto previsto per la valutazione delle prove facoltative di lingua straniera nei concorsi ordinari di scuola elementare per esami e titoli, anche nelle sessioni riservate in parola possa essere attribuito alle prove integrative di lingua straniera (scritta ed orale) un punteggio totale non superiore a 8 punti, da sommare a quello conseguito dal candidato nelle prove (scritta ed orale) di carattere generale. Si ritiene, inoltre, che le prove in parola debbano considerarsi non superate qualora la valutazione non raggiunga 5,60 punti su 8,00 complessivi.
Si conferma, infine, che resta fermo, in ogni caso, il limite complessivo di 80 punti attribuibili a ciascun candidato per le prove di esame sostenute, sia quelle di carattere generale, sia quelle integrative di lingua straniera (v. art. 9, commi 2 e 11, O.M. n. 153/99).
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