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Nota MPI 27 giugno 2000 Prot. n. 124/VM Oggetto: Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - Organici a.s. 2000/2001 - Schema di decreto ministeriale - Risposta a quesiti - In esito a taluni quesiti pervenuti, nel far seguito e riferimento alla nota 110/VM del 7 u.s. con la quale è stato trasmesso il decreto di cui in oggetto, si precisa, preliminarmente, che le entità delle dotazioni provinciali indicate nella rispettiva tabella allegata allo stesso decreto costituiscono parametro di riferimento per il computo degli organici, nel senso che l'ammontare complessivo delle dotazioni dei vari profili professionali non può che risultare dall'applicazione dei criteri e parametri indicati nel decreto, rispetto alle situazioni esistenti nelle istituzioni scolastiche della provincia. Pertanto, gli eventuali scostamenti, in eccesso o in difetto, dall'indice tabellare, trovano la loro legittimazione nella rispondenza delle modalità adottate per il calcolo rispetto a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza, è da escludere la mancata attivazione di posti legittimamente istituibili, ancorché esorbitanti rispetto alla dotazione provinciale, così come, nel caso della loro ridotta entità rispetto alla dotazione prevista, non è ipotizzabile la fittizia attivazione sul presupposto, erroneo, di poter raggiungere, comunque, il tetto assegnato. Appare superfluo, inoltre, precisare che in tale ultimo caso non è, immaginabile l'ipotesi di compensazione di dotazioni del personale ATA a favore di quelle del personale docente. Si precisa inoltre:
Si comunica, infine, che la tabella "3", concernente la corrispondenza dei codici dei laboratori con i titoli di studio degli aiutanti tecnici, ancorché inerente la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, deve considerarsi inefficace fino ad eventuale ulteriore comunicazione in merito. A tal proposito, si riporta, in allegato, la stesura dell'articolo 4 del decreto, secondo la formulazione del comma 5, conseguentemente adottata.
Articolo 4 4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999 è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra. insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante per 36 ore settimanali e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio. comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo. 4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali. secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni. 4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi. 4.5 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini. Indietro |
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