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Nota 21 settembre 2001 Prot. n.456 Oggetto: Scuole "non riconosciute": richiesta invio elenco scuole che hanno ottenuto la parità con decorrenza dall'a.s. 2001/2002 - C.M. n. 30 del 14/02/2001 Si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali, per la parte di rispettiva competenza, ad inoltrare con urgenza a questa Direzione Generale gli elenchi delle scuole materne, elementari e secondarie, "non riconosciute" che hanno ottenuto lo "status di scuola paritaria", ai sensi di quanto disposto con la C.M. n. 30 del 14 febbraio 2001, applicativa della L. n. 62 del 10/03/2000. Atteso che tale esigenza nasce dalla necessità di aggiornamento dell'anagrafe dei dati relativi alle scuole riconosciute paritarie ai sensi della menzionata legge, si raccomanda al riguardo la completezza delle informazioni che, in particolare, debbono contenere anche l'indicazione dell'ente gestore di ciascun istituto. Con l'occasione si raccomanda che, nei decreti di riconoscimento della parità rimessi alla competenza di codeste Direzioni Generali nei confronti delle scuole già dotate di precedente autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, sia espressamente indicata oltre alla esatta tipologia e sede delle scuole, anche la gestione da cui dipendono. Nota 27 febbraio 2001 Prot. n. 488 Oggetto: Riconoscimento della parità per le scuole materne autorizzate - anno scolastico 2000/2001 - Con l'allegato decreto collettivo del 27-02-2001, che si trasmette via
internet e via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in
applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificata dalla legge 23
dicembre 2000, n. 388. Sarà cura degli uffici scolastici provinciali stralciare dall'elenco delle
scuole materne riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito
territoriale e comunicare il disposto riconoscimento alle scuole interessate con
le modalità ritenute più adeguate, ovviamente dopo aver accertato la
permanenza dell'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico
2000/2001. Relativamente alle istanze non accolte al momento, ma ritenute suscettibili
di regolarizzazione, il Ministero sta provvedendo ad inviare alle scuole
interessate richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni. Decreto 27 febbraio 2001 IL CAPO DEL SERVIZIO VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62; VISTA la C.M.15 giugno 2000, n163; VISTO l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4 bis all'art.1 della legge 10 marzo 2000, n.62; VISTE le istanze con le quali i gestori delle sottoelencate scuole materne autorizzate hanno chiesto il riconoscimento della parità; VEDUTE le dichiarazioni rese dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.62/2000 ai fini del riconoscimento della parità; SENTITO il parere del gruppo di lavoro costituito con decreti dirigenziali del 15.01.2001 e del 29.01.2001 al fine di valutare i progetti educativi ed i piani dell'offerta formativa inviati a corredo delle istanze; VEDUTO il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni: DECRETA Art. 1 Alle scuole materne autorizzate di cui all'allegato elenco, composto di n.
222 pagine e che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì
riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art.1, comma 2 della
legge 10 marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. Art. 2 Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento. Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica. Circolare Ministeriale 14 febbraio 2001, n. 30 Prot. n. 115 V.D. Oggetto: Parità scolastica C.M. 163 del 15.6.2000: istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute. Ulteriori disposizioni operative La Circolare n.163 del 15 giugno 2000, al paragrafo 3, fissa al mese di febbraio il termine per proporre istanza di riconoscimento della parità da parte di Istituzioni scolastiche non "riconosciute". La stessa Circolare stabilisce, tra l'altro, la documentazione richiesta, le modalità di accertamento dei requisiti a cura dell'Amministrazione scolastica, la decorrenza del riconoscimento della parità. Ferme restando le indicazioni contenute nella predetta Circolare ministeriale, con la presente si proroga, per l'anno in corso, al 12 marzo 2001, il termine per proporre le istanze di parità e si forniscono istruzioni particolareggiate sugli organi dell'Amministrazione abilitati a svolgere l'istruttoria delle stesse istanze e ad adottare i relativi provvedimenti. Tali istruzioni tengono conto della circostanza che, nei diversi settori scolastici (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria), vigono norme differenziate circa le procedure di accertamento delle condizioni oggettive di base per ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale e che tali procedure, ormai consolidate, debbono essere adottate per l'anno in corso anche in vista del riconoscimento della parità.
Le istruzioni della presente circolare tengono conto, inoltre, del fatto che è
intervenuto il DPR 6 novembre 2000, n.347, recante norme di riorganizzazione del
Ministero della pubblica istruzione. 1. SCUOLE DELL'INFANZIA 1.1 I titolari della gestione delle scuole dell'infanzia, che intendono
chiedere la parità e che non sono in possesso dell'autorizzazione al
funzionamento, devono presentare la relativa domanda nel termine stabilito del
12.3.2001, indirizzandola alla Direzione Generale Regionale competente per
territorio, per il tramite del dirigente dell'istituzione scolastica (circolo
didattico o istituto comprensivo) nel cui ambito territoriale ha sede la scuola
richiedente la parità. La domanda dovrà essere corredata dei documenti
previsti al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000. Le scuole materne non
"riconosciute", che abbiano già richiesto l'autorizzazione al
funzionamento per l'anno scolastico 2001/2002, dovranno farne menzione nella
domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti. 2. SCUOLE ELEMENTARI 2.1 Le scuole elementari non riconosciute (scuole private e scuole private
autorizzate) devono presentare, entro il termine stabilito del 12.3.2001, le
domande di riconoscimento, corredate dai documenti prescritti dal punto 3.1.
della C.M. 163/2000, alla Direzione Generale Regionale competente per
territorio, per il tramite del Provveditore agli studi della provincia di
appartenenza. 3. SCUOLE SECONDARIE 3.1 Le scuole secondarie medie e superiori non riconosciute devono presentare
le domande di riconoscimento della parità, nello stesso termine del 12.3.2001 e
con la documentazione di cui al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000, all'attuale
indirizzo ministeriale della Direzione Generale per l'istruzione media non
statale. Nota 23 gennaio 2001 Prot. n. 185 Oggetto: Chiarimenti operativi sulle iniziative assumibili a seguito dell'adozione dei decreti di dichiarazione di riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2000/2001 La dichiarazione del riconoscimento della parità ha evidenziato l'opportunità di fornire, con la presente nota trasmessa via Internet e via e-mail, alcuni chiarimenti sulle problematiche appresso indicate. La decorrenza degli effetti della dichiarazione di parità, come è noto, è stata fissata dall'inizio del corrente anno scolastico. L'adozione del decreto 29.12.2000 e successive integrazioni di riconoscimento della parità, da un lato, conclude la prima fase operativa prevista dalla circolare ministeriale n. 163 del 15.6.2000, da un altro, consente alle scuole dichiarate paritarie di entrare a far parte del Sistema Nazionale di Istruzione. L'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione determina, come primo impatto, che nei confronti delle stesse le SS.VV., già dal corrente anno scolastico, non dovranno procedere agli adempimenti previsti dall'art. 361 del D.Leg.vo n. 297/94 e dagli art. 2 e 3 dell'ordinanza permanente 30 gennaio 1984: alle operazioni di scrutinio finale e a quelle connesse agli esami non sovrintenderà il Commissario Governativo; la legalità delle predette operazioni è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei competenti organi collegiali. Le limitazioni previste dall'art. 7 della legge n. 425/97 ("....il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo") non si applicano agli esami di idoneità eventualmente organizzati dalle scuole dichiarate paritarie; il predetto articolo continua a valere nei confronti delle scuole leg.ric. e pareggiate. Le scuole dichiarate paritarie non sono tenute a presentare la programmazione degli esami di idoneità, per il cui svolgimento valgono le disposizioni contenute negli artt. 192 e 193 del D.L.vo n. 297/94 e quelle annualmente impartite con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali, ma non possono superare il limite fissato dalla capienza dei locali adibiti ad aule scolastiche ordinarie, così come si rileva dal certificato di idoneità igienico/sanitaria della sede, esistente agli atti della scuola. Tenendo conto, infatti, che l'esame di idoneità è strumentale alla funzione formativa della scuola secondo gli ordinamenti generali dell'istruzione e lo specifico piano dell'offerta formativa, il numero di domande di candidati esterni, accoglibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli esami di idoneità, deve essere in rapporto con la capienza delle aule (quelle in cui funzioneranno nell'anno scolastico successivo le classi per le quali si organizza l'esame di idoneità ovvero si accoglie l'iscrizione) ridotta del numero degli alunni interni frequentanti. L'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, si riserva di monitorare i dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità. Gli uffici competenti sono pregati di far conoscere alle scuole dichiarate paritarie, operanti nel territorio di competenza, i chiarimenti impartiti con la presente nota. Lettera Circolare 19 gennaio 2001 Prot. n. 218 Div. II^ Oggetto: Riconoscimento della parità per scuole secondarie di primo e secondo grado Anno scolastico 2000/2001 - Secondo elenco A seguito di riesame delle domande di parità, prodotte all'Ufficio scrivente secondo le modalità previste dalla C.M. 163 del 15 giugno 2000, l'elenco delle scuole riconosciute paritarie con Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2000 è integrato dall'elenco allegato al Decreto Dirigenziale 19 gennaio 2001, che si trasmette unitamente alla presente nota. Per tutti i casi per i quali si è ravvisata la necessità del perfezionamento della documentazione o delle dichiarazioni relative alle istanze a suo tempo prodotte, si provvederà a comunicare singolarmente alle gestioni interessate l'esito derivante dall'acquisizione dell'ulteriore documentazione. Decreto Dirigenziale 19 gennaio 2001 DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62; VISTA la C.M. 15 giugno 2000, n. 163; VISTO l'art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n, 62; VISTE le istanze documentate trasmesse nei termini, con le quali i gestori delle sotto elencate scuole legalmente riconosciute o pareggiate hanno chiesto il riconoscimento della parità; VISTO il Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2000 con il quale è stato disposto il riconoscimento della parità per le Istituzioni scolastiche indicate nell'elenco che ne costituisce parte integrante; CONSIDERATO che, sulla base del riesame della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, risultano complete e regolari le istanze di cui all'elenco integrativo allegato; DECRETA Art. 1 L'elenco allegato al citato Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2000, è integrato dal seguente elenco che ne costituisce parimenti parte integrante. Lettera Circolare 29 dicembre 2000 Prot. n. 10432 Div.II^ Oggetto: Riconoscimento della parità per scuole secondarie di primo e secondo grado - anno scolastico 2000/2001 Con l'allegato decreto collettivo del 29.12.2000, che si trasmette via Internet e via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n.62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.388. Sono comprese nell'elenco le scuole le cui istanze sono risultate complete e in regola con le prescrizioni della succitata legge n.62, inoltre in regola con i requisiti preliminari di istituzione legalmente riconosciuta, giusta la documentazione agli atti dell'Ufficio. Con decreti individuali sarà notificato alle singole scuole l'esito motivatamente positivo o negativo dell'istanza di parità; nell'ipotesi in cui siano state riscontrate irregolarità o incompletezze suscettibili di sanatoria, si provvederà, con lettera interlocutoria, ad invitare le gestioni interessate alla regolarizzazione dell'istanza. Intanto, sarà cura degli uffici competenti stralciare dall'elenco delle scuole riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito territoriale e comunicare loro copia del decreto allegato. Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2000 Vista la legge 10 Marzo 2000, n.62; Vista la C.M. 15 Giugno 2000, n.163; Visto l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4 bis all'art.1 della legge 10 Marzo 2000, n.62; Viste le istanze documentate trasmesse nei termini, con le quali i gestori delle sottoelencate scuole legalmente riconosciute o pareggiate hanno chiesto il riconoscimento della parità; Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio ed accertata la completezza e la regolarità delle istanze; Visto il parere espresso in merito a ciascuna istanza dagli Ispettori Tecnici componenti del Comitato appositamente costituito con Decreto Direttoriale 10 Luglio 2000; Ritenuto che, all'atto delle istanze, sussistono le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della normativa citata in premessa; DECRETA Art.1 Alle scuole legalmente riconosciute o pareggiate di cui all'allegato elenco,
composto di n. 19 pagine e che costituisce parte integrante del presente
decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi
dell'art.1, comma 2 della legge 10 Marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno
scolastico 2000/2001. Art.2 Sarà onere delle Istituzioni scolastiche che annoverano personale privo, alla data di entrata in vigore della legge 62/2000, del requisito di abilitazione produrre idonea documentazione che attesti il conseguimento della prescritta abilitazione da parte di quel personale, nei modi e nei termini previsti dall'art.1, comma 4 bis, della legge 62/2000, come modificata dalla legge 388/2000. Art.3 Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla
circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e
comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento. Indietro |
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