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Decreto Ministeriale 9 marzo 2000, n. 63 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9; VISTO l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; VISTO il d.m. n. 547 del 7 dicembre 1999 registrato dalla Corte dei Conti il 18.2.2000 - 001 Pubbl. Istr. 042, pubblicato nella G.U. n. 51 del 2 marzo 2000, con il quale è stato adottato il regolamento relativo all'approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo ed ai criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola; ATTESA l'esigenza, in relazione alle previsioni del predetto decreto, di dover determinare, per l'anno scolastico 2000/2001, per ciascuna classe della scuola media e per il primo anno di corso di ciascun indirizzo di studio della scuola secondaria superiore, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte; CONSIDERATO che detti limiti sono stati individuati dall'Amministrazione, per la scuola secondaria di primo grado, sulla base della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva riferita a ciascun anno praticati in base ai listini applicati nell'a.s. 1999/2000 e, per il primo anno di corso di ciascun indirizzo di studio della scuola secondaria superiore, sulla base del 60% della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai listini applicati nel predetto a.s.; DECRETA Art. 1 1. Per l'anno scolastico 2000/2001, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte è così determinato:
Art. 2 1. Per l'anno scolastico 2000/2001, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso di ciascuno degli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte è così determinato:
Gli importi sopra riportati corrispondono al 60% della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai listini applicati nell'a.s. 1999-2000. Art. 3 1. Eventuali incrementi degli importi indicati nei precedenti artt. 1 e 2, disposti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.m. n. 547 del 7 dicembre 1999 citato nelle premesse, debbono essere contenuti entro il limite del 10%. Art. 4 1. Per le finalità di cui all'art. 5 del già citato d.m. 7 dicembre 1999 le istituzioni scolastiche forniscono, entro il 30 giugno 2000, al Ministero della Pubblica Istruzione, anche con strumenti informatici, i dati riguardanti la spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria da ogni classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi dei primi due anni di corso della scuola secondaria superiore. Indietro |
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