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Decreto Ministeriale 14 luglio 2000 IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTO il D.lgs 16.4.1994 n. 297 - Testo Unico delle leggi in materia di istruzione - con particolare riguardo agli artt. 315 e seguenti, concernenti le disposizioni per la realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap; VISTA la legge 5.2.1992 n. 104 - legge quadro sull’handicap - sui diritti delle persone portatrici di handicap e, in particolare, gli artt. 1, 2, 5, 8, da 12 a 17 e 43; VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999, concernente il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che prevede, all’ art. 4, l’attivazione di percorsi didattici individualizzati anche in relazione agli alunni in situazione di handicap; VISTA la legge quadro n. 30/2000 sul riordino dei cicli nella quale, all’art.1, viene ribadito il principio secondo cui "Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap"; VISTA la legge n.62/2000 sulla parità scolastica che richiede alle scuole non statali, per acquisire la parità, il rispetto di alcune regole fondamentali quale quella di garantire l’accesso a chiunque ne faccia richiesta, compresi bambini e ragazzi disabili; VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 3.6.1987 n. 215, che ha esteso il diritto costituzionalmente protetto agli alunni in situazione di handicap a frequentare anche la scuola secondaria di secondo grado; VISTA la C.M. 22.9.1988 n. 262, che ha dato esecuzione, in prima applicazione, alla precitata sentenza della Corte Costituzionale, in cui è stata prevista l’istituzione di un Osservatorio permanente per lo studio delle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni; VISTO il D.M. del 16.5.1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, presso il Ministero della P.I. - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione - è stato costituito l’Osservatorio permanente per l’handicap; VISTO il D.M. 301 del 15.12.1999 che ha attribuito alla Direzione generale per l’istruzione classica, scientifica e magistrale il coordinamento delle materie relative alle problematiche degli alunni portatori di handicap; VISTO il D.M. 19 gennaio 2000 prot. n. 46454/BL con il quale al Dr. Giuseppe Gambale, Sottosegretario di Stato, è stata conferita la delega per le problematiche relative all’integrazione scolastica dei disabili; CONSIDERATA l’opportunità di rinnovare, modificare e integrare la composizione di detto Osservatorio in considerazione delle recenti modifiche normative e secondo una struttura organizzativa che ne renda più produttivo il lavoro DECRETA Art. 1 A decorrere dal 15 luglio 2000 e per la durata di un triennio è istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale - l’Osservatorio Permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, con compiti consultivi e propositivi in materia di:
Art. 2 L’Osservatorio di cui all’art. 1 è così articolato: - la Consulta delle Associazioni, quale sede di incontro e di dialogo fra soggetti sociali e soggetti istituzionali; - il Comitato tecnico, quale sede di elaborazione e approfondimento delle problematiche segnalate dalla Consulta; - Segreteria operativa, con la funzione di supporto tecnico - amministrativo ai lavori dell’Osservatorio Con proprio regolamento, l’Osservatorio stabilisce i tempi e le modalità del suo funzionamento. Art. 3 La Consulta è composta dai Presidenti - o loro delegati - delle seguenti Associazioni:
Il Comitato tecnico è così composto:
Al Prof. Sergio NERI ed al prof. Raffaele IOSA è affidato il compito di coordinamento del Comitato tecnico. La Direzione generale per l’istruzione classica, scientifica e magistrale assicura le funzioni di segreteria operativa dell’Osservatorio ed il necessario raccordo con tutti gli Uffici dell’Amministrazione aventi competenza in materia . Art. 4 Le funzioni di Presidente dell’Osservatorio sono svolte dal Dr. Giuseppe GAMBALE, Sottosegretario di Stato, delegato con D.M. 19 gennaio 2000 citato in premessa. Art. 5 Le spese per le indennità di missione e per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ai componenti estranei a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1603 del bilancio di previsione di questo Ministero per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento. Ai sensi della L. 18.12.1973, n. 836, i componenti estranei all’Amministrazione, in ordine al trattamento di missione sono equiparati alla qualifica di dirigente. La spesa per indennità di missione ed il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, per i dipendenti di questa amministrazione, graverà sul cap. 2704 del bilancio di previsione di questo Ministero per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell’Osservatorio. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. Indietro |
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