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Lettera Circolare 31 luglio 2000 Prot.n. 594/Div. IV Oggetto: D.M. n. 177 del 10 luglio 2000 - Modalità di accreditamento e di qualificazione dei soggetti che offrono formazione Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la massima diffusione, il D.M. n. 177 del 10 luglio 2000, registrato alla Corte dei Conti il 25.7.2000 Reg. 2 fg. 244, con il quale, in attuazione dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola, sono indicati i criteri e definite le procedure sia per l'accreditamento dei soggetti che offrono formazione sia per ottenere il riconoscimento, come soggetti qualificati per la formazione, da parte di associazioni professionali del personale della scuola e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche. I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento e le associazioni professionali e disciplinari interessate ad ottenere la qualificazione devono indirizzare la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Media non Statale - Coordinamento Formazione Insegnanti - Via Napoleone III, n. 8 - 00185 Roma -, dichiarando e documentando il possesso dei requisiti così come sono tassativamente previsti dal D.M. in oggetto. A tal fine si raccomanda la scrupolosa osservanza delle modalità fissate dal decreto stesso per evitare eventuali istruttorie che comporterebbero, ovviamente, inutili ritardi di tempo. Al fine, poi, di consentire all'Amministrazione di esercitare il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione, i soggetti accreditati e quelli riconosciuti come qualificati sono tenuti a fornire alla Direzione Generale predetta i dati relativi alle iniziative proposte. Sono tenuti a questo ultimo adempimento anche i soggetti di per sé qualificati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto in questione. Lo scrivente darà comunicazione del modello standard con il quale organizzare i dati da comunicare al sistema informativo sulla formazione del personale della scuola. Sembra opportuno far presente che l'azione di monitoraggio da parte dell'Amministrazione non può limitarsi alla fase procedurale dell'accreditamento e della qualificazione ma deve essere diretta a tutta l'attività di formazione ivi comprese le singole azioni. Con l'occasione si fa presente che, nelle more di emanazione del decreto, sono già pervenute istanze di accreditamento. I soggetti interessati sono pregati di valutare la corrispondenza dei requisiti precedentemente enunciati con quelli prescritti nel D.M. 177 in questione, confermando la precedente istanza o integrandola o facendone pervenire una nuova nel più breve tempo possibile. Si ringrazia per la collaborazione. Decreto Ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 Accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26 maggio 1999 che delinea una nuova strategia di formazione del personale della scuola; VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3 agosto 1999 che contiene i criteri di riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o disciplinari e per l'accreditamento di soggetti per la formazione del personale della scuola; VISTA la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999 concernente le azioni di formazione del personale della scuola; CONSIDERATA la rilevanza della formazione degli insegnanti come leva strategica fondamentale per la riuscita delle riforme in corso della scuola; CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei soggetti che offrono formazione per il personale docente; SENTITE le organizzazioni sindacali; ATTESA l'esigenza di dover sostituire con il presente decreto il D.M. n. 88 del 24.3.2000; DECRETA Art. 1 - 1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione. 2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici di ricerca. Art. 2 - 1. I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati ai fini della realizzazione di progetti di interesse generale devono farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione. 2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli interessati. 3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
4. La procedura di accreditamento prevede due fasi successive:
5. Le iniziative formative promosse da soggetti inclusi nell'elenco provvisorio o definitivamente accreditati sono riconosciute dall'amministrazione scolastica. 6. L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica. 7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 5, fa venir meno l'accreditamento, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco. Art. 3 - 1. Le associazioni professionali del personale della scuola e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione. 2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione. 3. Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall'amministrazione scolastica. 4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono:
5. La procedura di qualificazione prevede due fasi successive:
6. Tutti i soggetti qualificati riconosciuti come tali sono inseriti in un elenco pubblico, disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica. 7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 5, fa venir meno la qualificazione, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco. Art. 4 - 1. I soggetti accreditati, di cui all'art. 2 ed i soggetti riconosciuti come qualificati, di cui all'art.3 si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione del personale della scuola previsto dall'art. 12, comma 12, del contratto collettivo nazionale integrativo, dati organizzati secondo un modello standard, relativi alle iniziative proposte. 2. Dati relativi alle attività di formazione sono altresì comunicati all'Amministrazione scolastica dai soggetti di per sé qualificati di cui all'art. 1, comma 2. 3. Le attività di formazione sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'art. 5. Art. 5 - 1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di qualificazione viene costituito, con successivo decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di valutare le circostanze che, dichiarate o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento e la qualificazione. 2. Il Comitato Tecnico Nazionale sarà composto di esperti esterni ed interni all'amministrazione della pubblica istruzione, senza oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione. 3. I componenti del Comitato Tecnico Nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i soggetti che parteciperanno alle procedure di accreditamento e di qualificazione. Art. 6 - 1. Avverso la mancata inclusione nell'elenco provvisorio predisposto dal Comitato Tecnico e avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il bilancio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed alla Corte dei Conti per i controlli di legge. Indietro |
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