archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Normativa

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2000

(in GU 23 gennaio 2001, n. 18)

Regolamento
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124



IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente "Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati" e, in particolare, l'articolo 2, comma 6;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Adotta il seguente regolamento:

Titolo I
Personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica.

Art 1
Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento

. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, previste dall'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto.

L'integrazione è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2
Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento


1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali (allegato A), per le accademie nazionali di danza (allegato B) e di arte drammatica (allegato C) e con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato D).

3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:

  1. coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:

    1. superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

    2. trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, e nei conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

  2. coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonché coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), ultimo comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in possesso dei predetti 24 punti;

  3. coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.

4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati A), B), C) e D). Agli aspiranti che sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, è attribuito lo stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato A) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.

Titolo II Responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali

Art. 3
Graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali


1. Le disposizioni di cui al titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alle graduatorie nazionali dei responsabili amministrativi del ruolo nazionale delle accademie e dei conservatori di musica statali.

2. In prima applicazione, considerato che le graduatorie dei concorsi riservati e per titoli, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali del 4 giugno 1992 e del 5 giugno 1992, sono esaurite e che alla data di entrata in vigore della legge è in atto soltanto la graduatoria relativa al concorso per esami e titoli indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1992, ha titolo ad essere incluso a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1, il personale sottoindicato:

  1. coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione al soppresso concorso per soli titoli per l'accesso al ruolo nazionale dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali;

  2. coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per esami e titoli bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1992.

3. Gli aspiranti sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti da valutare secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 (allegato E).

Art. 4
Graduatorie provinciali ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali


1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 3, è ripartita in graduatorie provinciali relativamente all'ubicazione sul territorio delle accademie e dei conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali devono indicare la provincia in cui intendono partecipare alle predette assunzioni con contratto individuale a tempo deter-minato.

Titolo III Disposizioni transitorie e finali

Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il personale che è già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
Registro n. 1, foglio n. 6


Indietro


spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1