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 Normativa

Decreto MURST 4 aprile 2000
(in GU 12 giugno 2000, n. 135)
Disciplina del funzionamento del comitato per la valutazione del sistema universitario

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23, che prevede l'istituzione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 88; Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 febbraio 1996, 5 maggio 1999, e 24 maggio 1999 con i quali è stato istituito l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario e sono stati definiti i relativi compiti;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, comma 1, che prevede l'istituzione del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e la soppressione dell'osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario, e rimette ad un decreto del Ministro la determinazione delle modalità di funzionamento dei comitato e la durata del mandato dei suoi componenti;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Decreta:

Art. 1.
Insediamento del Comitato e durata del mandato dei componenti

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione. 2. Con il decreto di costituzione del comitato, il Ministro nomina il presidente. Nella prima riunione il comitato definisce le modalità per l'elezione del vice presidente e procede all'elezione del medesimo. 3. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 4. I componenti del Comitato non possono ricoprire contemporaneamente all'espletamento del mandato le cariche di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento o di istituto, di direttore amministrativo, presidente o componente dei nuclei di valutazione presso istituzioni universitarie statali e non statali nè l'incarico di presidente o componente del Consiglio universitario nazionale. 5. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.

Art. 2.
Programmazione degli interventi e compiti del presidente e vice presidente


1. Con riferimento ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'attività del Comitato è definita da un programma annuale predisposto entro il 31 ottobre e approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il presidente rappresenta il Comitato e cura i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Definisce l'ordine del giorno delle riunioni collegiali del comitato e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere collegiali ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del comitato.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'impedimento e assenza del medesimo, nonché svolge ogni altra funzione su delega del presidente.

4. Ciascuno dei componenti ha facoltà di:

  1. proporre al presidente la convocazione del comitato medesimo, specificandone le ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;

  2. proporre l'effettuazione di studi e ricerche, inerenti alle attività del Comitato, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2;

  3. effettuare missioni presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o in altra sede in relazione alla specifica attività del comitato su incarico dello stesso Comitato.

5. Il Comitato può affidare a uno o più componenti compiti di studio e l'analisi di specifici argomenti o temi, strumentali per l'attività del comitato.

Art. 3.
Adunanze


1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti del Comitato si riuniscono collegialmente in due tipi di adunanze:

  1. per effettuare discussioni e lavori istruttori comuni al fine di preparare proposte da sottoporre al comitato; le discussioni non comportano l'adozione di deliberazioni per cui è rilevata unicamente la presenza dei partecipanti alla seduta con l'annotazione dell'ordine del giorno;

  2. per effettuare discussioni e lavori comuni con contestuale adozione di deliberazioni; è redatto un sintetico verbale della seduta.

2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

4. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, sono deliberate dal comitato con norme interne approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

5. Ai componenti del comitato è attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza, per ogni seduta, da determinare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.
Supporto amministrativo

1. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, opera in stretto contatto con il sistema informativo e con l'ufficio statistico del Ministero e si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto necessario, composta da personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, da esperti nominati ai sensi dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da personale assunto, per specifici progetti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Comitato e per motivate esigenze derivanti dalle attività del medesimo, alle quali il Comitato non provvede direttamente o con le proprie strutture, può:

  1. costituire appositi gruppi di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  2. affidare ad enti e società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi ai sensi delle vigenti disposizioni

Art. 5.
Norme finali


1. Per quanto non disposto dal presente regolamento il Comitato può dotarsi di norme interne approvate con la maggioranza assoluta.

2. Gli atti del Comitato adottati nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2 della legge n. 370 del 1999, sono pubblici.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologia, foglio n. 29


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